CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 09028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2539/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –intimato – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI n. 3077/2019,depositata i l 06/06/2019 . R.g. n. 2539 del 2020 Ad. 31/01/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che: la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e in concordato preventivo, assumendo la natura privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 cod. civ., del proprio credito di oltre cento diecimila euro (€ 110.501,64) , per l ’ attività di autotrasporto svolta in favore della società convenuta e già accertato giudizialmente, in quanto portato da decreto monitorio fondato su numerose fatture, mai disconosciute o contestate; il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il Concordato preventivo della detta società [OSCURATO:SOCIETA] p.a., disattese le istanze di prova testimoniale e di interrogatorio formale, rigettava la domanda di ammissionedel credito in via privilegiata; la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Napoli; la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio con il Concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 3077 del 6/06/2019, rigettava l’appello; avverso la sentenza della Corte distrettualepropone ricorso per cassazione, affidato a un unico, diffuso, motivo, la [OSCURATO:SOCIETA].; il Concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; non risulta il deposito di memorie per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è statotrattenuto per la decisione; Considerato che la ricorrente propone il seguente motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 2083, 2697 e 2751 bis n.5 cod. civ. per omessa, insufficiente e contraddittori a motivazione R.g. n. 2539 del 2020 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle su punti decisivi della controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc.; il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni: in primo luogo, esso si incentra esclusivamente nella censura della sentenza di primo grado e non di quella di appello, unico oggetto del ricorso per cassazione (con le sole eccezioni, qui non ricorrenti: che si sia in presenza di un accordo ad omettere il grado d’appello; ovvero che si sia in presenza di causa che deve, per legge, essere decisa in un unico grado di merito: come previsto, in materia di opposizione all’esecuzione, per le controversie di opposizioni agli atti, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ.); in secondo luogo, al di là dell’intestazione formale, riferita al n. 3 dell’art. 360 del codice di rito, oltre che al n. 5 e del quale si dirà in seguito, il motivo fa valere ragioni di carattere esclusivamente fattuale e non in diritto, attinenti il rapporto tra l’apporto personale dei soci alla società e il capitale investito, senza in alcun modo specificare dove, come e quando le dette questioni, già di per sé non costituenti censure di violazione di norme di diritto, e dunque al di fuori dell’ambito del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., siano state fatte valere specificamente nelle due fasi di merito; con riferimento alla censura mossa ai sensi del n. 5 dell’art. 360 del codice di rito l ’ inammissibilità deriva dalla sua stessa formulazione, posto che nell’intestazione del motivo si fa riferimento al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non più proponibile ai sensi del testo della disposizione come riscritto nell’anno 2012 ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 7/08/2012, che contempla ormai soltanto l ’ omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussionetra le parti; nella stessa esposizione del motivo non è indicato, inoltre, e ciò al di là dell’impropria intestazione del mezzo, alcun fatto specifico R.g. n. 2539 del 2020 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle (da intendersi come fatto fenomenico, secondo la giurisprudenza di questa Corte) il cui esame sia stato omesso da parte dei giudici di merito e non è, altresì,precisato in qual modo le sentenze di primo e di secondo grado siano difformi, in modo tale da superare il vaglio di ammissibilità (della cd. doppia conforme) costituito dall’art.348 ter , comma 4, cod. proc. civ. ( all ’ epoca di proposizione del ricorso applicabile e ora trasposto, a seguito delle modifiche di cui all’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, nell ’ art. 360, comma 4, cod. proc. civ.); a tanto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per ragioni di rito, stante la sua impropria formulazione; la suddetta decisione preclude l ’ esame della corretta applicazione, nella specie, da parte dei giudici di merito, del disposto dell’art. 2751 bisn. 5 cod. civ., nell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 5685 del 20/03/2015 Rv. 634757 –01); il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese nei confronti del Concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase di legittimità; la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; R.g. n. 2539 del 2020 Ad. 31/01/2024; est. C. Valle ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n