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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17282/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso sentenza di condanna per reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e art. 4

I. n. 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità per la guida in stato di ebbrezza (primo motivo) e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo).

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, le censure integrano un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione delle rubriche, non deducono l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art.606 cod. proc. pen.

Il ricorrente, con il primo motivo, si limita a prospettare come illogica e lacunosa (senza specificazione alcuna) la motivazione in merito alla confermata responsabilità per la guida in stato di ebbrezza, senza neanche confrontarsi con la sentenza che (a pag. 1) non evidenzia la sussistenza di uno specifico motivo d'appello sul punto.

Parimenti dicasi con riferimento alla censura di cui al secondo motivo, inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, sostanziandosi essa nella mera prospettata incongruità della motivazione (senza specificazione alcuna) oltre che in generiche affermazioni in merito alla funzione del trattamento punitivo penale.

Rileva peraltro evidenziare, con riferimento al profilo da ultimo trattato, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, ,Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti . • 21, oggetto di un giudizio di fat:o ce presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di r elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso sentenza di condanna per reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada e art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità per la guida in stato di ebbrezza (primo motivo) e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (motivo secondo). 3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, le censure integrano un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione delle rubriche, non deducono l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art.606 cod. proc. pen. Il ricorrente, con il primo motivo, si limita a prospettare come illogica e lacunosa (senza specificazione alcuna) la motivazione in merito alla confermata responsabilità per la guida in stato di ebbrezza, senza neanche confrontarsi con la sentenza che (a pag. 1) non evidenzia la sussistenza di uno specifico motivo d'appello sul punto. Parimenti dicasi con riferimento alla censura di cui al secondo motivo, inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, sostanziandosi essa nella mera prospettata incongruità della motivazione (senza specificazione alcuna) oltre che in generiche affermazioni in merito alla funzione del trattamento punitivo penale. Rileva peraltro evidenziare, con riferimento al profilo da ultimo trattato, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, ,Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti . • 21, oggetto di un giudizio di fat:o ce presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di r elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a