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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45140/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 13 novembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1,

I. fall. e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. la cui durata era stata fissata in anni dieci.

La Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 216

I. fall. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

In particolare, sostiene che la bancarotta patrimoniale deve ritenersi insussistente poiché i beni che si asseriscono distratti erano stati abbandonati sul posto ove si trovavano perché il loro smontaggio e trasporto avrebbero comportato un onere economico maggiore di quanto ricavabile dalla loro vendita, come risultava dalla relazione del consulente di parte che era stata travisata per omissione.

Inoltre, era illogico attribuire all'imputato la circostanza che solo due creditori fossero stati ammessi al passivo onde poi sostenere che ricorreva il dolo della bancarotta fraudolenta documentale; il fatto andava qualificato come bancarotta semplice documentale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione quanto al rigetto del motivo di gravame volto a far dichiarare prevalenti le attenuanti generiche, atteso che gli stessi elementi addotti per la loro applicazione militavano a favore della loro prevalenza.

3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per la loro genericità.

Con essi il ricorrente si limita a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti privi di fondamento dalla Corte di appello che in proposito ha fornito adeguata motivazione.Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Quanto al travisamento della consulenza, la Corte di appello ha ritenuto non dimostrato che i beni distratti fossero stati abbandonati sul posto ove gli stessi si trovavano e pertanto non ha preso in considerazione la consulenza volta ad affermare che detto abbandono era giustificato dal punto di vista economico. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 13 novembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. la cui durata era stata fissata in anni dieci. La Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 216 I. fall. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. In particolare, sostiene che la bancarotta patrimoniale deve ritenersi insussistente poiché i beni che si asseriscono distratti erano stati abbandonati sul posto ove si trovavano perché il loro smontaggio e trasporto avrebbero comportato un onere economico maggiore di quanto ricavabile dalla loro vendita, come risultava dalla relazione del consulente di parte che era stata travisata per omissione. Inoltre, era illogico attribuire all'imputato la circostanza che solo due creditori fossero stati ammessi al passivo onde poi sostenere che ricorreva il dolo della bancarotta fraudolenta documentale; il fatto andava qualificato come bancarotta semplice documentale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione quanto al rigetto del motivo di gravame volto a far dichiarare prevalenti le attenuanti generiche, atteso che gli stessi elementi addotti per la loro applicazione militavano a favore della loro prevalenza. 3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per la loro genericità. Con essi il ricorrente si limita a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti privi di fondamento dalla Corte di appello che in proposito ha fornito adeguata motivazione.Il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione e non muove alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Quanto al travisamento della consulenza, la Corte di appello ha ritenuto non dimostrato che i beni distratti fossero stati abbandonati sul posto ove gli stessi si trovavano e pertanto non ha preso in considerazione la consulenza volta ad affermare che detto abbandono era giustificato dal punto di vista economico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2
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