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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37583/2021

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nte Rep.

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 2873 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C30 L049N) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R13 L219X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C29 F205K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del funzionario rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- ta rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P15 H501F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78M05 F839T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R28 A662W) -resistente- nonché MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore RASO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M58 F616W) [OSCURATO:PERSONA] Regina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S49 F224A) FONTANA Giancarlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49H24 H501E) [OSCURATO:PERSONA] - R.G.I. (P.I.: 04124720964), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] & S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari nel pro- cedimento iscritto al n. 13362-1 dell'anno 2017 in data 18 di- cembre 2020; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammis- sibilità del regolamento; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ottenuta dal Tribunale di Bari l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni di [OSCURATO:PERSONA], ha promosso davanti al Tribunale di Torino diversi procedimenti di attuazione del se- questro, presso i terzi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]- paolo [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a due polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal debitore.

Quest'ultimo, avendo proposto senza esito opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., davanti al Tribunale di Torino, per far valere l'impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze assicurative indicate, ha successivamente richie- sto al giudice del Tribunale di Bari, davanti al quale era stato frattanto promosso il giudizio di merito, ai sensi degli artt. 669 k3, decies e 669 duodecies c.p.c., di accertare e dichiarare l'insequestrabilità ed impignorabilità delle polizze assoggettate al sequestro, «anche disponendo la modifica, l'integrazione e/o la revoca in parte qua dei provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Bari ...».

Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile tale istanza.

Avverso la relativa ordinanza il Fiorillo propone ricorso per re- golamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c..

Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 Ha resistito con memoria scritta Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 ter, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il presente regolamento di competenza è inammissibile.

Come condivisibilmente osservato dal P.G., il provvedimento impugnato non è qualificabile come pronuncia sulla competen- za e, quindi, non è suscettibile di impugnazione con il regola- mento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c..

Il giudice della causa di merito (il cui oggetto è costituito dalla pretesa risarcitoria per responsabilità degli organi amministra- tivi e di controllo della società resistente) si è limitato a di- chiarare inammissibili le istanze del convenuto nei confronti del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo, volte ad ottenere disposizioni in ordine all'attuazione della misura cautelare concessa ovvero la revoca, modifica o integrazione della stessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 669 duodecies e 669 decies c.p.c..

Si tratta di un provvedimento adottato nell'ambito del sub- procedimento cautelare di sequestro, che certamente non ha ad oggetto la competenza cautelare del giudice adito ma sem- plicemente l'ammissibilità delle istanze proposte dal debitore, in ordine all'attuazione della misura cautelare concessa nei suoi confronti ovvero in ordine alla sua revo- ca/modifica/integrazione, provvedimento che, come tale, è da ritenersi eventualmente impugnabile con i mezzi previsti nell'ambito della disciplina del procedimento cautelare unifor- me, laddove possibile, ma non certo con il regolamento ne- cessario di competenza.

Il giudice davanti al quale pende il giudizio di merito si è infat- ti limitato a negare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti in ordine all'attuazione del segue- Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 stro conservativo ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., dal momento che la norma invocata espressamente esclude dal suo ambito di applicazione le misure dei sequestri (preveden- do che per questi ultimi si applichino invece le disposizioni di cui agli artt. 677 e ss. c.p.c.), nonché la sussistenza dei pre- supposti per la revoca, la modifica o l'integrazione della misu- ra cautelare già concessa, dal momento che la relativa istanza non riguardava il contenuto della misura stessa, ma solo l'oggetto sul quale essa era stata attuata e, quindi, si trattava di una richiesta esorbitante dall'ambito di applicazione della norma richiamata, in questo caso l'art. 669 decies c.p.c..

Neanche l'osservazione contenuta (peraltro in via meramente incidentale) nel provvedimento impugnato, secondo la quale spetta al giudice davanti al quale è stata eseguita la misura cautelare del sequestro conservativo decidere in ordine alle questioni relative alla pignorabilità/sequestrabilità dei beni di fatto assoggettati dal creditore alla misura cautelare, può del resto intendersi come una dichiarazione di incompetenza, trat- tandosi di una semplice osservazione in diritto, a sostegno della ritenuta inammissibilità delle istanze in concreto avanza- te al giudice del merito, con la finalità di chiarire che non sus- siste in proposito un vuoto di tutela per il debitore sequestra- to, il quale ha sempre la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per dedurre la im- pignorabilità o l'insequestrabilità dei suddetti beni.

2. Quanto sin qui esposto sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l'ammissibilità del regolamento di competenza pro- posto dal Fiorillo.

Anche a scopo di completezza espositiva e sistematica, è pe- raltro opportuno aggiungere che le considerazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato e da ultimo richiama- te sono da ritenersi conformi, a giudizio di questa Corte, alla disciplina normativa relativa al sequestro conservativo.

Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 Ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., l'attuazione dei seque- stri avviene secondo le modalità indicate dagli artt. 677 e SS. c.p.c..

Per il sequestro conservativo relativo ai beni mobili, l'art. 678, comma 1, c.p.c., prevede espressamente l'applicabilità delle norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (disponendo esclusivamente, in deroga alla disciplina or- dinaria, che il giudizio sull'accertamento dell'obbligo del terzo rimanga sospeso fino all'esito del giudizio di merito, salva espressa istanza di accertamento immediato dello stesso terzo pignorato).

Dunque, in questo caso l'attuazione della misura cautelare av- viene integralmente nelle forme del processo di esecuzione forzata e non sotto il controllo del giudice della cautela e/o del merito nelle forme semplificate di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. (forme del resto escluse, in generale, per tutte le misu- re cautelari aventi ad oggetto somme di danaro).

Tra le norme previste per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, applicabili al sequestro in virtù del richiamo di cui all'art. 678 c.p.c., vi sono certamente anche quelle relative al- le opposizioni esecutive e, tra queste, in particolare, quella che prevede la possibilità per il debitore (esecutato e, quindi, sequestrato) di proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per far valere l'impignorabilità (quindi l'insequestrabilità), dei beni assoggettati al vincolo (del pigno- ramento e, quindi, del sequestro).

Non vi è invece alcuna di- sposizione che impedisca di proporre tale opposizione prima della conversione del sequestro in pignoramento o che impon- ga la sospensione del relativo giudizio, in attesa dell'esito del giudizio di merito.

Naturalmente, l'opposizione va proposta nelle forme e secon- do le ordinarie modalità previste per il processo esecutivo, sia pure con i necessari adattamenti: quindi, con ricorso proposto Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 al giudice davanti al quale è attuato il sequestro, che, adottati eventuali provvedimenti cautelari (sempre che ne sussistano la possibilità e la pratica utilità, oltre che i presupposti di leg- ge), assegnerà comunque il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, che si svolgerà a cognizione piena, a pre- scindere dalle vicende del giudizio di merito che abbia fatto seguito al sequestro.

D'altra parte, l'accertamento della pignorabilità (e, quindi, del- la sequestrabilità) costituisce oggetto di un giudizio a cogni- zione piena, secondo la sistematica del processo esecutivo, avendo il legislatore addirittura espressamente previsto che ad esso si applichi il regime delle cd. opposizioni di merito, cioè dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.; ~atte, la pienezza della cognizione deve essere garanti- ta anche in vista della futura possibile conversione del seque- stro in pignoramento.

Ciò costituisce ulteriore conferma dell'assunto per cui le relati- ve questioni non possono ritenersi proponibili nell'ambito del procedimento cautelare, al quale sono per definizione estranei gli accertamenti a cognizione piena (né potrebbe, evidente- mente, ritenersi proponibile, direttamente davanti al giudice del merito della controversia in vista della quale è stato auto- rizzato il sequestro conservativo, una vera e propria opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.).

Agli indicati principi di diritto (che trovano peraltro conferma nella prassi e nelle stesse fattispecie venute all'esame di que- sta Corte, in cui sono state ritenute ammissibili le opposizioni esecutive davanti al giudice dell'attuazione del sequestro, fi- nanche con l'esclusione della possibilità di esperire il regola- mento di competenza: cfr. ad es.

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21255 del 08/10/2014, Rv. 632837 - 01), ad avviso di questa Corte, occorre senz'altro dare seguito (e ciò anche al di Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 là di eventuali precedenti remoti ed isolati che possano appa- rire in qualche modo dissonanti).

3. Il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione dell'andamento della com- plessiva vicenda processuale e dell'incertezza interpretativa in ordine ad alcune delle questioni di diritto implicate.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 2873 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C30 L049N) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R13 L219X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C29 F205K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])1 in persona del funzionario rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- ta rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P15 H501F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78M05 F839T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53R28 A662W) -resistente- nonché MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore RASO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49M58 F616W) [OSCURATO:PERSONA] Regina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65S49 F224A) FONTANA Giancarlo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49H24 H501E) [OSCURATO:PERSONA] - R.G.I. (P.I.: 04124720964), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] & S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari nel pro- cedimento iscritto al n. 13362-1 dell'anno 2017 in data 18 di- cembre 2020; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammis- sibilità del regolamento; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ottenuta dal Tribunale di Bari l'autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo i beni di [OSCURATO:PERSONA], ha promosso davanti al Tribunale di Torino diversi procedimenti di attuazione del se- questro, presso i terzi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]- paolo [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione a due polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal debitore. Quest'ultimo, avendo proposto senza esito opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., davanti al Tribunale di Torino, per far valere l'impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze assicurative indicate, ha successivamente richie- sto al giudice del Tribunale di Bari, davanti al quale era stato frattanto promosso il giudizio di merito, ai sensi degli artt. 669 k3, decies e 669 duodecies c.p.c., di accertare e dichiarare l'insequestrabilità ed impignorabilità delle polizze assoggettate al sequestro, «anche disponendo la modifica, l'integrazione e/o la revoca in parte qua dei provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Bari ...». Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile tale istanza. Avverso la relativa ordinanza il Fiorillo propone ricorso per re- golamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 Ha resistito con memoria scritta Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in concordato preventivo. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 ter, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il presente regolamento di competenza è inammissibile. Come condivisibilmente osservato dal P.G., il provvedimento impugnato non è qualificabile come pronuncia sulla competen- za e, quindi, non è suscettibile di impugnazione con il regola- mento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. Il giudice della causa di merito (il cui oggetto è costituito dalla pretesa risarcitoria per responsabilità degli organi amministra- tivi e di controllo della società resistente) si è limitato a di- chiarare inammissibili le istanze del convenuto nei confronti del quale era stato autorizzato il sequestro conservativo, volte ad ottenere disposizioni in ordine all'attuazione della misura cautelare concessa ovvero la revoca, modifica o integrazione della stessa, rispettivamente ai sensi degli artt. 669 duodecies e 669 decies c.p.c.. Si tratta di un provvedimento adottato nell'ambito del sub- procedimento cautelare di sequestro, che certamente non ha ad oggetto la competenza cautelare del giudice adito ma sem- plicemente l'ammissibilità delle istanze proposte dal debitore, in ordine all'attuazione della misura cautelare concessa nei suoi confronti ovvero in ordine alla sua revo- ca/modifica/integrazione, provvedimento che, come tale, è da ritenersi eventualmente impugnabile con i mezzi previsti nell'ambito della disciplina del procedimento cautelare unifor- me, laddove possibile, ma non certo con il regolamento ne- cessario di competenza. Il giudice davanti al quale pende il giudizio di merito si è infat- ti limitato a negare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti in ordine all'attuazione del segue- Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 stro conservativo ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., dal momento che la norma invocata espressamente esclude dal suo ambito di applicazione le misure dei sequestri (preveden- do che per questi ultimi si applichino invece le disposizioni di cui agli artt. 677 e ss. c.p.c.), nonché la sussistenza dei pre- supposti per la revoca, la modifica o l'integrazione della misu- ra cautelare già concessa, dal momento che la relativa istanza non riguardava il contenuto della misura stessa, ma solo l'oggetto sul quale essa era stata attuata e, quindi, si trattava di una richiesta esorbitante dall'ambito di applicazione della norma richiamata, in questo caso l'art. 669 decies c.p.c.. Neanche l'osservazione contenuta (peraltro in via meramente incidentale) nel provvedimento impugnato, secondo la quale spetta al giudice davanti al quale è stata eseguita la misura cautelare del sequestro conservativo decidere in ordine alle questioni relative alla pignorabilità/sequestrabilità dei beni di fatto assoggettati dal creditore alla misura cautelare, può del resto intendersi come una dichiarazione di incompetenza, trat- tandosi di una semplice osservazione in diritto, a sostegno della ritenuta inammissibilità delle istanze in concreto avanza- te al giudice del merito, con la finalità di chiarire che non sus- siste in proposito un vuoto di tutela per il debitore sequestra- to, il quale ha sempre la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per dedurre la im- pignorabilità o l'insequestrabilità dei suddetti beni. 2. Quanto sin qui esposto sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l'ammissibilità del regolamento di competenza pro- posto dal Fiorillo. Anche a scopo di completezza espositiva e sistematica, è pe- raltro opportuno aggiungere che le considerazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato e da ultimo richiama- te sono da ritenersi conformi, a giudizio di questa Corte, alla disciplina normativa relativa al sequestro conservativo. Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 Ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., l'attuazione dei seque- stri avviene secondo le modalità indicate dagli artt. 677 e SS. c.p.c.. Per il sequestro conservativo relativo ai beni mobili, l'art. 678, comma 1, c.p.c., prevede espressamente l'applicabilità delle norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (disponendo esclusivamente, in deroga alla disciplina or- dinaria, che il giudizio sull'accertamento dell'obbligo del terzo rimanga sospeso fino all'esito del giudizio di merito, salva espressa istanza di accertamento immediato dello stesso terzo pignorato). Dunque, in questo caso l'attuazione della misura cautelare av- viene integralmente nelle forme del processo di esecuzione forzata e non sotto il controllo del giudice della cautela e/o del merito nelle forme semplificate di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. (forme del resto escluse, in generale, per tutte le misu- re cautelari aventi ad oggetto somme di danaro). Tra le norme previste per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, applicabili al sequestro in virtù del richiamo di cui all'art. 678 c.p.c., vi sono certamente anche quelle relative al- le opposizioni esecutive e, tra queste, in particolare, quella che prevede la possibilità per il debitore (esecutato e, quindi, sequestrato) di proporre l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per far valere l'impignorabilità (quindi l'insequestrabilità), dei beni assoggettati al vincolo (del pigno- ramento e, quindi, del sequestro). Non vi è invece alcuna di- sposizione che impedisca di proporre tale opposizione prima della conversione del sequestro in pignoramento o che impon- ga la sospensione del relativo giudizio, in attesa dell'esito del giudizio di merito. Naturalmente, l'opposizione va proposta nelle forme e secon- do le ordinarie modalità previste per il processo esecutivo, sia pure con i necessari adattamenti: quindi, con ricorso proposto Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 al giudice davanti al quale è attuato il sequestro, che, adottati eventuali provvedimenti cautelari (sempre che ne sussistano la possibilità e la pratica utilità, oltre che i presupposti di leg- ge), assegnerà comunque il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, che si svolgerà a cognizione piena, a pre- scindere dalle vicende del giudizio di merito che abbia fatto seguito al sequestro. D'altra parte, l'accertamento della pignorabilità (e, quindi, del- la sequestrabilità) costituisce oggetto di un giudizio a cogni- zione piena, secondo la sistematica del processo esecutivo, avendo il legislatore addirittura espressamente previsto che ad esso si applichi il regime delle cd. opposizioni di merito, cioè dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.; ~atte, la pienezza della cognizione deve essere garanti- ta anche in vista della futura possibile conversione del seque- stro in pignoramento. Ciò costituisce ulteriore conferma dell'assunto per cui le relati- ve questioni non possono ritenersi proponibili nell'ambito del procedimento cautelare, al quale sono per definizione estranei gli accertamenti a cognizione piena (né potrebbe, evidente- mente, ritenersi proponibile, direttamente davanti al giudice del merito della controversia in vista della quale è stato auto- rizzato il sequestro conservativo, una vera e propria opposi- zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.). Agli indicati principi di diritto (che trovano peraltro conferma nella prassi e nelle stesse fattispecie venute all'esame di que- sta Corte, in cui sono state ritenute ammissibili le opposizioni esecutive davanti al giudice dell'attuazione del sequestro, fi- nanche con l'esclusione della possibilità di esperire il regola- mento di competenza: cfr. ad es. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21255 del 08/10/2014, Rv. 632837 - 01), ad avviso di questa Corte, occorre senz'altro dare seguito (e ciò anche al di Ric. n. 2873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 28 settembre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 là di eventuali precedenti remoti ed isolati che possano appa- rire in qualche modo dissonanti). 3. Il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione dell'andamento della com- plessiva vicenda processuale e dell'incertezza interpretativa in ordine ad alcune delle questioni di diritto implicate. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. C
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