CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29187-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4695/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/09/2018 R.G.N. 3630/2013; [OSCURATO:PERSONA] di lavoro privato- differenze retributive R.G.N.29187/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Napoli – sez. dist. di Ischia, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di struttura alberghiero-ricettizia in [OSCURATO:PERSONA], condannava dettoente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 109.597,95 a titolo di differenze retributive per il periodo di lavoro 1/1/1989 - 30/9/2006, parametrate a inquadramento IV livello CCNL Aziende del settore turismo, per mansioni di cuoca e all'occorrenza cameriera di sala e ai piani, a tempo pieno (rispetto ad assunzione a tempo parziale quale addetta ai servizi domestici); 2.la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza appellata, che confermava nel resto, condannava l’ente religioso al pagamento della complessiva minor somma di € 89.354,46, di cui € 15.384,60 a titolo di TFR ed € 2.866,15 per lavoro domenicale; 3.per la cassazione della predetta sentenza l’ente religioso propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo; resiste la lavoratrice con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente censura parzialmente la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c., per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla stagionalità esclusivamente estiva dell'esercizio dell'attività sostanzialmente alberghiera attribuita alla congregazione, omessa pronuncia sul capo di appello formulato in via gradata diretto alla liquidazione della retribuzione equa in relazione al CCNL Turismo per il solo periodo dei mesi estivi giugno – settembre, violazione degli artt. 2070 e 2099 c.c., il primo dei quali prevede l'applicazione di più contratti collettivi e il secondo la ricerca dell'equa retribuzione, contestando l’applicazione del CCNL Turismo all'intero rapporto di lavoro nato come domestico, trascurando il fatto decisivo della mera stagionalità estiva di un'attività del datore assimilabile a ricezione alberghiera e omettendo di decidere sul relativo motivo di appello; 2.il ricorso risulta complessivamente infondato; 3.in primo luogo, occorre registrare una certa sovrapposizione di profili di censura non del tutto tra loro compatibili all’interno del medesimo motivo (cfr. Cass. n. 3397/2024, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse); 4.quanto alla prospettata violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte d'Appello ha sostanzialmente confermato le statuizioni di primo grado (salvo che per l’accertamento di un orario parzialmente inferiore e per l’esclusione dal computo delle differenze di retribuzione riconosciute di alcune voci di natura strettamente contrattuale), così realizzandosi ipotesi di cd.doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c. (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023); 5.i giudici di merito hanno accertato, nel caso concreto, lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell’originaria ricorrente nell’ambito di quella che è stata riconosciuta come una struttura ricettiva gestita in maniera imprenditoriale, per tutto l’arco dell’anno (salve le differenti ore lavorate nel corso dei mesi invernali o estivi, a causa del maggiore o minore numero di ospiti); 6.con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; cfr. anche Cass. n. 16056/2016); 7.è stato chiarito nei passaggi motivazionali della sentenza impugnata (p. 4) che la “tipologia dell'attività concretamente svolta rende pertanto inadeguato ai sensi dell'art. 36 Cost il parametro del CCNL del lavoro domestico dal momento che è inequivocabilmente emersa la gestione da parte della comunità religiosa di una pensione con servizi organizzati di ristorazione e alloggio ai quali era addetta l'appellata. Il tipo di impegno lavorativo e il contenuto professionale delle mansioni di una cuoca e di una cameriera di sala addetta a una struttura turistico-ricettiva impongono di valutare il compenso percepito considerando quale parametro equitativo la retribuzione base di un contratto collettivo per detto settore”; d’altra parte, il riferimento al pieno regime di operatività durante la stagione estiva di attività turistico-ricettizia estranea alla mera cura e assistenza domestica dei componenti della comunità religiosa significa che negli altri mesi l’attività turistico-ricettiva risultava rivolta a un numero di ospiti minore (quindi con minore impegno orario), non che fosse di natura diversa; 8.ne consegue che, a parte il profilo di improcedibilità per mancata produzione del CCNL Lavoro domestico di cui parte ricorrente invoca l’applicazione totale o parziale, la questione della prevalenza di un contratto collettivo rispetto a un altro o della concorrente applicazione di diversi contratti collettivi, dalla quale eventualmente ricavare una violazione degli artt.2070 e 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., richiede ineludibilmente una rivalutazione dei fatti, preclusa in questa sede di legittimità; 9.né tale questione è deducibile quale nullità, procedimentale o per omissione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), e avendo, nel caso di specie, la Corte esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a confermare l’accertamento fattuale operato dal Tribunale, traendone le conseguenze di legge in relazione alle rivendicazioni economiche attoree; 10. il ricorso deve essere respinto; 11.in ragione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore di parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore della stessa, dichiaratasi antistataria;12.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par