CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46788/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso; deposita, inoltre, conclusioni e nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli dei reati di cui agli articoli 612- bis e 393 cod. pen. e condannati alla pena di giustizia oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto le pene inflitte ai predetti, nonché revocato la costituzione di parte civile e di conseguenza le statuizioni civili ( eliminando altresì per entrambi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dal primo giudice ). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre la parte civile, per il tramite del proprio difensore, articolando due ragioni di censura. 2.1. Col primo motivo deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha dichiarato tardiva la costituzione di parte civile con conseguente revoca della stessa e delle statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado. La motivazione della corte territoriale è in palese contrasto con quanto risulta dai verbali di udienza del 11 Marzo 2014 e del 07/10/2014 dai quali emerge che gli adempimenti di cui all'articolo 484 codice di rito, relativi alla regolare costituzione delle parti, sono stati compiuti dal tribunale proprio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando vi è stata la costituzione di parte civile; a tale udienza infatti il tribunale ha dapprima dichiarato l'assenza della [OSCURATO:PERSONA] ( l'altro imputato [OSCURATO:PERSONA] era invece presente ) e poi, ammessa la costituzione di parte civile, ha dichiarato aperto il dibattimento; peraltro ; a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnatai non corrisponde al vero che alla precedente udienza del 11 Marzo 2014 il tribunale aveva dichiarato la contumacia della [OSCURATO:PERSONA] non risultando neppure sottoscritto il modulo allegato al verbale in cui si afferma la dichiarazione di contumacia. Nè potrebbero desumersi elementi di segno contrario dal fatto che all'esito dell'udienza del 11 Marzo 2014 il giudice ha rinviato all'udienza successive per l'esame dei testimoni dal momento che le parti non avevano formulato alcuna richiesta di prova e conseguentemente il tribunale non si era pronunciato in merito alla ammissione delle stesse; è quindi evidente che il rinvio all'udienza successiva, sebbene frettolosamente giustificato a verbale con Vassenza dei testimoni, non poteva logicamente e processualmente essere disposto per l'assenza di testimoni la cui escussione non era non solo stata ammessa ma neppure ancora richiesta dalle parti.2.2.Col secondo motivo deduce erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con specifico riferimento all'articolo 79 codice di rito. La Corte di appello con l'esclusione della costituzione di parte civile è incorsa nella violazione dell'articolo 79 citato ) nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire finché non siano compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 484 codice di rito. Nel caso di specie in ogni caso non poteva ritenersi conclusa la fase della regolare costituzione delle parti lessendo stato alla prima udienza il procedimento rinviato in via preliminare per la proposta di risarcimento effettuata dal difensore dell'imputato. Il tribunale non aveva quindi proceduto alla verifica della regolare costituzione delle parti e si era limitato a disporre rinvio anche per verificare la possibilità che le parti trovassero un accordo. Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento. 3.Con la memoria pervenuta in atti il difensore degli imputati ha chiesto rigettarsi il ricorso iribadendo la tardività della costituzione di parte civile. 4. Il difensore della parte civile ha rassegnato le conciusioni anche per iscritto, allegando relativa nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 1.0ccorre premettere che è impugnabile in questa sede il capo della sentenza di appello avente ad oggetto la revoca, rectius l'esclusione della parte civile per tardività della costituzione, non essendo impugnabile, secondo la ricostruzione svolta dalle Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, Sentenza n. 12 del 19/05/1999, Rv. 213858 - 01 — unicamente l'ordinanza di esclusione della parte civile che intervenga nell'ambito del giudizio di primo grado ( le Sezioni Unite hanno affermato che mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile e sempre e definitivernente inoppugnabile, non avendo in realtà carattere meramente ordinatorio, chiudendo piuttosto definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è in -ipugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'irnpugnazione della sentenza; iaddove nel caso di specie l'esclusione della parte civile è si:ata disposta con la sentenza di appello - e non con ordinanza in primo grado - dopo cne ia e;-ìrte civile era stata ammessa a svolgere ia sua difesa per tutto ii processo o prhno grado e secondo grado, di talchè non vi è spazio in relazione alla fattispecie in esame per la rado sottesa all'inoppugnabilità della ordinanza dibattimentale indicata dalle Sezioni Unite anche sulla base di quanto osservato nella pronuncia n. 166 del 1975 dalla Corte Costituzionale, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 c.p.p., nella parte in cui non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, affermava che 'resta impreginoicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione risarcitoria ti sede caviie'', mentre ''un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato s.eull'immegiata impugnabilità da parte del danneggiato oell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intraleio per la prosecuzione del processo penale, confliggencio con le esic3enze di speditezza di questo" ). Alla stregua dei principi sopra menzionati d'e concludersi che allorquando l'esclusione della parte civile intervenga invece, corre nel caso di specie, con la pronuncia di appello, non ricorrendo più le ragioni irripeditive risultanti dalle motivazioni di cui alle pronunce suindicale, delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale ( che in buona sostanza ritengono scriminata la 'apparente' disparità di trattamento tra danneggiato e imputato quanto aa impugnabilità dei provvedimenti inerenti ella costituzione ni parte civile de evidenti esigenze di progressione del procedimento stante ia compensazione dera/ante dalla possibilità di perseguire comunque in sede civiie la propria pretesa ), non vi sia più alcuna ragione per ritenersi non impugnabile ii capo di quella pronuncia, essendo oramai il processo esaudio rieUe sue battute procedimentaii e non implicando la decisione suih i quea_lone deeseli!Si(),Ti' alcuna stasi dello stesso, tant'è che all'eventuale accooiirne'ito della censui a illegittimità dell'esclusione consegue unicamente che la coannizione della parte civile non deve ritenersi esclusa con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di conferma delle statuizicni rivili orarna taa ernes,ae e che non necessitano di ulteriori valutazioni a raerio che, eome afa caso spicie, e si dirà più avanti, le statuizioni civili non siano state a lora volie ()Kelt.) di censura con l'atto di appello ma in .ca: caso consegue cornea-iene jniccraenre a rivalutazione delle statuizioni civili aa luce del motivi d opelo ce parte del 'jiLPjiCC civile senza alcuna stasi del processo penale ). 2.Ciò UC)51.0 quante alla fondatez.aa cci ricorsa, va rilevato che emerge per tabulas che la "3S€". dei cmtrolle eeJia n?oursa-e ccpaataz!orie dele paci non si era esaurita all'i.dienn dCi i I O4 rant' a che ara risuia dal verbale del 7.10.2014 ia Pe,,:icini era i.lciiiarara aaatace e saio - a tale udiereze ( e Il giudice, nell'ammettere la costituzione di parte civile della Campanella e decidere sulla questione della tardività già in quella sede sollevata dal difensore degli imputati, metteva in evidenza proprio tale circostanza ossia il fatto che aveva proceduto a dichiarare l'assenza della [OSCURATO:PERSONA], con ciò evidentemente intendendo affermare che la fase della regolare costituzione delle parti non potesse ritenersi in precedenza esaurita; d'altronde allegato al verbale della precedente udienza risulta unicamente il modulo della dichiarazione di contumacia dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], peraltro non sottoscritto dal giudice ). In altri termini il giudice, solo all'udienza del 7.10.14, accertata verosimilmente la regolarità della citazione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] in base alle nuove norme di cui agli artt. 420 bis e segg. cod. proc. pen., procedeva a dichiarare l'assenza della predetta. Ne discende che tempestiva deve ritenersi la costituzione di parte civile effettuata subito dopo tale formalità e prima dell'apertura del dibattimento. D'altronde all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il rinvio alla successiva del 7.10.2014 era avvenuto in via preliminare ( e il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato a sua volta disposto perché pendevano trattative di risarcimento del danno tra le parti poi non andate a buon fine a tale udienza, di qui la necessità della costituzione all'udienza successiva ), non risultando ancora intervenuta alcuna richiesta di prova sicchè alcun rilievo potrebbe attribuirsi - come evidenziato dalla ricorrente - al fatto che a motivo del rinvio al 7.10.14 sia stata adotta l'assenza dei testi (non essendo stata ancora avanzata neppure alcuna richiesta di prova né tanto meno era stato dichiarato aperto il dibattimento). 3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'esclusione della parte civile con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, perché una volta annullata la detta esclusione devono essere esaminate le questioni sui capi relativi alle statuizioni civili pure poste dagli imputati con l'atto di appello ( sulla prova dei danno e sulla sua quantificazione UlZi-OT1T—TrVi penale dg14' subordinaz della ospension pena, riconoscffita in favore ,di"entrambi I P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della parte civile e ri