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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 04998/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata parzialmente riforata quella Zmessa dal tribunale di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la riduzione della pena ad anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e 2-sexies Cod. str., commesso il 6.11.2015.

2. A mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello articolando due motivi.

Con un primo, deduce la violazione della legge processuale per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'esecuzione dell'accertamento alcolimetrico.

Ad avviso del ricorrente l'avviso non dato in lingua comprensibile al suo destinatario può essere legittimo solo a condizione che si sia tentato di reperire un interprete.

Nel caso che occupa ciò non è stato.

Con un secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso non è inammissibile; in particolare non appare manifestamente infondato o altrimenti inammissibile il primo motivo di ricorso, che pone correttamente il tema della effettiva idoneità dell'avviso dato all'indagato e delle condizioni che rendono sufficiente un adempimento solo formale.

Da ciò consegue la corretta instaurazione del rapporto processuale e pertanto la necessità di dare rilievo all'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascritto al ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata parzialmente riforata quella Zmessa dal tribunale di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la riduzione della pena ad anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e 2-sexies Cod. str., commesso il 6.11.2015. 2. A mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello articolando due motivi. Con un primo, deduce la violazione della legge processuale per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'esecuzione dell'accertamento alcolimetrico. Ad avviso del ricorrente l'avviso non dato in lingua comprensibile al suo destinatario può essere legittimo solo a condizione che si sia tentato di reperire un interprete. Nel caso che occupa ciò non è stato. Con un secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso non è inammissibile; in particolare non appare manifestamente infondato o altrimenti inammissibile il primo motivo di ricorso, che pone correttamente il tema della effettiva idoneità dell'avviso dato all'indagato e delle condizioni che rendono sufficiente un adempimento solo formale. Da ciò consegue la corretta instaurazione del rapporto processuale e pertanto la necessità di dare rilievo all'avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato ascritto al ricorrente (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), con conseguente annullamento della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore
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