CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovodifensore;– controricorrenti –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 32501/2022 depositata il25/03/2022 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento lamadre [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere cointestatario con la convenuta diuna serie di buoni fruttiferi postali, dei quali chiedeva disporsi l’incasso, nonavendo con la convenuta raggiunto un accordo per l’incasso in viaconsensuale.Si costituiva la convenuta che, oltre a chiedere il rigetto della domandadonazione (della nuda proprietà) dell’immobile sito in S. Agata dei Gotieffettuata unitamente al marito in favore dell’attore, in quanto, sebbene sifosse riservata l’usufrutto con scrittura coeva alla donazione, il figlio in data21 giugno 2003 l’aveva fisicamente aggredita, subendo per l’effetto dellelesioni per le quali era stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere.Il Tribunale rigettava sia la domanda attorea, sul presupposto che i buonirientrassero nella comunione ereditaria del defunto padre, che quellariconvenzionale.2. Avverso tale sentenza proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] eappello incidentale Carmela e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della defunta AnnaBuro.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2618 del 14 luglio 2020,accoglieva parzialmente l’appello principale, dichiarando la comunioneordinaria tra l’attore e la convenuta [OSCURATO:PERSONA], quanto ai buoni fruttiferipostali sottoscritti in data anteriore al 9 ottobre 1992, e, in accoglimentodell’appello incidentale, revocava per ingratitudine dell’attore la donazionedella quota del 50 % dell’immobile sopra indicato.Per quanto rileva in questa sede, la Corte d’appello riteneva che la condottaaddebitata all’attore fosse idonea a configurare i presupposti per larevocazione per ingratitudine della donazione, in quanto, anche adammettere lo scadimento dei rapporti personali tra madre e figlio,quest’ultimo aveva provocato la caduta della madre, costringendola ad2 di 8Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/2026allontanarsi in vestaglia da casa, per recarsi in ospedale, impedendole poiil rientro in casa, avendo nelle more sostituito la serratura dell’abitazione.Richiamata la nozione di ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c., reputavache l’alterco violento, sebbene non premeditato, con una donna anziana edin condizione di inferiorità numerica, essendo il figlio coadiuvato dallamoglie, con la commissione di atti di violenza fisica, era una condottacontraria al senso di riconoscenza che dovrebbe improntare l’atteggiamentodel donatario.3. Su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte lo rigettava,affermando che: a) la decisione impugnata, lungi dal soffermarsi solo sullaspinta che aveva provocato la caduta della madre, aveva considerato anchela successiva condotta del ricorrente che, oltre a negare il diritto di usufruttovantato dalla genitrice, aveva posto in essere una condotta protrattasi neltempo, al fine di privare la madre del possesso sull’abitazione, condotta cheera stata vagliata in sede giurisdizionale in termini di vero e proprio spoglio;b) non poteva reputarsi deficitaria la motivazione quanto al requisitodell’ostensione a terzi della condotta offensiva, atteso che la sentenzaimpugnata, pur riferendo della presenza sul posto dopo l’aggressione delteste Perillo, non aveva mancato di sottolineare come lo stazionamentodella Buro per strada, in attesa di soccorso, era potenzialmente visibile perchiunque avesse in quel momento percorso la strada; c) la sentenza, lungidall’ignorare l’esito del processo penale (con l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] reato ascrittogli per i medesimi fatti), lo aveva però reputato irrilevante,sicché in realtà non vi era stato omesso esame, ma una valutazionedell’elemento di prova, sia pure in chiave recessiva rispetto alle altre proveraccolte in giudizio; d) peraltro, la critica non teneva conto del fatto che ilgiudizio espresso dalla sentenza impugnata non era stato limitato al soloepisodio che era stato poi sottoposto alla valutazione del giudice penale, maaveva complessivamente considerato anche le condotte successive, di guisache, anche a voler prendere in esame l’assoluzione disposta dal giudice3 di 8Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/2026penale, la medesima non poteva coprire anche il successivo atteggiamentodi avversione dal quale era stata tratta anche la caratteristica delladurevolezza del sentimento di disistima.4. Avverso l’ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazioneNunzio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.Carmela e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente invoca la revocazione dell’ordinanzaimpugnata per contrasto tra giudicati, ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c., pernon aver la Corte considerato che l’ordinanza si poneva in contrasto con lasentenza penale n. 3/2010, passata in giudicato, con la quale egli, per glistessi episodi di lesioni alla madre, era stato assolto.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Giova ricordare che gli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. disciplinano duedifferenti ipotesi: a) la revocazione a carattere generale, concernente tuttiindistintamente i provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti pronunciatiai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.), ma limitatamente all’errore di fatto (relativoagli atti del giudizio di merito) di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c.; b) larevocazione a carattere speciale, avente ad oggetto solo i provvedimenticon i quali la Corte decide la causa nel merito, ma proponibile per tutti i vizirevocatori contemplati dal primo comma dell’art. 395 c.p.c. (ivi compresol’errore di fatto), fatta eccezione per quello di cui al n. 5) (vale a dire, delcontrasto con un’altra sentenza precedente avente tra le parti autorità dicosa giudicata).A tal ultimo riguardo, Cass., sez. I, 30 aprile 2005, n. 9027, ord. int., avevaritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 391-bis c.p.c., nella parte in cui, appunto, nonprevede la revocazione di sentenze rese dalla S.C. nel caso previsto dall'art.395, comma 1, n. 5), in relazione all'art. 24, comma 2, della Costituzione.4 di 8Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/2026Tuttavia, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 77 del 22 febbraio 2006,ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità, in quantol'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di remissione non consentivala verifica della valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio aquo.Orbene, sebbene un’isolata pronuncia (Cass., sez. I, 22 agosto 2006, n.18234) abbia ritenuto ammissibile, contro una sentenza della Corte dicassazione che abbia deciso la causa nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c.,l'impugnazione per revocazione anche ai sensi dell'art. 395, n. 5), c.p.c.(per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente aventetra le medesime parti autorità di cosa giudicata), il Collegio intende darecontinuità al difforme e più recente indirizzo (Cass., sez. V, 28 marzo 2019,n. 8630) secondo cui l’inammissibilità della revocazione delle decisioni dellaCorte di cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 5), c.p.c. non si pone incontrasto – oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – con ildiritto dell'Unione Europea, non recando alcun vulnus al principio dieffettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessagiurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principiodella cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomiaprocessuale dei singoli Stati membri.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10867 del30/04/2008; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 704 del 14/01/2009) hanno,sul punto, statuito che avverso le sentenze di mera legittimità della Cortedi cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione percontrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5), c.p.c., non essendo taleipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40del 2006, né in quella (applicabile nella specie) successiva (artt. 391 bis e391 ter c.p.c.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non incontrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto didifesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla5 di 8Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/2026disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere ilgiudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale - condivisibileanche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazionesarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura dellesentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in sensoformale e non a quello sostanziale.Nel solco di questa impostazione si sono inserite Cass., Sez. U, Sentenza n.23833 del 23/11/2015, già citata, e, ancor prima, con Cass., Sez. U,Sentenza n. 17557 del 18/07/2013, secondo cui è inammissibile il ricorsoper revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. nei confronti dellesentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo direvocazione non contemplato dalla disciplina positiva; né è possibilepervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenzeche abbiano deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., giacché l'art. 391ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero deimezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha inclusotale ipotesi.Di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22106 del 31/07/2025 ha ribaditoche la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essereproposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesirichiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece,sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per iprovvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi dicui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicatelimitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso chel'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte dicassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla lucedell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che iprocessi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile6 di 8Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/2026ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe pertradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.In quest’ottica, si rivela ragionevole la scelta discrezionale del legislatore direstringere l’ammissibilità della revocazione ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e6 dell’art. 395 c.p.c., peraltro limitatamente ai provvedimenti con i quali laCassazione abbia deciso la causa nel merito.1.3. In ogni caso, nella fattispecie in esame, il motivo si rivelerebbeinfondato anche in considerazione del fatto che l’ordinanza qui impugnataha ampiamente preso posizione, in motivazione, sulla sentenza penale diassoluzione n. 3/2010, sicché la censura di risolve, a ben vedere, in unadoglianza su un ipotetico errore di giudizio fondato su una valutazioneespressa dalla Corte.Invero, quest’ultima – come si è detto – ha posto in rilievo e, comunque,con argomentazioni congrue sul piano logico formale che non sono statecontrastate, che: a) la sentenza d’appello, lungi dall’ignorare l’esito delprocesso penale (con l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli),lo aveva però reputato irrilevante, sicchè in realtà non vi era stato omessoesame, ma una valutazione dell’elemento di prova, sia pure in chiaverecessiva rispetto alle altre prove raccolte in giudizio; b) peraltro, la criticanon teneva conto del fatto che il giudizio espresso dalla sentenza impugnatanon era stato limitato al solo episodio che era stato poi sottoposto allavalutazione del giudice penale, ma aveva complessivamente consideratoanche le condotte successive, ed in particolare quelle volte a negare lafruizione della propria abitazione alla Buro, ritenendo che proprio taleprogressione della condotta del ricorrente fosse idonea a concretarel’ingiuria grave di cui all’art. 801 c.c., di guisa che, anche a voler prenderein esame l’assoluzione disposta dal giudice penale, la medesima non potevacoprire anche il successivo atteggiamento di avversione dal quale era statatratta anche la caratteristica della durevolezza del sentimento di disistima.7 di 8Numero registro generale 21312/2024Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 16213/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’ordinanza qui impugnata contiene, cioè, una decisione di pura legittimitàsulla lamentata violazione di legge e sul difetto di motivazione ex art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c..2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiaratoantistatario. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso dellespese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000 per compensi edeuro 200 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap, con attribuzione in favore dell’avv. antistatario [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo8 di 8