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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 20640/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4228-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI N. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - principali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., già UBIS - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 4228/2019 Cron.

Rep.

Ud. 07/03/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso principale - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 123 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., già UBIS - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.; [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 5816/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2018 R.G.N. 6313/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Roma, pronunziando sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della originaria domanda intesa all’accertamento, ai sensi dell’art. 1 l. n. 1369/1860 e degli artt. 20 e sgg. d. lgs. n. 276/2003, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in atto con la convenuta [OSCURATO:PERSONA] soc. coop p.a (da ora UBIS o la Società) ed alla condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro ed alla regolarizzazione della posizione contributiva, quale conseguenza della illegittima interposizione di manodopera da parte di soggetti, formali datori di lavoro, ai quali la Società aveva appaltato il servizio di assistenza informatica o telefonica;

2. [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri lavoratori ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri lavoratori ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi; la intimata [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ( già UBIS – [OSCURATO:PERSONA] s c. p.a. ) ha resistito con separati controricorso;3. le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che

1. preliminarmente, va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essen ziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass.

SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1 giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662); nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti perché risulta notificato e depositato prima del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti.

Quest'ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale;

2. sempre in via preliminare il Collegio non ravvisa i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite delle questioni oggetto di scrutinio, in particolare in punto di criteri di distribuzione dell’onere della prova in ipotesi in cui si controverta di illecita intermediazione di manodopera, come richiesto da entrambe le parti ricorrenti, atteso che, anche a prescindere da alcuni profili di inammissibilità di entrambi ricorsi, profili che si andranno ad evidenziare nel prosieguo della esposizione, la decisione, nel porre a carico degli originari ricorrenti la prova del ricorrere di un’illecita interposizione di manodopera al fine dell’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, risulta del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 670/2004, Cass. n. 13388/2000); né tale giurisprudenza si pone in contrasto con alcune affermazioni rinvenibili nella sentenza n. 29889/2019 di questa Corte,invocata in memoria dagli odierni ricorrenti; invero tale decisione è stata resa in fattispecie del tutto differente da quella in esame in quanto connotata dall’assenza di riscontri probatori dello schermo legale tipico del contratto di appalto( v. sentenza n. 29889/2019 cit. , pag. 5).

In relazione ai singoli motivi di ricorso, si osserva quanto segue: Motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] edaltri ;

2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20/29 d. lgs. n. 276/2003, omessa pronunzia e nullità della sentenza impugnata; denunzia, in sintesi, che la sentenza aveva omesso qualsiasi “osservazione” sulla ripartizione dell’onere probatorio e lamenta la mancata motivazione in relazione al profilo della esistenza del rischio economico in capo alla società appaltatrice, formale datrice di lavoro dei ricorrenti, rischio sulla cui configurazione assume incidere il documento allegato al contratto di appalto che prevedeva un meccanismo di tariffazione calcolato sulla base delle giornate di lavoro per ogni singola risorsa e non un corrispettivo predeterminato, quantomeno nei parametri di calcolo, sull’attività dell’impresa; tanto aveva finito per traslare il rischio dell’attività sul soggetto committente;

3. con il secondo motivo di ricorsosi deduce falsa applicazione degli artt. 20/29 d. lgs n. 276 del 2003, omesso esame di documenti e incongruità di motivazione, in particolare in relazione alla valutazione della prova testimoniale;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 410, 410 bis e 412 bis cod. proc. civ. vigenti per tempo, dell’art. 1372 cod. civ. e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, censurando la sentenza impugnata per avere confermato, in relazione alla posizione del Lunetta, la estinzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro, estinzione che presuppone la precedente instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente; evidenzia che la intimata società da un lato non aveva sollevato eccezioni al riguardo e dall’altro che i tre ricorrenti avevano cessato di prestare la propria attività il 31 dicembre 2009, quando era ancora vigente la norma sul tentativo obbligatorio di conciliazione, per cui prima del decorso dei sessanta giorni dalla richiesta i dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione il ricorso sarebbe stato improcedibile; Motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri,

4. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 1369 del 1960 e degli artt. 20 e 29 del d.lgs. n. 276/2003, apparenza e perplessità di motivazione e omessa pronunzia su punti decisivi della controversia; si censura in sintesi la sentenza impugnata in punto di applicazione dei criteri di accertamento della illecita interposizione di manodopera e di relativo onere della prova e si denunzia la mancata differenziazione in relazione alle discipline temporalmente vigenti sia in relazione alla differenziazione tra appalto e somministrazione;

5. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. e apparenza e contraddittorietà di motivazione; si denunzia inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte di merito aveva inteso far valere l’art. 1372 cod. civ. in tema di risoluzione del rapporto,ne denunzia la errata applicazione richiedendo la stessa quale presupposto giuridico la esistenza di un rapporto giuridico inter partesda estinguere;

6. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 434 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sulle conseguenze della successione dell’intimata a [OSCURATO:PERSONA]; si denunzia inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. censurando la sentenza impugnata per avere in sintesi, ritenuto che per il periodo anteriore ai contratti di appalto con la UBIS, data di efficacia della cessione del ramo da Capitalia i rapporti di lavoro non potessero essere ricondotti ex parte datoriale alla appellata; Esame dei motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri

7. il primo ed il secondo motivo di ricorso presentano concorrenti profili di inammissibilità oltre ad essere infondati nel merito; in particolare il primo motivo, nella parte in cui denunzia omessa pronunzia, risulta inammissibile per essere articolato in maniera non co nforme alle indicazioni di q uesta Corte secondo la quale, n el giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi .

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente- come nello specifico, viceversa, non avvenuto - non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 2807/2021, Cass . n. 15367/2014);

7.1. in secondo luogo, per quanto riguardale censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. , va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

7.2. in terzo luogo, le censure prospettate in tema di genuinità dell’appalto, pur formalmente deducendo violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare con riguardo al criterio di distribuzione dell’onere probatorio, risultano in realtà intese a sollecitare un diverso concreto apprezzamento delle emergenze della prova orale e documentale al fine della verifica della sussistenza della fattispecie di illecita interposizione; in tal modo esse finiscono con l’investire l’accertamento di fatto alla base del decisum per il quale a tal fine, tuttavia, si richiedeva la deduzione del vizio di motivazione nei rigorosi limiti delineati dall’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. (v. per tutte Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014), vale a dire la denunzia di omesso esame di un fatto storico, nel senso di fatto storico -fenomenico, di carattere decisivo, oggetto di discussione fra le parti, denunzia, neppure formalmente prospettata dagli odierni ricorrenti e comunque in concreto preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma cod. proc. civ. stante l’esistenza di doppia conforme (Cass. n.26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);

7.3. nei limiti residui in cui i motivi di ricorso pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, ma devono essere respinti per avere la sentenza impugnata fatto coerente applicazione del principio - più volte affermato da l giudice di legittimità ( tra le altre v.

Cass. n. 25064 del 2013 e Cass. n. 16488 del 2009) secondo cui in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo-appalto) vietata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza (o meno) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione "iuris et de iure") deve essere accertata in concreto dal giudicedel merito , alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante) l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (v. pure Cass. n. 4585 del 1994); detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione prevista dalla legge n. 1369 del 1960 - concepita peraltro in un'epoca non ancora per vasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche - è stata oggetto di abrogazione e "non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti - purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa - la genuinità dell'appalto così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd."pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd.

"leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass.n. 15517 del 2019; Cass. n. 21413 del 2019 ; Cass. 27213 del 2018 ; Cass. n. 30694 del 2018);

7.4. la sentenza impugnata ha quindi ispirato il suo accertamento a corretti criteri, frutto di consolidata giurisprudenza di legittimità, affermando che nel regime tempo per tempo vigente, elementi deponenti per la liceità dell’appalto di opere o di servizi, distintivi rispetto all’appalto di mere prestazioni di lavoro, sono costituiti in linea generale dalla organizzazione da parte dell’appaltatore dei mezzi – materiali o forza lavoro impiegati nell’appalto - dal rischio di impresa in capo al medesimo appaltatore; con riferimento agli appalti endo-aziendali , quale quello in oggetto, criterio dirimente è stato ritenuto quello della reale organizzazione da parte dell’appaltante della prestazione lavorativa finalizzata ad un risultato operativo autonomo (v. tra le altre, Cass.n. 12551 del 2 020);

8. il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 410, 410 bis e 412 bis cod. proc. civ., tempo per tempo vigenti, stante la assoluta carenza di esposizione sul punto della vicenda processuale a riguardo sviluppatasi nei gradi di merito in relazione a tale profilo; parimenti inammissibile la deduzione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ. in quanto la violazione dell’obbligo motivazionale viene esclusivamente riferita al difetto di formale indicazioni della disposizione applicata, vale a dire di un requisito non indispensabile della motivazione, ove, comunque, come accaduto nel caso di specie, risulti percepibile il presupposto giuridico alla base della decisione adottata; l’assunto secondo il quale l’affermazione dello scioglimento per mutuo consenso del rapporto si porrebbe in contraddizione con la negazione dei presupposti di costituzione del rapporto con la società convenuta risulta , infine, superato dalla considerazione che la Corte di merito, per evidenti ragioni di economica processuale, ha inteso utilizzare con riferimento alla posizione dei lavoratori interessati, il criterio cd. della ragione più liquida scrutinando in via preliminare una questione di merito in grado di definire la posizione dei lavoratori in oggetto, come consentito ( Cass. 30745/2019);

8.1. infine, nel merito, ladecisione risulta coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale– premesso il dato normativo dell'art. 1372, co. 1, cod. civ. secondo cui il contratto può essere sciolto "per mutuo consenso", e l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti – ha costantemente ribadito, con riferimento ai contratti a tempo determinato, che il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l’impugnativa dello stesso non sono sufficientia configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240,Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); in tale linea argomentativa si pone Cass. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21691 la quale, premesso che la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell'impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi "indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti" ove "concorra con altri elementi convergenti", ha puntualizzato che "il relativo giudizio attiene al merito della controversia", conseguendone che tale apprezzamento, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato,- come nello specifico - si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente ( Cass. 12/12/2017 n. 29781); Esame dei motivi di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e altri

9. il primo motivo del ricorso in esame deve essere respinto valendo a riguardo le considerazioni in rito e nel merito sviluppate con riferimento al primo e del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori ( v. paragrafi 7);10. analogamente quanto al secondo motivo di ricorso valgono le considerazioni svolte in riferimento al terzo motivo del ricorso proposto dal Lunetta ed altri lavoratori in punto di risoluzione per mutuo consenso (v. paragrafo 8) ;

11. il terzo motivo delpresente ricorso è inammissibile per difetto di specificità; esso non è corredata in violazione del criterio di autosufficienza, della chiara e compiuta esposizione della vicenda processuale nelle fasi di merito, con riguardo alle domande spiegate nei confronti della odierna controricorrente ed alle prospettate questioni di legittimazione della società convenuta; tale carenza espositiva non è superata dalla parziale trascrizione in ricorso di brani dell’atto di appello, in assenza della esaustiva ricostruzione del contenuto delle originarie domande con riguardo a tale profilo e della motivazione adottata dal giudice di prime cure; l’indicazione che si trae dalla sentenza qui impugnata è nel senso di un accertamento di fatto circa la non riconducibilità, per il periodo anteriore ai contratti di appalto con UBIS, in tutto o in parte dei rapporti di lavoro in controversia e tale accertamento non risulta validamente incrinato dalle censure articolate;

10. alla stregua delle argomentazioni esposte i ricorsidevono essere respint i nel loro complesso;

11. le spesedi lite, liquidate come da dispositivo , sono regolate secondo soccombenza;

12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, rispettivamente per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna le parti ricorrent i al pagamento delle spese di lite in favore delle rispettive pa rti controricorrenti, che liquida quanto alla parte ricorrente principale in complessivi euro 4.000,00 , per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge e quanto alla parte ricorrente incidentale in euro 16.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4228-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI N. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - principali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., già UBIS - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 4228/2019 Cron. Rep. Ud. 07/03/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso principale - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 123 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., già UBIS - [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.; [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 5816/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2018 R.G.N. 6313/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma, pronunziando sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della originaria domanda intesa all’accertamento, ai sensi dell’art. 1 l. n. 1369/1860 e degli artt. 20 e sgg. d. lgs. n. 276/2003, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ancora in atto con la convenuta [OSCURATO:PERSONA] soc. coop p.a (da ora UBIS o la Società) ed alla condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro ed alla regolarizzazione della posizione contributiva, quale conseguenza della illegittima interposizione di manodopera da parte di soggetti, formali datori di lavoro, ai quali la Società aveva appaltato il servizio di assistenza informatica o telefonica; 2. [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri lavoratori ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri lavoratori ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi; la intimata [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ( già UBIS – [OSCURATO:PERSONA] s c. p.a. ) ha resistito con separati controricorso;3. le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. preliminarmente, va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essen ziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1 giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662); nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti perché risulta notificato e depositato prima del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi litisconsorti. Quest'ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale; 2. sempre in via preliminare il Collegio non ravvisa i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite delle questioni oggetto di scrutinio, in particolare in punto di criteri di distribuzione dell’onere della prova in ipotesi in cui si controverta di illecita intermediazione di manodopera, come richiesto da entrambe le parti ricorrenti, atteso che, anche a prescindere da alcuni profili di inammissibilità di entrambi ricorsi, profili che si andranno ad evidenziare nel prosieguo della esposizione, la decisione, nel porre a carico degli originari ricorrenti la prova del ricorrere di un’illecita interposizione di manodopera al fine dell’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, risulta del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 670/2004, Cass. n. 13388/2000); né tale giurisprudenza si pone in contrasto con alcune affermazioni rinvenibili nella sentenza n. 29889/2019 di questa Corte,invocata in memoria dagli odierni ricorrenti; invero tale decisione è stata resa in fattispecie del tutto differente da quella in esame in quanto connotata dall’assenza di riscontri probatori dello schermo legale tipico del contratto di appalto( v. sentenza n. 29889/2019 cit. , pag. 5). In relazione ai singoli motivi di ricorso, si osserva quanto segue: Motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] edaltri ; 2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20/29 d. lgs. n. 276/2003, omessa pronunzia e nullità della sentenza impugnata; denunzia, in sintesi, che la sentenza aveva omesso qualsiasi “osservazione” sulla ripartizione dell’onere probatorio e lamenta la mancata motivazione in relazione al profilo della esistenza del rischio economico in capo alla società appaltatrice, formale datrice di lavoro dei ricorrenti, rischio sulla cui configurazione assume incidere il documento allegato al contratto di appalto che prevedeva un meccanismo di tariffazione calcolato sulla base delle giornate di lavoro per ogni singola risorsa e non un corrispettivo predeterminato, quantomeno nei parametri di calcolo, sull’attività dell’impresa; tanto aveva finito per traslare il rischio dell’attività sul soggetto committente; 3. con il secondo motivo di ricorsosi deduce falsa applicazione degli artt. 20/29 d. lgs n. 276 del 2003, omesso esame di documenti e incongruità di motivazione, in particolare in relazione alla valutazione della prova testimoniale; 4. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 410, 410 bis e 412 bis cod. proc. civ. vigenti per tempo, dell’art. 1372 cod. civ. e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, censurando la sentenza impugnata per avere confermato, in relazione alla posizione del Lunetta, la estinzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro, estinzione che presuppone la precedente instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente; evidenzia che la intimata società da un lato non aveva sollevato eccezioni al riguardo e dall’altro che i tre ricorrenti avevano cessato di prestare la propria attività il 31 dicembre 2009, quando era ancora vigente la norma sul tentativo obbligatorio di conciliazione, per cui prima del decorso dei sessanta giorni dalla richiesta i dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione il ricorso sarebbe stato improcedibile; Motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, 4. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 1369 del 1960 e degli artt. 20 e 29 del d.lgs. n. 276/2003, apparenza e perplessità di motivazione e omessa pronunzia su punti decisivi della controversia; si censura in sintesi la sentenza impugnata in punto di applicazione dei criteri di accertamento della illecita interposizione di manodopera e di relativo onere della prova e si denunzia la mancata differenziazione in relazione alle discipline temporalmente vigenti sia in relazione alla differenziazione tra appalto e somministrazione; 5. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. e apparenza e contraddittorietà di motivazione; si denunzia inoltre violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sul presupposto che la Corte di merito aveva inteso far valere l’art. 1372 cod. civ. in tema di risoluzione del rapporto,ne denunzia la errata applicazione richiedendo la stessa quale presupposto giuridico la esistenza di un rapporto giuridico inter partesda estinguere; 6. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 434 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sulle conseguenze della successione dell’intimata a [OSCURATO:PERSONA]; si denunzia inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. censurando la sentenza impugnata per avere in sintesi, ritenuto che per il periodo anteriore ai contratti di appalto con la UBIS, data di efficacia della cessione del ramo da Capitalia i rapporti di lavoro non potessero essere ricondotti ex parte datoriale alla appellata; Esame dei motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 7. il primo ed il secondo motivo di ricorso presentano concorrenti profili di inammissibilità oltre ad essere infondati nel merito; in particolare il primo motivo, nella parte in cui denunzia omessa pronunzia, risulta inammissibile per essere articolato in maniera non co nforme alle indicazioni di q uesta Corte secondo la quale, n el giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi . Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente- come nello specifico, viceversa, non avvenuto - non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 2807/2021, Cass . n. 15367/2014); 7.1. in secondo luogo, per quanto riguardale censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. , va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); 7.2. in terzo luogo, le censure prospettate in tema di genuinità dell’appalto, pur formalmente deducendo violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare con riguardo al criterio di distribuzione dell’onere probatorio, risultano in realtà intese a sollecitare un diverso concreto apprezzamento delle emergenze della prova orale e documentale al fine della verifica della sussistenza della fattispecie di illecita interposizione; in tal modo esse finiscono con l’investire l’accertamento di fatto alla base del decisum per il quale a tal fine, tuttavia, si richiedeva la deduzione del vizio di motivazione nei rigorosi limiti delineati dall’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. (v. per tutte Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), vale a dire la denunzia di omesso esame di un fatto storico, nel senso di fatto storico -fenomenico, di carattere decisivo, oggetto di discussione fra le parti, denunzia, neppure formalmente prospettata dagli odierni ricorrenti e comunque in concreto preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma cod. proc. civ. stante l’esistenza di doppia conforme (Cass. n.26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); 7.3. nei limiti residui in cui i motivi di ricorso pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, ma devono essere respinti per avere la sentenza impugnata fatto coerente applicazione del principio - più volte affermato da l giudice di legittimità ( tra le altre v. Cass. n. 25064 del 2013 e Cass. n. 16488 del 2009) secondo cui in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo-appalto) vietata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza (o meno) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione "iuris et de iure") deve essere accertata in concreto dal giudicedel merito , alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante) l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (v. pure Cass. n. 4585 del 1994); detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione prevista dalla legge n. 1369 del 1960 - concepita peraltro in un'epoca non ancora per vasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche - è stata oggetto di abrogazione e "non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti - purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa - la genuinità dell'appalto così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd."pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass.n. 15517 del 2019; Cass. n. 21413 del 2019 ; Cass. 27213 del 2018 ; Cass. n. 30694 del 2018); 7.4. la sentenza impugnata ha quindi ispirato il suo accertamento a corretti criteri, frutto di consolidata giurisprudenza di legittimità, affermando che nel regime tempo per tempo vigente, elementi deponenti per la liceità dell’appalto di opere o di servizi, distintivi rispetto all’appalto di mere prestazioni di lavoro, sono costituiti in linea generale dalla organizzazione da parte dell’appaltatore dei mezzi – materiali o forza lavoro impiegati nell’appalto - dal rischio di impresa in capo al medesimo appaltatore; con riferimento agli appalti endo-aziendali , quale quello in oggetto, criterio dirimente è stato ritenuto quello della reale organizzazione da parte dell’appaltante della prestazione lavorativa finalizzata ad un risultato operativo autonomo (v. tra le altre, Cass.n. 12551 del 2 020); 8. il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 410, 410 bis e 412 bis cod. proc. civ., tempo per tempo vigenti, stante la assoluta carenza di esposizione sul punto della vicenda processuale a riguardo sviluppatasi nei gradi di merito in relazione a tale profilo; parimenti inammissibile la deduzione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ. in quanto la violazione dell’obbligo motivazionale viene esclusivamente riferita al difetto di formale indicazioni della disposizione applicata, vale a dire di un requisito non indispensabile della motivazione, ove, comunque, come accaduto nel caso di specie, risulti percepibile il presupposto giuridico alla base della decisione adottata; l’assunto secondo il quale l’affermazione dello scioglimento per mutuo consenso del rapporto si porrebbe in contraddizione con la negazione dei presupposti di costituzione del rapporto con la società convenuta risulta , infine, superato dalla considerazione che la Corte di merito, per evidenti ragioni di economica processuale, ha inteso utilizzare con riferimento alla posizione dei lavoratori interessati, il criterio cd. della ragione più liquida scrutinando in via preliminare una questione di merito in grado di definire la posizione dei lavoratori in oggetto, come consentito ( Cass. 30745/2019); 8.1. infine, nel merito, ladecisione risulta coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale– premesso il dato normativo dell'art. 1372, co. 1, cod. civ. secondo cui il contratto può essere sciolto "per mutuo consenso", e l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti – ha costantemente ribadito, con riferimento ai contratti a tempo determinato, che il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l’impugnativa dello stesso non sono sufficientia configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240,Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); in tale linea argomentativa si pone Cass. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 21691 la quale, premesso che la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell'impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi "indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti" ove "concorra con altri elementi convergenti", ha puntualizzato che "il relativo giudizio attiene al merito della controversia", conseguendone che tale apprezzamento, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato,- come nello specifico - si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente ( Cass. 12/12/2017 n. 29781); Esame dei motivi di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e altri 9. il primo motivo del ricorso in esame deve essere respinto valendo a riguardo le considerazioni in rito e nel merito sviluppate con riferimento al primo e del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori ( v. paragrafi 7);10. analogamente quanto al secondo motivo di ricorso valgono le considerazioni svolte in riferimento al terzo motivo del ricorso proposto dal Lunetta ed altri lavoratori in punto di risoluzione per mutuo consenso (v. paragrafo 8) ; 11. il terzo motivo delpresente ricorso è inammissibile per difetto di specificità; esso non è corredata in violazione del criterio di autosufficienza, della chiara e compiuta esposizione della vicenda processuale nelle fasi di merito, con riguardo alle domande spiegate nei confronti della odierna controricorrente ed alle prospettate questioni di legittimazione della società convenuta; tale carenza espositiva non è superata dalla parziale trascrizione in ricorso di brani dell’atto di appello, in assenza della esaustiva ricostruzione del contenuto delle originarie domande con riguardo a tale profilo e della motivazione adottata dal giudice di prime cure; l’indicazione che si trae dalla sentenza qui impugnata è nel senso di un accertamento di fatto circa la non riconducibilità, per il periodo anteriore ai contratti di appalto con UBIS, in tutto o in parte dei rapporti di lavoro in controversia e tale accertamento non risulta validamente incrinato dalle censure articolate; 10. alla stregua delle argomentazioni esposte i ricorsidevono essere respint i nel loro complesso; 11. le spesedi lite, liquidate come da dispositivo , sono regolate secondo soccombenza; 12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, rispettivamente per il ricorsoprincipale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna le parti ricorrent i al pagamento delle spese di lite in favore delle rispettive pa rti controricorrenti, che liquida quanto alla parte ricorrente principale in complessivi euro 4.000,00 , per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge e quanto alla parte ricorrente incidentale in euro 16.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di cont
Sentenza Cassazione n. 20640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris