CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]/ETTO - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81, 56-624 cod. pen; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la carenza della motivazione, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/0