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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04482/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato; che il difensore assume l'inesistenza di prova agli atti circa la ricezione da parte di terzi dell'assegno di provenienza furtiva, non potendosi escludere il ritrovamento casuale da parte dell'imputato, e l'indebita inversione dell'onere della prova in punto di dolo sulla base di argomenti giuridicamente erronei; considerato che la motivazione rassegnata dalla Corte di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432 - 01); che, quanto al dolo, è incontestato il principio per cui in tema di ricettazione deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Rv. 255929 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato; che il difensore assume l'inesistenza di prova agli atti circa la ricezione da parte di terzi dell'assegno di provenienza furtiva, non potendosi escludere il ritrovamento casuale da parte dell'imputato, e l'indebita inversione dell'onere della prova in punto di dolo sulla base di argomenti giuridicamente erronei; considerato che la motivazione rassegnata dalla Corte di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432 - 01); che, quanto al dolo, è incontestato il principio per cui in tema di ricettazione deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Rv. 255929 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 04482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris