Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26005/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12678/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] medica s.p.a., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], P.I. 02306530284), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monselice (PD), via Rialto n. 14, rappresentata e difesa, giusta pro- cura speciale congiunta al presente atto, dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c.: miche- [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Padova, ed eletti- vamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, Piazza- le Stazione n. 6 (e domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elet- tronica certificata michele.greggio @ ordineavvocatipadova.it).

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] n. 6 Euganea della Regione del Veneto (C.F. – P.I.: 00349050286), già Azienda U.L.S.S. n. 17 della Regione del Veneto, con sede in Padova (PD) via E. degli Scrovegni n. 14, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempo- re dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC avvandrealeo- [OSCURATO:EMAIL] fax n. 0458008257), elettivamente do- miciliata nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL] in Roma, via F. Confalonieri 5, come da procura in calce al controri- corso.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 3224 depo- sitata il 7 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Iniziativa medica s.p.a. (IM), struttura privata accreditata, ope- ra nel settore sanitario erogando servizi nel campo della diagnosti- ca per immagini con una struttura nel territorio del Comune di Monselice e, data la vicinanza geografica alla [OSCURATO:PERSONA], eroga prestazioni anche in favore di pazienti di quella Regione.

Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] n° 17 Monselice, ora Ulss n° 6 Euganea, rim- borsava ad Im i costi sostenuti per esami diagnostici in favore di pazienti emiliano-romagnoli praticando uno sconto del 2% su ogni prestazione resa e verificava il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2010-2012 al lordo di tale sconto, la struttura privata (do- po aver proposto due ricorsi al [OSCURATO:PERSONA], con i quali aveva impu- gnato le delibere di giunta n° 2908/2008, n° 2362/2011 e n° 1180/2012: quest’ultima con motivi aggiunti al secondo ricorso) la conveniva davanti al tribunale di Padova, iniziando due giudizi poi riuniti, al fine di sentire accertare che i crediti vantati dalla Ulss n° 6 di euro 453.213,16 per il 2010, di euro 694.262,78 per il 2011 e di euro 264.332,91 per il 2012 non erano sussistenti. 2.- Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello del Veneto riformava la decisione su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].

Per quello che qui rileva, dopo aver riassunto le norme che discipli- nano i tetti di spesa in materia sanitaria, il giudice di secondo grado osservava che la risoluzione della controversia andava trovata nel contesto di tale quadro normativo.

In particolare, con l’art. 1, comma 796, della legge n° 296/2006, il legislatore avrebbe conseguito la finalità, espressamente dichiara- ta, di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazio- ne degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009.

Dunque, il bilanciamento tra i diritti dei cittadini e l’esigenza di limi- tare la spesa pubblica sarebbe frutto di una scelta discrezionale e legittima dell’Asl, che permette di raggiungere lo scopo prefissato dalla legge finanziaria 2007, ossia di ottenere un risparmio nell’ambito della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale.

Da tale premessa derivava, a dire della Corte, che calcolare il tetto per la struttura accreditata al netto dello sconto avrebbe comporta- to un rialzo del limite economico delle prestazioni da remunerare e quindi un aumento del valore da attribuire alla struttura, con con- seguenti più elevati oneri per il [OSCURATO:PERSONA] e Na- zionale. 3.-Ricorre per cassazione Iniziativa medica s.p.a., affidando il gra- vame ad un unico articolato motivo.

Resiste l’Ulss che insiste per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Iniziativa medica ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Con il primo ed unico motivo di ricorso, articolato in sei sot- tomotivi, Iniziativa medica lamenta la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, nonché la violazione e falsa applicazione degli accordi quadro per gli anni 2008-2009 e 2010-2012 stipulati tra Regione Veneto ed [OSCURATO:PERSONA] e approvati dalla Regione Veneto rispettivamente con Dgr n° 2908 del 18 settembre 2007 e Dgr n° 3582 del 24 novem- bre 2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 cpc.

Era pacifico in causa che il corrispettivo delle prestazioni rese negli anni 2010-2012 era stato remunerato con lo sconto del 2% e che i tetti di spesa per gli anni predetti erano stati superati, con la con- seguenza che IM avrebbe dovuto restituire le eccedenze ricevute.

Sennonché, l’Asl pretendeva di calcolare tali eccedenze sottraendo dal complessivo fatturato di IM il tetto di spesa, mentre avrebbe dovuto calcolarle sottraendo da quanto pagato (dunque, dal fattu- rato al netto dello sconto) il limite predetto.

Ne derivava che l’Asl, che aveva nel frattempo incassato e tratte- nuto/compensato i suoi pretesi crediti con altre spettanze di Inizia- tiva medica, aveva diritto –contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – ad ottenere la restituzione di euro 114.199,16 per il 2010 (e non euro 453.213,16), euro 114.952,78 per il 2011 (e non euro 694.262,78) ed euro 122.516,66 per il 2012 (e non euro 264.332,91).

Infatti, secondo la ricorrente (paragrafo 1.1), l’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006 era vigente al momento del com- puto del raggiungimento dei tetti di spesa per gli anni 2010-2012, con la conseguenza che, come le prestazioni erano state retribuite al netto (e non al lordo) dello sconto, così anche il computo del fat- turato di Iniziativa medica, relativo alle medesime prestazione delle stesse annualità, avrebbe dovuto essere effettuato al netto (e non al lordo) della riduzione.

Gli accordi quadro delle due Regioni in tema di mobilità interregio- nale, recepiti dalle Dgr n° 2908/2007 e n° 3582/2008 non avreb- bero previsto alcuna eccezione all’applicazione dello sconto del 2% in sede di verifica del rispetto dei tetti di spesa (paragrafo 1.2).

Né a diversa conclusione poteva pervenirsi in base alla precedente Dgr n° 452/2007, che, pur prevedendo che la verifica del rispetto del tetto di spesa dovesse essere fatta considerando “il fatturato al lordo dello sconto”, era inapplicabile agli anni 2010-2012, sia per- ché essa si riferiva al solo anno 2007, sia perché essa non discipli- nava il tetto di spesa della mobilità interregionale, ma il budget in- terno della stessa regione Veneto, oltretutto per un periodo di gran lunga antecedente all’accordo-quadro tra Veneto ed [OSCURATO:PERSONA] recepito con delibera n° 3582 del 2009 (paragrafo 1.3).

I tetti di mobilità sanitaria stabiliti negli accordi interregionali sa- rebbero determinati come grandezze finanziarie, ossia come soglie economico-finanziarie invalicabili (calcolati non sulle prestazioni, ma in assoluto), con la conseguenza che ciò che va confrontato sa- rebbe la grandezza finanziaria del fatturato annuo della struttura accreditata al netto dello sconto, con la grandezza – parimenti fi- nanziaria –del tetto (paragrafo 1.4).

Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale escludendo lo sconto tariffario si supererebbe il tetto di spesa, poiché, fermo restando che i limiti di spesa erano fissi ed in- valicabili (euro 6.082.347,69 per gli anni 2010-2011 ed euro 6.897.702,00 per l’anno 2012), la questione consisteva nello stabi- lire in che misura era stato superato il limite predetto (paragrafo 1.5) e la modalità di verifica favorita dalla Corte d’appello produr- rebbe un arricchimento indebito dell’ente pubblico (paragrafo 1.6). 5.-Il mezzo è fondato nel senso appresso indicato.

Preliminarmente giova precisare che le parti danno per acquisito il fatto che lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 si applichi anche alle prestazioni per cui è cau- sa, che ricadono nel triennio 2010-2012 e tale incontestata pre- messa è ormai intoccabile nella presente controversia.

Ora, come già statuito da questa Corte, i tetti di spesa sono dei li- miti inderogabili di esborso per la P.A. determinati in misura fissa, con la conseguenza che il loro superamento comporta, a seguito della verifica a consuntivo degli importi dovuti per le prestazioni sanitarie, l’obbligo di restituzione degli importi effettivamente pa- gati in misura superiore al limite fissato.

Ne deriva che per quantificare la somma da restituire non può farsi riferimento all’importo fatturato dalla struttura privata, ma a quan- to da questa effettivamente percepito, che, nella presente fattispe- cie, corrisponde a quanto percepito dall’impresa (ossia al fatturato al netto dello sconto).

La Corte d’appello non sembra aver colto la questione dibattuta, in quanto ha fondato la sua decisione sulla inderogabilità del tetto di spesa e sulla constatazione che “calcolare il tetto per la struttura accreditata al netto dello sconto comporterebbe un rialzo del limite economico di riconoscibilità delle prestazioni da remunerare e quin- di un aumento del valore da riconoscere alla struttura” (sentenza, pagina 16).

In realtà, il superamento del tetto è pacifico tra le parti, come pure è pacifico l’obbligo di restituzione.

Gli odierni litiganti discutono, invece, unicamente di quanto debba essere restituito o, comunque, ricomputato a credito di [OSCURATO:PERSONA], ossia se questo quantum debba consistere nella differenza tra fatturato e limite di spesa, oppure tra pagato e limite di spesa: dilemma che, a giudizio del Collegio, va risolto prediligendo quest’ultima soluzione.

La resistente eccepisce (controricorso, pagina 8) che l’art. 1, com- ma 796, lettera o), della legge n° 296/2006, prevede che la ridu- zione dei corrispettivi a carico delle strutture private venga applica- ta “ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale” e non per altri scopi.

Sarebbe, dunque, a tale limitato fine (ossia per la quantificazione della somma da pagare), che viene in rilievo la riduzione: da qui, a suo dire, la quantificazione degli importi da restituire sulla base della differenza tra fatturato e tetto.

Tale interpretazione appare, tuttavia, fondata su una lettura cap- ziosa della norma, in quanto l’applicazione dello sconto “ai fini della remunerazione” non implica affatto che la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al tetto debba avvenire al lordo del- lo sconto predetto e, dunque, che la struttura privata debba resti- tuire somme in realtà mai ricevute.

Peraltro, tale conclusione si concilia perfettamente con la prudente modalità di calcolo del fabbisogno finanziario complessivo a carico del Servizio sanitario regionale.

Tale fabbisogno, infatti, viene solitamente determinato prendendo in considerazione non solo i tetti “consolidati” degli esercizi pre- gressi (eventualmente incrementati o ridotti a seconda degli au- menti o delle diminuzioni della quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione), ma anche tenendo conto della perequazio- ne interna, ossia del trasferimento dei tetti finanziari da un livello di prestazioni ad un altro all’interno della stessa Regione (a seconda che vi sia saturazione o meno del tetto): spostamento che, per evi- denti ragioni contabili, si presume che avvenga sulla base di quanto effettivamente pagato in più e non certo sulla base di quello che ipoteticamente sarebbe stato corrisposto in mancanza di applica- zione dello sconto.

Non coglie, invece, la ratio decidendi della sentenza impugnata la deduzione della struttura ricorrente secondo la quale la Delibera della giunta regionale del Veneto n° 452/2007 – pur prevedendo che, al fine del raggiungimento del budget assegnato a ciascun erogatore, dovesse essere preso in considerazione l'importo fattu- rato al lordo dello sconto –non sarebbe applicabile, sia perché non riguarderebbe la mobilità interregionale, ma le prestazioni sanitarie interne, sia perché essa sarebbe stata superata dalle delibere suc- cessive, in particolare in quelle relative agli anni 2010-2012.

La motivazione della Corte di merito, infatti, non menziona affatto la delibera n° 452/2007 e le successive nel corpo della decisione, se non per riassumere il motivo di appello dell’Asl. 6.- In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12678/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] medica s.p.a., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], P.I. 02306530284), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monselice (PD), via Rialto n. 14, rappresentata e difesa, giusta pro- cura speciale congiunta al presente atto, dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c.: miche- [OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Padova, ed eletti- vamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, Piazza- le Stazione n. 6 (e domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elet- tronica certificata michele.greggio @ ordineavvocatipadova.it). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] n. 6 Euganea della Regione del Veneto (C.F. – P.I.: 00349050286), già Azienda U.L.S.S. n. 17 della Regione del Veneto, con sede in Padova (PD) via E. degli Scrovegni n. 14, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempo- re dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC avvandrealeo- [OSCURATO:EMAIL] fax n. 0458008257), elettivamente do- miciliata nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL] in Roma, via F. Confalonieri 5, come da procura in calce al controri- corso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 3224 depo- sitata il 7 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Iniziativa medica s.p.a. (IM), struttura privata accreditata, ope- ra nel settore sanitario erogando servizi nel campo della diagnosti- ca per immagini con una struttura nel territorio del Comune di Monselice e, data la vicinanza geografica alla [OSCURATO:PERSONA], eroga prestazioni anche in favore di pazienti di quella Regione. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] n° 17 Monselice, ora Ulss n° 6 Euganea, rim- borsava ad Im i costi sostenuti per esami diagnostici in favore di pazienti emiliano-romagnoli praticando uno sconto del 2% su ogni prestazione resa e verificava il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2010-2012 al lordo di tale sconto, la struttura privata (do- po aver proposto due ricorsi al [OSCURATO:PERSONA], con i quali aveva impu- gnato le delibere di giunta n° 2908/2008, n° 2362/2011 e n° 1180/2012: quest’ultima con motivi aggiunti al secondo ricorso) la conveniva davanti al tribunale di Padova, iniziando due giudizi poi riuniti, al fine di sentire accertare che i crediti vantati dalla Ulss n° 6 di euro 453.213,16 per il 2010, di euro 694.262,78 per il 2011 e di euro 264.332,91 per il 2012 non erano sussistenti. 2.- Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello del Veneto riformava la decisione su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. Per quello che qui rileva, dopo aver riassunto le norme che discipli- nano i tetti di spesa in materia sanitaria, il giudice di secondo grado osservava che la risoluzione della controversia andava trovata nel contesto di tale quadro normativo. In particolare, con l’art. 1, comma 796, della legge n° 296/2006, il legislatore avrebbe conseguito la finalità, espressamente dichiara- ta, di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazio- ne degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009. Dunque, il bilanciamento tra i diritti dei cittadini e l’esigenza di limi- tare la spesa pubblica sarebbe frutto di una scelta discrezionale e legittima dell’Asl, che permette di raggiungere lo scopo prefissato dalla legge finanziaria 2007, ossia di ottenere un risparmio nell’ambito della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Da tale premessa derivava, a dire della Corte, che calcolare il tetto per la struttura accreditata al netto dello sconto avrebbe comporta- to un rialzo del limite economico delle prestazioni da remunerare e quindi un aumento del valore da attribuire alla struttura, con con- seguenti più elevati oneri per il [OSCURATO:PERSONA] e Na- zionale. 3.-Ricorre per cassazione Iniziativa medica s.p.a., affidando il gra- vame ad un unico articolato motivo. Resiste l’Ulss che insiste per la reiezione del ricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Iniziativa medica ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Con il primo ed unico motivo di ricorso, articolato in sei sot- tomotivi, Iniziativa medica lamenta la violazione e falsa applicazio- ne dell’art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, nonché la violazione e falsa applicazione degli accordi quadro per gli anni 2008-2009 e 2010-2012 stipulati tra Regione Veneto ed [OSCURATO:PERSONA] e approvati dalla Regione Veneto rispettivamente con Dgr n° 2908 del 18 settembre 2007 e Dgr n° 3582 del 24 novem- bre 2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 cpc. Era pacifico in causa che il corrispettivo delle prestazioni rese negli anni 2010-2012 era stato remunerato con lo sconto del 2% e che i tetti di spesa per gli anni predetti erano stati superati, con la con- seguenza che IM avrebbe dovuto restituire le eccedenze ricevute. Sennonché, l’Asl pretendeva di calcolare tali eccedenze sottraendo dal complessivo fatturato di IM il tetto di spesa, mentre avrebbe dovuto calcolarle sottraendo da quanto pagato (dunque, dal fattu- rato al netto dello sconto) il limite predetto. Ne derivava che l’Asl, che aveva nel frattempo incassato e tratte- nuto/compensato i suoi pretesi crediti con altre spettanze di Inizia- tiva medica, aveva diritto –contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – ad ottenere la restituzione di euro 114.199,16 per il 2010 (e non euro 453.213,16), euro 114.952,78 per il 2011 (e non euro 694.262,78) ed euro 122.516,66 per il 2012 (e non euro 264.332,91). Infatti, secondo la ricorrente (paragrafo 1.1), l’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006 era vigente al momento del com- puto del raggiungimento dei tetti di spesa per gli anni 2010-2012, con la conseguenza che, come le prestazioni erano state retribuite al netto (e non al lordo) dello sconto, così anche il computo del fat- turato di Iniziativa medica, relativo alle medesime prestazione delle stesse annualità, avrebbe dovuto essere effettuato al netto (e non al lordo) della riduzione. Gli accordi quadro delle due Regioni in tema di mobilità interregio- nale, recepiti dalle Dgr n° 2908/2007 e n° 3582/2008 non avreb- bero previsto alcuna eccezione all’applicazione dello sconto del 2% in sede di verifica del rispetto dei tetti di spesa (paragrafo 1.2). Né a diversa conclusione poteva pervenirsi in base alla precedente Dgr n° 452/2007, che, pur prevedendo che la verifica del rispetto del tetto di spesa dovesse essere fatta considerando “il fatturato al lordo dello sconto”, era inapplicabile agli anni 2010-2012, sia per- ché essa si riferiva al solo anno 2007, sia perché essa non discipli- nava il tetto di spesa della mobilità interregionale, ma il budget in- terno della stessa regione Veneto, oltretutto per un periodo di gran lunga antecedente all’accordo-quadro tra Veneto ed [OSCURATO:PERSONA] recepito con delibera n° 3582 del 2009 (paragrafo 1.3). I tetti di mobilità sanitaria stabiliti negli accordi interregionali sa- rebbero determinati come grandezze finanziarie, ossia come soglie economico-finanziarie invalicabili (calcolati non sulle prestazioni, ma in assoluto), con la conseguenza che ciò che va confrontato sa- rebbe la grandezza finanziaria del fatturato annuo della struttura accreditata al netto dello sconto, con la grandezza – parimenti fi- nanziaria –del tetto (paragrafo 1.4). Sarebbe errata anche l’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale escludendo lo sconto tariffario si supererebbe il tetto di spesa, poiché, fermo restando che i limiti di spesa erano fissi ed in- valicabili (euro 6.082.347,69 per gli anni 2010-2011 ed euro 6.897.702,00 per l’anno 2012), la questione consisteva nello stabi- lire in che misura era stato superato il limite predetto (paragrafo 1.5) e la modalità di verifica favorita dalla Corte d’appello produr- rebbe un arricchimento indebito dell’ente pubblico (paragrafo 1.6). 5.-Il mezzo è fondato nel senso appresso indicato. Preliminarmente giova precisare che le parti danno per acquisito il fatto che lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 si applichi anche alle prestazioni per cui è cau- sa, che ricadono nel triennio 2010-2012 e tale incontestata pre- messa è ormai intoccabile nella presente controversia. Ora, come già statuito da questa Corte, i tetti di spesa sono dei li- miti inderogabili di esborso per la P.A. determinati in misura fissa, con la conseguenza che il loro superamento comporta, a seguito della verifica a consuntivo degli importi dovuti per le prestazioni sanitarie, l’obbligo di restituzione degli importi effettivamente pa- gati in misura superiore al limite fissato. Ne deriva che per quantificare la somma da restituire non può farsi riferimento all’importo fatturato dalla struttura privata, ma a quan- to da questa effettivamente percepito, che, nella presente fattispe- cie, corrisponde a quanto percepito dall’impresa (ossia al fatturato al netto dello sconto). La Corte d’appello non sembra aver colto la questione dibattuta, in quanto ha fondato la sua decisione sulla inderogabilità del tetto di spesa e sulla constatazione che “calcolare il tetto per la struttura accreditata al netto dello sconto comporterebbe un rialzo del limite economico di riconoscibilità delle prestazioni da remunerare e quin- di un aumento del valore da riconoscere alla struttura” (sentenza, pagina 16). In realtà, il superamento del tetto è pacifico tra le parti, come pure è pacifico l’obbligo di restituzione. Gli odierni litiganti discutono, invece, unicamente di quanto debba essere restituito o, comunque, ricomputato a credito di [OSCURATO:PERSONA], ossia se questo quantum debba consistere nella differenza tra fatturato e limite di spesa, oppure tra pagato e limite di spesa: dilemma che, a giudizio del Collegio, va risolto prediligendo quest’ultima soluzione. La resistente eccepisce (controricorso, pagina 8) che l’art. 1, com- ma 796, lettera o), della legge n° 296/2006, prevede che la ridu- zione dei corrispettivi a carico delle strutture private venga applica- ta “ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale” e non per altri scopi. Sarebbe, dunque, a tale limitato fine (ossia per la quantificazione della somma da pagare), che viene in rilievo la riduzione: da qui, a suo dire, la quantificazione degli importi da restituire sulla base della differenza tra fatturato e tetto. Tale interpretazione appare, tuttavia, fondata su una lettura cap- ziosa della norma, in quanto l’applicazione dello sconto “ai fini della remunerazione” non implica affatto che la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al tetto debba avvenire al lordo del- lo sconto predetto e, dunque, che la struttura privata debba resti- tuire somme in realtà mai ricevute. Peraltro, tale conclusione si concilia perfettamente con la prudente modalità di calcolo del fabbisogno finanziario complessivo a carico del Servizio sanitario regionale. Tale fabbisogno, infatti, viene solitamente determinato prendendo in considerazione non solo i tetti “consolidati” degli esercizi pre- gressi (eventualmente incrementati o ridotti a seconda degli au- menti o delle diminuzioni della quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione), ma anche tenendo conto della perequazio- ne interna, ossia del trasferimento dei tetti finanziari da un livello di prestazioni ad un altro all’interno della stessa Regione (a seconda che vi sia saturazione o meno del tetto): spostamento che, per evi- denti ragioni contabili, si presume che avvenga sulla base di quanto effettivamente pagato in più e non certo sulla base di quello che ipoteticamente sarebbe stato corrisposto in mancanza di applica- zione dello sconto. Non coglie, invece, la ratio decidendi della sentenza impugnata la deduzione della struttura ricorrente secondo la quale la Delibera della giunta regionale del Veneto n° 452/2007 – pur prevedendo che, al fine del raggiungimento del budget assegnato a ciascun erogatore, dovesse essere preso in considerazione l'importo fattu- rato al lordo dello sconto –non sarebbe applicabile, sia perché non riguarderebbe la mobilità interregionale, ma le prestazioni sanitarie interne, sia perché essa sarebbe stata superata dalle delibere suc- cessive, in particolare in quelle relative agli anni 2010-2012. La motivazione della Corte di merito, infatti, non menziona affatto la delibera n° 452/2007 e le successive nel corpo della decisione, se non per riassumere il motivo di appello dell’Asl. 6.- In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame su
Sentenza Cassazione n. 26005/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris