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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40201/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SIMONE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17.9.2018 G.i.p. del Tribunale di Alessandria, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza appellata, che all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato per il reato di calunnia.

Ne chiede l'annullamento per contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto, pur dando atto dell'accordo economico di natura risarcitoria intercorso tra le parti, la Corte di appello ha negato il riconoscimento dell'attenuante.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che replica una censura formulata in appello, disattesa in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede, risultando correttamente giustificato in sentenza il mancato riconoscimento dell'attenuante per l'insufficiente riferimento, contenuto nel verbale di remissione di querela, ad un accordo intervenuto tra le parti. inidoneo a provare, in assenza di quietanza di pagamento l'integrale e reale risarcimento del danno.

Spetta infatti, al giudice la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno, potendo il giudice anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere itensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SIMONE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17.9.2018 G.i.p. del Tribunale di Alessandria, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza appellata, che all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato per il reato di calunnia. Ne chiede l'annullamento per contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto, pur dando atto dell'accordo economico di natura risarcitoria intercorso tra le parti, la Corte di appello ha negato il riconoscimento dell'attenuante. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, che replica una censura formulata in appello, disattesa in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede, risultando correttamente giustificato in sentenza il mancato riconoscimento dell'attenuante per l'insufficiente riferimento, contenuto nel verbale di remissione di querela, ad un accordo intervenuto tra le parti. inidoneo a provare, in assenza di quietanza di pagamento l'integrale e reale risarcimento del danno. Spetta infatti, al giudice la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno, potendo il giudice anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere itensore
Sentenza Cassazione n. 40201/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris