Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32660/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4289/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] B.V., rappresentata dalla società legale rappresentante pro tempore John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale del dott. [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza ufficiale del [OSCURATO:PERSONA], di Amburgo - Atto n.411/2017 Z del 2 febbraio 2017 ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento intimata avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 5 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con decreto emesso il 5 gennaio 2017 il Tribunale di Palermo rigettò, per quanto qui ancora interessa, l'opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proposta dalla Nijverheid B.V. (società di diritto olandese) nella parte in cui tale società aveva chiesto di essere ammessa al passivo della procedura anche per-crediti,complessivamente pari a C. 517.118,87, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552, primo comma, nn. 1) e 2), cod. nav. 1.1 La motivazione alla base di tale decisione di segno negativo è nel senso che: l'eccezione mossa dalla curatela del fallimento alla legittimazione attiva della società opponente è fondata in quanto i documenti depositati dall'opponente "indicano in maniera inequivoca che i pagamenti sono stati eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V."; il fatto che la stessa curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. abbia evidenziato che tale ultima società era il "manager tecnico e commerciale della Nijverheid" rafforza il fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente "perché sottolinea una diversità funzionale ed operativa tra due società distinte, e non spiega la ragione giustificativa della pretesa fatta valere invece dalla odierna ricorrente in un giudizio...in cui la Curatela non rappresenta la controparte (fallita) dell'originario rapporto controverso, ma è terzo perché opera in rappresentanza dei creditori concorsuali".

2. Per la cassazione di tale decreto la Nijverheid B.V. propose ricorso contenente due motivi di impugnazione.

3. L'intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo avere evidenziato che il credito oggetto di domanda era conseguenza di rapporto di locazione della motonave denominata "[OSCURATO:PERSONA]", poi rinominata "Verve", intercorso con la società fallita e che essa ricorrente aveva pagato, in luogo dell'armatore [OSCURATO:PERSONA], le retribuzioni dell'equipaggio della nave nonché i debiti di cui all'art. 552, primo comma, n. 2), cod. nav., per liberare l'imbarcazione dai sequestri di cui era stata oggetto nel porto di Huelva, deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in quanto: la legittimazione ad agire (ovvero a resistere) consiste nella titolarità del potere di promuovere (o subire) un giudizio relativo al rapporto sostanziale dedotto; secondo la prospettazione offerta dall'attore e indipendentemente dall'effettiva titolarità dal lato attivo (o passivo) del rapporto medesimo; essa ricorrente aveva con chiarezza evidenziato, nel ricorso in opposizione alla decisione del giudice delegato alla procedura, di avem, provveduto, in quanto proprietaria, della sopra indicata motonave, aSd'e4» le rtîre'lTà--- [OSCURATO:SOCIETA]. specificamente indicati in tale atto e che i pagamenti medesimi erano stati eseguiti, in proprio nome e per suo conto, dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V., titolare del potere di rappresentanza sostanziale di essa ricorrente; sussiste dunque la legittimazione di essa ricorrente a domandare l'ammissione al passivo della procedura per tali crediti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura il decreto per avere il Tribunale omesso di esaminare fatto decisivo per il giudizio 1 oggetto di discussione fra le parti, in quanto: non ha in alcun modo considerato che la società (anch'essa di diritto olandese) John T. [OSCURATO:PERSONA] "era l'organo sociale della Nijverheid BV che manifestava verso i terzi la sua volontà"; di tale fatto (esistenza in capo a John T. [OSCURATO:PERSONA] del potere di rappresentanza sostanziale di [OSCURATO:PERSONA]) le parti avevano discusso negli scritti specificamente indicati nel ricorso; esso risultava dalla procura speciale alla lite allegata al ricorso in opposizione, nonché dai documenti specificamente indicati nella pag. 11 del ricorso, compresi nel fascicolo di parte della ricorrente depositato nel giudizio di opposizione; in buona sostanza, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i pagamenti eseguiti dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] "erano pagamenti direttamente effettuati da Nijverheid BV, per tramite del suo organo operativo".

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logica, sono fondati.

Alla luce dei precetti rispettivamente recati dagli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., la legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, consiste nella titolarità del potere (per la legittimazione attiva) ovvero del dovere (per quella passiva) di promuovere o subire giudizio relativo al rapporto sostanziale controverso dedotto in causa, in funzione della verifica, secondo la sola prospettazione offerta dall'attore, della regolarità del contraddittorio in ragione della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia (cfr., per tutte, Cass.

S. U. n. 1912 del 2012); così distinguendosi dalla effettiva titolarità, dal lato attivo ovvero passivo, del rapporto medesimo che richiede accertamento giudiziale del fatto cui è collegata la postulata qualificazione del diritto sostanziale e attiene, dunque, al merito della controversia (in questo senso, cfr.: Cass. n, 6766 del 2001; Cass. n. 548 del 2002; Cass. n. 7467 del 2003; Cass. n. 17606 del 2003).

In tale ordine di concetti, si osserva che, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (che questa Corte è abilitata a esaminare in considerazione dell'autosufficienza del ricorso sul punto), l'odierna ricorrente affermò avanti il Tribunale di Palermo di avere pagato i debiti di [OSCURATO:PERSONA], in tale atto specificamente indicati, come proprietaria della motonave locata a tale società (al tempo in bonis) e che i pagamenti vennero eseguiti dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. in quanto titolare del potere di rappresentanza sostanziale (verso i terzi) della stessa ricorrente.

Sussiste quindi, sulla base di tale prospettazione, la legittimazione della ricorrente a richiedere l'ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti derivanti da tali pagamenti: essa infatti afferma, in buona sostanza, che i pagamenti vennero eseguiti, in proprio nome e nel proprio interesse, da soggetto titolare del potere di sua rappresentanza organica.

Nel merito, risulta poi che: la procura speciale alla proposizione del giudizio di opposizione al passivo venne conferita, in nome e nell'interesse della ricorrente, dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. (nell'atto, redatto in lingua inglese, tale società è indicata come "[OSCURATO:PERSONA]" della ricorrente e il notaio che autenticò le sottoscrizioni delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza della stessa società confermò che questa era "indipendently empowered In full to represent the Company" (l'odierna ricorrente); le lettere di costituzione in mora di [OSCURATO:PERSONA] del 27 dicembre 2013 e del 13 e 27 gennaio 2014, erano redatte su carta intestata della ricorrente e vennero sottoscritte dalle persone dotate dei poteri di rappresentanza sostanziale della John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V.; le fatture del 4 febbraio 2014, allegate all'ordine di bonifico di C. 92.206,03 vennero intestate alla proprietaria della motonave denominata "[OSCURATO:PERSONA]", con indicazione del numero di partita I.V.A. della ricorrente, domiciliata presso la sede legale della John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V.

All'epoca dei pagamenti connessi al dedotto rapporto di locazione di detta imbarcazione la società da ultimo indicata era dunque titolare del potere di rappresentanza, organica, della ricorrente.

Ciò però non è sufficiente per affermare che i pagamenti medesimi vennero dalla società amministratrice della ricorrente eseguiti nell'esercizio del proprio potere rappresentativo di quest'ultima; dovendo la manifestazione esterna del potere rappresentativo (la c.d. contemplatio domini) risultare da specifica indicazione ovvero da fatti e comportamenti, concludenti, da cui i terzi possano riconoscere l'inerenza degli stessi alla società rappresentata, sì da poter presumere che gli atti (non a forma vincolata) siano compiuti dall'amministratore nella sua qualità di rappresentante della, società (cfr., in argomento: Cass. n. 23131 del 2010; Cass.n. 13978 del 2005; Cass. n. 21520 del 2004; Cass. n. 9980 del 1996).

Il decreto impugnato, che ha escluso la legittimazione della ricorrente all'esercizio della domanda di ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per crediti pari a C. 517.118,87, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552, primo comma, nn. 1) e 2), cod. nav., senza verificare se i dedotti pagamenti fossero stati eseguiti dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. quale amministratrice della ricorrente, deve dunque essere cassato, con rinvio al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: su tale domanda, osservando i principi in questa sede ribaditi; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4289/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] B.V., rappresentata dalla società legale rappresentante pro tempore John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale del dott. [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza ufficiale del [OSCURATO:PERSONA], di Amburgo - Atto n.411/2017 Z del 2 febbraio 2017 ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento intimata avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 5 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con decreto emesso il 5 gennaio 2017 il Tribunale di Palermo rigettò, per quanto qui ancora interessa, l'opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proposta dalla Nijverheid B.V. (società di diritto olandese) nella parte in cui tale società aveva chiesto di essere ammessa al passivo della procedura anche per-crediti,complessivamente pari a C. 517.118,87, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552, primo comma, nn. 1) e 2), cod. nav. 1.1 La motivazione alla base di tale decisione di segno negativo è nel senso che: l'eccezione mossa dalla curatela del fallimento alla legittimazione attiva della società opponente è fondata in quanto i documenti depositati dall'opponente "indicano in maniera inequivoca che i pagamenti sono stati eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] B.V."; il fatto che la stessa curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. abbia evidenziato che tale ultima società era il "manager tecnico e commerciale della Nijverheid" rafforza il fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente "perché sottolinea una diversità funzionale ed operativa tra due società distinte, e non spiega la ragione giustificativa della pretesa fatta valere invece dalla odierna ricorrente in un giudizio...in cui la Curatela non rappresenta la controparte (fallita) dell'originario rapporto controverso, ma è terzo perché opera in rappresentanza dei creditori concorsuali". 2. Per la cassazione di tale decreto la Nijverheid B.V. propose ricorso contenente due motivi di impugnazione. 3. L'intimata curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo avere evidenziato che il credito oggetto di domanda era conseguenza di rapporto di locazione della motonave denominata "[OSCURATO:PERSONA]", poi rinominata "Verve", intercorso con la società fallita e che essa ricorrente aveva pagato, in luogo dell'armatore [OSCURATO:PERSONA], le retribuzioni dell'equipaggio della nave nonché i debiti di cui all'art. 552, primo comma, n. 2), cod. nav., per liberare l'imbarcazione dai sequestri di cui era stata oggetto nel porto di Huelva, deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da erronea applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in quanto: la legittimazione ad agire (ovvero a resistere) consiste nella titolarità del potere di promuovere (o subire) un giudizio relativo al rapporto sostanziale dedotto; secondo la prospettazione offerta dall'attore e indipendentemente dall'effettiva titolarità dal lato attivo (o passivo) del rapporto medesimo; essa ricorrente aveva con chiarezza evidenziato, nel ricorso in opposizione alla decisione del giudice delegato alla procedura, di avem, provveduto, in quanto proprietaria, della sopra indicata motonave, aSd'e4» le rtîre'lTà--- [OSCURATO:SOCIETA]. specificamente indicati in tale atto e che i pagamenti medesimi erano stati eseguiti, in proprio nome e per suo conto, dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V., titolare del potere di rappresentanza sostanziale di essa ricorrente; sussiste dunque la legittimazione di essa ricorrente a domandare l'ammissione al passivo della procedura per tali crediti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura il decreto per avere il Tribunale omesso di esaminare fatto decisivo per il giudizio 1 oggetto di discussione fra le parti, in quanto: non ha in alcun modo considerato che la società (anch'essa di diritto olandese) John T. [OSCURATO:PERSONA] "era l'organo sociale della Nijverheid BV che manifestava verso i terzi la sua volontà"; di tale fatto (esistenza in capo a John T. [OSCURATO:PERSONA] del potere di rappresentanza sostanziale di [OSCURATO:PERSONA]) le parti avevano discusso negli scritti specificamente indicati nel ricorso; esso risultava dalla procura speciale alla lite allegata al ricorso in opposizione, nonché dai documenti specificamente indicati nella pag. 11 del ricorso, compresi nel fascicolo di parte della ricorrente depositato nel giudizio di opposizione; in buona sostanza, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i pagamenti eseguiti dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] "erano pagamenti direttamente effettuati da Nijverheid BV, per tramite del suo organo operativo". 3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logica, sono fondati. Alla luce dei precetti rispettivamente recati dagli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., la legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, consiste nella titolarità del potere (per la legittimazione attiva) ovvero del dovere (per quella passiva) di promuovere o subire giudizio relativo al rapporto sostanziale controverso dedotto in causa, in funzione della verifica, secondo la sola prospettazione offerta dall'attore, della regolarità del contraddittorio in ragione della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia (cfr., per tutte, Cass. S. U. n. 1912 del 2012); così distinguendosi dalla effettiva titolarità, dal lato attivo ovvero passivo, del rapporto medesimo che richiede accertamento giudiziale del fatto cui è collegata la postulata qualificazione del diritto sostanziale e attiene, dunque, al merito della controversia (in questo senso, cfr.: Cass. n, 6766 del 2001; Cass. n. 548 del 2002; Cass. n. 7467 del 2003; Cass. n. 17606 del 2003). In tale ordine di concetti, si osserva che, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (che questa Corte è abilitata a esaminare in considerazione dell'autosufficienza del ricorso sul punto), l'odierna ricorrente affermò avanti il Tribunale di Palermo di avere pagato i debiti di [OSCURATO:PERSONA], in tale atto specificamente indicati, come proprietaria della motonave locata a tale società (al tempo in bonis) e che i pagamenti vennero eseguiti dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. in quanto titolare del potere di rappresentanza sostanziale (verso i terzi) della stessa ricorrente. Sussiste quindi, sulla base di tale prospettazione, la legittimazione della ricorrente a richiedere l'ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per i crediti derivanti da tali pagamenti: essa infatti afferma, in buona sostanza, che i pagamenti vennero eseguiti, in proprio nome e nel proprio interesse, da soggetto titolare del potere di sua rappresentanza organica. Nel merito, risulta poi che: la procura speciale alla proposizione del giudizio di opposizione al passivo venne conferita, in nome e nell'interesse della ricorrente, dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. (nell'atto, redatto in lingua inglese, tale società è indicata come "[OSCURATO:PERSONA]" della ricorrente e il notaio che autenticò le sottoscrizioni delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza della stessa società confermò che questa era "indipendently empowered In full to represent the Company" (l'odierna ricorrente); le lettere di costituzione in mora di [OSCURATO:PERSONA] del 27 dicembre 2013 e del 13 e 27 gennaio 2014, erano redatte su carta intestata della ricorrente e vennero sottoscritte dalle persone dotate dei poteri di rappresentanza sostanziale della John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V.; le fatture del 4 febbraio 2014, allegate all'ordine di bonifico di C. 92.206,03 vennero intestate alla proprietaria della motonave denominata "[OSCURATO:PERSONA]", con indicazione del numero di partita I.V.A. della ricorrente, domiciliata presso la sede legale della John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. All'epoca dei pagamenti connessi al dedotto rapporto di locazione di detta imbarcazione la società da ultimo indicata era dunque titolare del potere di rappresentanza, organica, della ricorrente. Ciò però non è sufficiente per affermare che i pagamenti medesimi vennero dalla società amministratrice della ricorrente eseguiti nell'esercizio del proprio potere rappresentativo di quest'ultima; dovendo la manifestazione esterna del potere rappresentativo (la c.d. contemplatio domini) risultare da specifica indicazione ovvero da fatti e comportamenti, concludenti, da cui i terzi possano riconoscere l'inerenza degli stessi alla società rappresentata, sì da poter presumere che gli atti (non a forma vincolata) siano compiuti dall'amministratore nella sua qualità di rappresentante della, società (cfr., in argomento: Cass. n. 23131 del 2010; Cass.n. 13978 del 2005; Cass. n. 21520 del 2004; Cass. n. 9980 del 1996). Il decreto impugnato, che ha escluso la legittimazione della ricorrente all'esercizio della domanda di ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per crediti pari a C. 517.118,87, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552, primo comma, nn. 1) e 2), cod. nav., senza verificare se i dedotti pagamenti fossero stati eseguiti dalla John T. [OSCURATO:PERSONA] B.V. quale amministratrice della ricorrente, deve dunque essere cassato, con rinvio al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: su tale domanda, osservando i principi in questa sede ribaditi; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese r
Decreto Cassazione n. 32660/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris