CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17596-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 39-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 21168/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17596/2020 Numero sezionale 2222/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 7702/2022Data pubblicazione 09/03/2022 Con ricorso al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento fondata su violazioni al codice della strada, lamentando l’omessa notificazione del verbale presupposto alla cartella. Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza del concessionario per la riscossione, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 49359/2015, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente alle spese del giudizio. Interponeva appello avverso detta decisione la Paniconi ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 21168/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con sentenza n. 49359/15 il Giudice di Pace di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA], a fronte della mancata notificazione degli atti ad essa presupposti, ritenendo che avverso la predetta cartella fosse possibile soltanto l’opposizione agli atti esecutivi nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ravvisava l’erroneità della decisione di primo grado poiché, in mancanza della notificazione degli atti presupposti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17596/2020 alla cartella esattoriale, il suo destinatario ha titolo di proporre, Numero sezionale 2222/2022Numero di raccolta generale 7702/2022 mediante l’opposizione alla stessa, tutte le censure che avrebbe Data pubblicazione 09/03/2022 potuto formulare ove avesse avuto modo di opporsi tempestivamente ai primi. Tuttavia, il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione proposta dalla Paniconi, poiché la stessa non aveva dedotto alcun motivo di invalidità della sanzione irrogatale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Paniconi, affidandosi a due motivi. Con il primo di essi la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 201, quinto comma, del codice della strada, perché quando, con l’opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta avverso la cartella esattoriale, viene dedotta l’omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento ad essa presupposto, l’amministrazione è tenuta a fornire la prova di aver validamente e tempestivamente eseguito la notificazione del predetto atto presupposto. La censura è fondata, alla luce di quanto affermato da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724, secondo cui “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17596/2020 cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata Numero sezionale 2222/2022Numero di raccolta generale 7702/2022 pretesa sanzionatoria” (conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. Data pubblicazione 09/03/20223318 del 10/02/2021, Rv. 660524). Sulla proponibilità dell’opposizione avverso la cartella di pagamento, in assenza di precedente notificazione dei verbali presupposti, nelle forme di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, e non invece in quelle di cui all’art. 615 c.p.c., cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .