CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36207/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 5 ottobre 2020 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S. Eugenio s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo (in via diretta per le società e per equivalente per l'indagato [OSCURATO:PERSONA]) disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 giugno 2020, in relazione ai reati in accertamento (art. 2 d. Igs. 74 del 2000 perché [OSCURATO:PERSONA] S. Eugenio a.r.l. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Noia, indicava nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi per i periodi di imposta 2015, 2016, e 2017. In particolare, per l'anno 2015 indicava costi per complessivi euro 373.050,00 di imponibile ed euro 82.071,00 di iva; per l'anno 2016, indicava costi per complessivi euro 118.620,00 di imponibile ed euro 35.886,40 di iva; per l'anno 2017, indicava costi per complessivi euro 46.110,00 di imponibile ed euro 10.144,20 di iva, tutti rappresentati da fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Ricorre in cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S. Eugenio s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. 1. Violazione di legge in quanto il sequestro preventivo nei confronti della società sarebbe stato emesso senza la relativa richiesta del P.M. L'ordinanza oggi impugnata ha ritenuto che la richiesta del P.M. nella parte motiva, integrata con il dispositivo della richiesta, riguardava anche il sequestro preventivo nei confronti della società. Quello che invece deve rilevare è la sola parte del dispositivo e non la motivazione della richiesta. Manca, quindi, la richiesta del P.M. del sequestro nei confronti della società. i 2. 2. Violazione di legge in relazione al sequestro effettuato nei confronti di terzi estranei al reato. Per il Tribunale del riesame il ricorrente non sarebbe legittimato a far valere l'invalidità del sequestro nei confronti di terzi. Invece, manca la richiesta del P.M. nei confronti della società e, quindi, non si tratta di legittimazione ma di nullità assoluta del sequestro. Il sequestro è nullo ab origine e, pertanto, nessuna questione di legittimazione si pone per un atto nullo. 2. 3. Violazione di legge relativamente all'importo del sequestro. La somma sequestrata risulta pari all'IVA evasa. Il profitto del reato non può consistere nell'importo dell'IVA evasa ma solo del guadagno, con la detrazione delle spese e di altri importi. Per l'evasione dell'IVA il reato configurabile sarebbe dierso da quello contestato. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie tutti i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica - anche se sintetica -, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento risulta da molteplici elementi, il mancato rinvenimento della documentazione del trasporto dei beni di cui alle fatture, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di indicazioni del ricorrente sulle operazioni in oggetto. Del resto, il ricorrente non contesta il fumus dei reati. Relativamente alla richiesta del P.M., per il sequestro nei confronti della società, l'ordinanza impugnata rileva come l'istanza del P.M. comprendeva espressamente la richiesta di sequestro preventivo diretto sui beni della società (per il profitto del reato); ciò sia nella parte motiva e sia "nel dispositivo" nel quale si richiedeva il sequestro preventivo nei confronti del Ferraioli solo laddove quello in forma diretta nei confronti della società risultasse infruttuoso. Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione. 5. Relativamente ai beni sequestrati a terzi estranei al reato (conto corrente cointestato e Rapporto di Fondo con Ceglia e [OSCURATO:PERSONA]) correttamente l'ordinanza rileva la mancanza di legittimazione del ricorrente a far valere la questione. Infatti, " In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile -artt. 1289 e 1834-, regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo" (Sez. 6 -, Sentenza n. 24432 del 18/04/2019 Cc. - dep. 31/05/2019 - Rv. 276278 - 01). 6. Del tutto generici i motivi sull'entità del sequestro in relazione all'importo dell'imposta IVA evasa. Nel caso in esame in relazione all'art 2, d. Igs. 74 del 2000 non possono essere considerati eventuali costi e il profitto del reato consiste nell'imposta utilizzata per il risparmio di spesa (portata in detrazione senza averla pagata): "In tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia. (Sez. 3 -, Sentenza n. 29977 del 12/02/2019 Cc. -dep. 09/07/2019 - Rv. 276289 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell