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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11788/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, sollecitano una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 8 relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato- spintonamento dell'operante per ostacolarne l'accesso all'alloggio, abusivamente occupato- e al trattamento sanzionatorio, determinato avendo riguardo anche al contesto in cui la condotta fu posta in essere); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, sollecitano una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 8 relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato- spintonamento dell'operante per ostacolarne l'accesso all'alloggio, abusivamente occupato- e al trattamento sanzionatorio, determinato avendo riguardo anche al contesto in cui la condotta fu posta in essere); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris