CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 07755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per la durata di anni uno. 2. Ricorre per cassazione il PREZIOSI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e di esigenze cautelari idonee a giustificare la misura. Si censura il "teorema accusatorio" proposto dal Tribunale, che non aveva tenuto conto di alcune intercettazioni incompatibili con l'imputazione ed aveva offerto una interpretazione inquisitoria di alcuni sms del luglio 2023 (riportati a pag. 7 del ricorso). In realtà, l'unico interesse perseguito dal pubblico funzionario era quello di incrementare le entrate derivanti all'Erario da spettacoli ed eventi, "in assenza di qualsivoglia controprestazione": del resto, era emerso che alcuni locali si orientavano diversamente, per i servizi di biglietteria, rispetto alle indicazioni del PREZIOSI. In relazione alle esigenze cautelari, si rileva il difetto di elementi idonei a connotare di concretezza ed attualità del ravvisato pericolo di reiterazione; quanto al pericolo di inquinamento si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte. 2.2. Violazione del diritto di difesa per essere stata valorizzata un'intercettazione "originariamente estranea alle conversazioni poste a sostegno della primigenia ordinanza cautelare". Si lamenta in particolare il richiamo ad una intercettazione di dubbia interpretazione, che non era stata posta a base della richiesta né dell'applicazione della misura, effettuato dal Tribunale al fine di confutare l'ipotesi alternativa della concreta sussistenza di un rapporto di lavoro tra il MORESE e la TICKETSMS: su tale intercettazione, non utilizzata nella richiesta e non valutata dal G.i.p., la difesa non aveva potuto interloquire a chiarimento. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza adeguatamente motivata quanto agli elementi indicativi del pericolo di reiterazione, ed osservando tra l'altro che il riferimento a risultanze successive al maggio 2023 non era finalizzato a modificare in peius l'imputazione, ma a valorizzare elementi indicativi dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Si sottolinea inoltre la correttezza del richiamo alla perdurante carica sociale rivestita dal ricorrente, e l'irrilevanza della mancata trattazione del pericolo di inquinamento probatorio, in presenza di adeguata motivazione in ordine alla lett. c) dell'art. 274 e alla durata della misura, inferiore al massimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assume rilievo preliminare ed assorbente il fatto che il difensore del PREZIOSI, con atto sottoscritto anche da quest'ultimo e trasmesso a questa Suprema Corte in data 21/01/2025, ha rinunciato al ricorso. Deve quindi essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, per sopravvenuta rinuncia. Il PREZIOSI deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare, tenuto conto della causa di inammissibilità, in Euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento