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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03075/2023

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sul ricorso n. 28792- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1881 s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] , al corso Roma, n. 11/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “ M o ndo Marine ” s. p . a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], del dottor [OSCURATO:PERSONA] e del dottor [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATI avverso ildecreto del Tribunale di Savona n. 479 de ll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.La “Valtorta 1881” s.r.l. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,dichiarato dal Tribunale di Savona, per il credito di euro 128.289,04 con il privilegio exart. 2751 bis, n. 5, cod. civ. 2.Il giudice delegato faceva luogo all’ammissione in chirografo. 3.La “Valtorta 1881” s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo.

Resistevanoi curatori del fallimento . 4.Con decreto n. 47 9/2021 il Tribunale di Sav o n a rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.

Evidenziava il tribunale, per un verso, che era da escludere la possibilità di dimostrare la qualifica artigiana a mezzo testi, per altro verso, che le fatture allegate “fanno riferimento a mere attività di intermediazione nella fornitura di materiali, quindi come tali, espressamente escluse dalla nozione di impresa artigiana” (così decreto impugnato, pag. 3).

Evidenziava altresì che nessuna delle fatture faceva menzione di attività o di servizi direttamente eseguiti dalla società opponente e che le fatture riportavano una sorta di patto di riservato dominio in forza del quale la proprietà dei beni permaneva in capo alla società opponente fino al saldo, circostanza quest’ultima idonea a dimostrare il carattere preponderante della fornitura dei beni (cfr. decreto impugnato, pag. 3). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ Valtorta 1881” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

I curatoridel fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non hannosvolto difese. 6.Con i l primo motivo l a ricorrente denuncia l ’ erronea valutazione di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la mancata ammissione di prove determinanti.Deduce che il Tribunale di Savona ha disconosciuto la qualifica artigiana e tuttavia “non ha minimamente considerato le numerose e sovrabbondanti allegazioni documentali” (così ricorso, pag. 4).

Deduce segnatamente che ha “prodotto le fatture e l’estratto autentico delle stesse”(così ricorso, pag. 5) e che ha errato il tribunale a non ammettere la prova per testimoni che avrebbe fatto chiarezza sull’attività svolta da essa ricorrente.

7. Con il second o motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che essa opponente svolge mera attività di intermediazione nella fornitura di materiali.

Deduce che “dalle fatture e dai DDT (…) è chiaramente desumibile che la società (…) esegua vere e proprie lavorazioni sui materiali (…)” (così ricorso, pagg. 6 –7); che lo stesso libro-cespiti all’uopo esibito dimostra che si occupa anche della lavorazione di materiali.

Deduce infine che il patto di riservato dominioinserito nelle fatture di vendita è finalizzato a garantire il pagamento del corrispettivo.

8. I motiv i di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono inammissibiliai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Savona ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 9.Va dunque, in premessa, ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di accertamento del passivo, ai fini dell’ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, cod.civ., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal dec . leg. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 35 del 2012, non è sufficiente l’iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia (cfr. Cass. 13.7.2018, n. 18723). 10.Su tale scorta si rimarca quanto segue.

In realtà, così come emerge univocamente dall’operata illustrazione dei motivi di ricorso, la ricorrente si duole per l’asserita omess a ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali.

Cosicché sovvengono esaustivamente gli insegnamenti di questo Giudice.

Ovvero l’insegnamento secondo cuil’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque- è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) .

Ovvero l’insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

11. Ineccepibilmente, poi , il tribunale ha ritenuto di non far luogo all’ammissione della prova per testimoni.Si prescindeal riguardo da ogni rilievo in punto di “autosufficienza” (cfr. Cass.(ord.) 30.7.2010, n. 17915, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative;Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19985; Cass. (ord.) 3.1.2014, n. 48; Cass. 19.3.2007, n. 6440, secondo cui è privo di autosufficienzail ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza).

Evidentemente, il riscontro dei presupposti idonei a giustificare il riconoscimento del privilegio“artigiano”, avrebbe potuto indurre i testimoni ad esprimerevalutazioni ad essi certamente precluse. 12.In ogni caso, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare - il che , viepiù in dipendenza del difetto di “autosufficienza”, non è nella specie - circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654). 13.I curatori del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 28792- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1881 s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] , al corso Roma, n. 11/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “ M o ndo Marine ” s. p . a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], del dottor [OSCURATO:PERSONA] e del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATI avverso ildecreto del Tribunale di Savona n. 479 de ll’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.La “Valtorta 1881” s.r.l. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,dichiarato dal Tribunale di Savona, per il credito di euro 128.289,04 con il privilegio exart. 2751 bis, n. 5, cod. civ. 2.Il giudice delegato faceva luogo all’ammissione in chirografo. 3.La “Valtorta 1881” s.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo. Resistevanoi curatori del fallimento . 4.Con decreto n. 47 9/2021 il Tribunale di Sav o n a rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Evidenziava il tribunale, per un verso, che era da escludere la possibilità di dimostrare la qualifica artigiana a mezzo testi, per altro verso, che le fatture allegate “fanno riferimento a mere attività di intermediazione nella fornitura di materiali, quindi come tali, espressamente escluse dalla nozione di impresa artigiana” (così decreto impugnato, pag. 3). Evidenziava altresì che nessuna delle fatture faceva menzione di attività o di servizi direttamente eseguiti dalla società opponente e che le fatture riportavano una sorta di patto di riservato dominio in forza del quale la proprietà dei beni permaneva in capo alla società opponente fino al saldo, circostanza quest’ultima idonea a dimostrare il carattere preponderante della fornitura dei beni (cfr. decreto impugnato, pag. 3). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ Valtorta 1881” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. I curatoridel fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non hannosvolto difese. 6.Con i l primo motivo l a ricorrente denuncia l ’ erronea valutazione di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; la mancata ammissione di prove determinanti.Deduce che il Tribunale di Savona ha disconosciuto la qualifica artigiana e tuttavia “non ha minimamente considerato le numerose e sovrabbondanti allegazioni documentali” (così ricorso, pag. 4). Deduce segnatamente che ha “prodotto le fatture e l’estratto autentico delle stesse”(così ricorso, pag. 5) e che ha errato il tribunale a non ammettere la prova per testimoni che avrebbe fatto chiarezza sull’attività svolta da essa ricorrente. 7. Con il second o motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che essa opponente svolge mera attività di intermediazione nella fornitura di materiali. Deduce che “dalle fatture e dai DDT (…) è chiaramente desumibile che la società (…) esegua vere e proprie lavorazioni sui materiali (…)” (così ricorso, pagg. 6 –7); che lo stesso libro-cespiti all’uopo esibito dimostra che si occupa anche della lavorazione di materiali. Deduce infine che il patto di riservato dominioinserito nelle fatture di vendita è finalizzato a garantire il pagamento del corrispettivo. 8. I motiv i di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono inammissibiliai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché il Tribunale di Savona ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 9.Va dunque, in premessa, ribadito l’insegnamento di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di accertamento del passivo, ai fini dell’ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, cod.civ., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal dec . leg. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 35 del 2012, non è sufficiente l’iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia (cfr. Cass. 13.7.2018, n. 18723). 10.Su tale scorta si rimarca quanto segue. In realtà, così come emerge univocamente dall’operata illustrazione dei motivi di ricorso, la ricorrente si duole per l’asserita omess a ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali. Cosicché sovvengono esaustivamente gli insegnamenti di questo Giudice. Ovvero l’insegnamento secondo cuil’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque- è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) . Ovvero l’insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. -dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 11. Ineccepibilmente, poi , il tribunale ha ritenuto di non far luogo all’ammissione della prova per testimoni.Si prescindeal riguardo da ogni rilievo in punto di “autosufficienza” (cfr. Cass.(ord.) 30.7.2010, n. 17915, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative;Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19985; Cass. (ord.) 3.1.2014, n. 48; Cass. 19.3.2007, n. 6440, secondo cui è privo di autosufficienzail ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza). Evidentemente, il riscontro dei presupposti idonei a giustificare il riconoscimento del privilegio“artigiano”, avrebbe potuto indurre i testimoni ad esprimerevalutazioni ad essi certamente precluse. 12.In ogni caso, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare - il che , viepiù in dipendenza del difetto di “autosufficienza”, non è nella specie - circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214; Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654). 13.I curatori del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” non hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella
Decreto Cassazione n. 03075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris