CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello diL'Aquila, con sentenza in data 11/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale diChieti de127/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. nonché in punto di trattamento sanzionatoriaéon riguardo agli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen.. I motivi sono inammissibili. Ed invero, le doglianze difensive sono manifestamente infondate nonché riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale, con gli argomenti esposti in motivazione, ha chiarito come, sussistendo l'elemento soggettivo del dolo, fosse pienamente integrato il delitto di ricettazione e, di conseguenza, non si potesse configurare la contravvenzione dell'incauto acquisto. Il giudice del merito ha ritenuto provato l'elemento soggettivo anche in ragione della circostanza che il prevenuto, dopo aver acquistato i beni, li avesse rimessi in vendita ad un prezzo superiore al doppio del costo affrontato, essendo a conoscenza del valore di mercato degli stessi e che, pertanto, abbia consapevolmente accettato il rischio di acquistare beni diillecita provenienza. In tal modo, la Corte ha correttamente applicato la legge penale, conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, per la configurabilità del delitto di ricettazione, l'elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale, ovverosia quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 eSez. 2, n. 45256 del 2211112007,Lapertosa, Rv. 238515). Nel caso di specie, la circostanza che il musicista avesse acquistato strumenti musicali e similari ad un costo di gran lunga inferiore al valore di mercato, rimettendoli in vendita ad un prezzo corrispondente al reale valore,è certamente sintomatica del dolo - quanto meno eventuale - di ricettazione ed esclude la qualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale. Con riguardo al lamentato vizio motivazionale nella specie del cd. travisamento della prova inerente al valore degli strumenti musicali, la censura è manifestamente infondata, non trattandosi di fatto decisivo alla luce degli ulteriori elementi già richiamati e da soli sufficienti a provare il costo di mercato dei beni e, di conseguenza, la sussistenza del dolo. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, la Corte territoriale, valorizzando negativamente la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali dell'imputato, ha ampiamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e correttamente applicato la legge penale, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, di cui all'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen.. La graduazione della sanzione penale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto qualora la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 e n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo giustificata la pena irrogata, inferiore alla misura media di quella edittale, sia rispetto alla gravità del reato (in ragione del non trascurabile valore dei beni e della gravità del reato presupposto) che alla personalità dell'imputato (desunta dai precedenti penali). Quanto, infine, alla censura sull'omessa concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., va rammentato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, secondo comma, numero 1) cod. pen., che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti abituali; né l'astratta applicabilità dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (v. Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011 Ud. - Rv. 250583). I precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente, già valorizzati negativamente dal giudice che ne desumeva la personalità criminale, rendono evidente la non concedibilità del beneficio nonché l'implicito giudizio negativo sulla prognosi probabilistica di astensione dal delinquere. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm