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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09165/2025

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16159-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente p.t., A GENZIA DELLE ENTRATE , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende – Controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t.- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del presidente pt.- [OSCURATO:PERSONA] di pagamento - Eccezioni di incompetenza territoriale –Vizi di notifica dellecartelle RGN 16159/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4740/23/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 5.11.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30gennaio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che ilricorrentepropose due ricorsi, l’uno verso l’intimazione di pagamento relativaad una pluralità di cartelle per imposte e tasse riferibili all’anno d’imposta 2000, l’altro per un verbale di pignoramento del proprio veicolo.

Si contestava la regolarità della procedura di notificazione delle cartelle e del pignoramento e comunque la prescrizione dei crediti.

L’ufficio di Cremona, atteso che gli atti direttamente impugnati e le cartelle erano stati tutti notificati dall’ente riscossione di Foggia, eccepì l’incompetenza territoriale della Commissione provinciale di Mantova.

Questa riunì i ricorsi e li respinse con sentenza n.134/01/2016.

La sentenza fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che con sentenza n. 4710/23/2018 respinse l’impugnazione.

Il giudice regionale, per quanto comprensibile, ritenendo condivisibili le ragioni già espresse dal giudice di primo grado, ha rilevato che le notifiche delle cartelle erano stateeseguite correttamente e che i crediti erariali non erano prescritti, aggiungendo la considerazione «per cui restano valide e legittime le pretese dell’Agenzia delle entrate di Cremona e dell’Agente della riscossione di Foggia, nel rispetto del disposto ex art. 4, d.lgs. 546/1992, oltre al fatto che la Commissione tributaria di Cremona [sic] è territorialmente incompetente».

Nella sentenza si aggiunge ancora che la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le proprie ragioni, in relazione alla tassa automobilistica, rilevandosi anche in questo caso la ritualità della notifica, né poteva riconoscersi la prescrizione dei crediti, «stante la definitività costituitasi a seguito di pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bologna».

Ancora, con riferimento alle cartelle di pagamento, la sentenza -che tra parentesi richiama la Regione Lombardia, l’Agenzia delle entrate di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona-afferma l’infondatezza delle doglianze del contribuente in merito alla ritualità delle notifiche e all’assenza di prescrizione.

Avverso la sentenza il ricorrent e ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria , cui hanno RGN 16159/2019 Consigliere rel.

Federici resistito con controricorso l’Agenzia della riscossione e l’Agenzia delle entrate, mentre gli altri enti sono rimasti intimati.

Nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivoil ricorrente, sotto il profilo della “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, ha eccepito che [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituita in giudizio con difensore privo di ius postulandi, per essere difesa da un avvocato del libero foro, pur soppressa Equitalia.

Il motivo è destituito di fondamento e va rigettato perché, a parte che la costituzione sarebbe comunque avvenuta in data anteriore alla soppressione dell’Ente, al qualesarebbe subentrata l’Agenzia delle entrate –Riscossione (dal 1 luglio 2017), dall’intestazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non risulta affatto parte del giudizio.

Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, nella parte in cui in sentenza si afferma che nulla sarebbe stato aggiunto nelle doglienze del contribuente, laddove invece era stata eccepita la violazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 sulla competenza territoriale.

Con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, in merito alla insussistenza del litisconsorzio tra concessionario e Agenzia delle entrate, ente titolare del credito tributario.

Con il quarto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, quanto alla affermazione del giudice d’appello, secondo cui la difesa nulla avrebbe aggiunto in sede d’appello, reiterando le difese in merito alla prescrizione dei crediti erariali e ai vizi di notifica, laddove, invece, in sede d’appello era stata sollevata la questione della erronea applicazione del principio del ne bis in idemin merito alla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bologna.

Con il quinto motivoci si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, quanto alla affermazione del giudice d’appello, secondo cui la difesa nulla avrebbe aggiunto in sede d’appello, reiterando le difese in merito alla prescrizione dei crediti erariali e ai vizi di notifica, laddove, invece, in sede d’appello era stata eccepita la violazione dell’art. 24 Cost. e l’erronea applicazione del principio del ne bis in idem.RGN 16159/2019 Consigliere rel.

Federici I suddetti motivi, che possono essere trattati unitariamente perché connessi dalla critica articolata sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove si sostiene che invece erano state addotte ulteriori ragioni di difesa, sono afflitte da una pluralità di inammissibilità.

Innanzitutto,con esse non ci si avvede che il paradigma di critica invocata per censurare la sentenza, ossia il vizio di motivazione, è erroneo, afferendo esso solo ad un fatto storico, non già ad aspetti giuridici, come quelli enunciati nei motivi dal secondo al quarto.

Peraltro, si tratta di motivi affetti da inammissibilità per difetto di specificità, non evidenziandosi in che termini le suddette critiche fossero state articolate in sede d’appello, né in quale atto.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di “norme di diritto”, quanto alla affermazione della Commissione regionale, secondo cui, nulla aggiungendo il contribuente, risultano infondati tanto le doglianze sul difetto di notifica delle cartelle, quanto quelle sulla prescrizione dei crediti.

Il motivo è inammissibile perché difetta di specificità, non riportando, anche solo per estratto, i passaggi dell’atto d’appello nei quali sarebbero state articolate censure nei riguardi della sentenza di primo grado.

È inoltre del tutto omissivo sulla indicazione delle norme che reputa violate.

Né, infine, lo sviluppo argomentativo del motivo, ora al vaglio di questa Corte, può trovare ingresso in sede di legittimità, trattandosi di argomenti che tendono a reintrodurre questioni di merito.

Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione “di nome di diritto”, asserendo che l’assenza di novità nell’appello non sarebbe stata veritiera, se non altro perché con l’impugnazione era stata sollevata questione in merito all’omessa motivazione ed erronea applicazione “in punto di spese processuali”, liquidate, pur trattandosi di enti pubblici che avevano inteso difendersi con proprio personale.

Anche in questo casomanca ogni richiamo o riproduzione del passaggio difensivo dell’atto d’appello con cui evidenziare dove e quando tale critica era stata mossa alla sentenza di primo grado In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in favore degli enti costituiti.RGN 16159/2019 Consigliere rel.

Federici P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute in sede di legittimità dalle controricorrenti costituite, che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16159-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente p.t., A GENZIA DELLE ENTRATE , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende – Controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t.- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del presidente pt.- [OSCURATO:PERSONA] di pagamento - Eccezioni di incompetenza territoriale –Vizi di notifica dellecartelle RGN 16159/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4740/23/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 5.11.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30gennaio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che ilricorrentepropose due ricorsi, l’uno verso l’intimazione di pagamento relativaad una pluralità di cartelle per imposte e tasse riferibili all’anno d’imposta 2000, l’altro per un verbale di pignoramento del proprio veicolo. Si contestava la regolarità della procedura di notificazione delle cartelle e del pignoramento e comunque la prescrizione dei crediti. L’ufficio di Cremona, atteso che gli atti direttamente impugnati e le cartelle erano stati tutti notificati dall’ente riscossione di Foggia, eccepì l’incompetenza territoriale della Commissione provinciale di Mantova. Questa riunì i ricorsi e li respinse con sentenza n.134/01/2016. La sentenza fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, che con sentenza n. 4710/23/2018 respinse l’impugnazione. Il giudice regionale, per quanto comprensibile, ritenendo condivisibili le ragioni già espresse dal giudice di primo grado, ha rilevato che le notifiche delle cartelle erano stateeseguite correttamente e che i crediti erariali non erano prescritti, aggiungendo la considerazione «per cui restano valide e legittime le pretese dell’Agenzia delle entrate di Cremona e dell’Agente della riscossione di Foggia, nel rispetto del disposto ex art. 4, d.lgs. 546/1992, oltre al fatto che la Commissione tributaria di Cremona [sic] è territorialmente incompetente». Nella sentenza si aggiunge ancora che la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le proprie ragioni, in relazione alla tassa automobilistica, rilevandosi anche in questo caso la ritualità della notifica, né poteva riconoscersi la prescrizione dei crediti, «stante la definitività costituitasi a seguito di pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bologna». Ancora, con riferimento alle cartelle di pagamento, la sentenza -che tra parentesi richiama la Regione Lombardia, l’Agenzia delle entrate di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona-afferma l’infondatezza delle doglianze del contribuente in merito alla ritualità delle notifiche e all’assenza di prescrizione. Avverso la sentenza il ricorrent e ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria , cui hanno RGN 16159/2019 Consigliere rel. Federici resistito con controricorso l’Agenzia della riscossione e l’Agenzia delle entrate, mentre gli altri enti sono rimasti intimati. Nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivoil ricorrente, sotto il profilo della “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, ha eccepito che [OSCURATO:PERSONA] si fosse costituita in giudizio con difensore privo di ius postulandi, per essere difesa da un avvocato del libero foro, pur soppressa Equitalia. Il motivo è destituito di fondamento e va rigettato perché, a parte che la costituzione sarebbe comunque avvenuta in data anteriore alla soppressione dell’Ente, al qualesarebbe subentrata l’Agenzia delle entrate –Riscossione (dal 1 luglio 2017), dall’intestazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non risulta affatto parte del giudizio. Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, nella parte in cui in sentenza si afferma che nulla sarebbe stato aggiunto nelle doglienze del contribuente, laddove invece era stata eccepita la violazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 sulla competenza territoriale. Con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, in merito alla insussistenza del litisconsorzio tra concessionario e Agenzia delle entrate, ente titolare del credito tributario. Con il quarto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, quanto alla affermazione del giudice d’appello, secondo cui la difesa nulla avrebbe aggiunto in sede d’appello, reiterando le difese in merito alla prescrizione dei crediti erariali e ai vizi di notifica, laddove, invece, in sede d’appello era stata sollevata la questione della erronea applicazione del principio del ne bis in idemin merito alla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Con il quinto motivoci si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, quanto alla affermazione del giudice d’appello, secondo cui la difesa nulla avrebbe aggiunto in sede d’appello, reiterando le difese in merito alla prescrizione dei crediti erariali e ai vizi di notifica, laddove, invece, in sede d’appello era stata eccepita la violazione dell’art. 24 Cost. e l’erronea applicazione del principio del ne bis in idem.RGN 16159/2019 Consigliere rel. Federici I suddetti motivi, che possono essere trattati unitariamente perché connessi dalla critica articolata sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove si sostiene che invece erano state addotte ulteriori ragioni di difesa, sono afflitte da una pluralità di inammissibilità. Innanzitutto,con esse non ci si avvede che il paradigma di critica invocata per censurare la sentenza, ossia il vizio di motivazione, è erroneo, afferendo esso solo ad un fatto storico, non già ad aspetti giuridici, come quelli enunciati nei motivi dal secondo al quarto. Peraltro, si tratta di motivi affetti da inammissibilità per difetto di specificità, non evidenziandosi in che termini le suddette critiche fossero state articolate in sede d’appello, né in quale atto. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di “norme di diritto”, quanto alla affermazione della Commissione regionale, secondo cui, nulla aggiungendo il contribuente, risultano infondati tanto le doglianze sul difetto di notifica delle cartelle, quanto quelle sulla prescrizione dei crediti. Il motivo è inammissibile perché difetta di specificità, non riportando, anche solo per estratto, i passaggi dell’atto d’appello nei quali sarebbero state articolate censure nei riguardi della sentenza di primo grado. È inoltre del tutto omissivo sulla indicazione delle norme che reputa violate. Né, infine, lo sviluppo argomentativo del motivo, ora al vaglio di questa Corte, può trovare ingresso in sede di legittimità, trattandosi di argomenti che tendono a reintrodurre questioni di merito. Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione “di nome di diritto”, asserendo che l’assenza di novità nell’appello non sarebbe stata veritiera, se non altro perché con l’impugnazione era stata sollevata questione in merito all’omessa motivazione ed erronea applicazione “in punto di spese processuali”, liquidate, pur trattandosi di enti pubblici che avevano inteso difendersi con proprio personale. Anche in questo casomanca ogni richiamo o riproduzione del passaggio difensivo dell’atto d’appello con cui evidenziare dove e quando tale critica era stata mossa alla sentenza di primo grado In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in favore degli enti costituiti.RGN 16159/2019 Consigliere rel. Federici P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute in sede di legittimità dalle controricorrenti costituite, che si liquidano in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a
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