Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 09810/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11543/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ilDECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 99/2019 depositat o i l 12/03/2024; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’ Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Milano (OCC) contro il provvedimento con cui il giudice delegato alla [OSCURATO:SOCIETA]. avev a liquidato un compenso unitario, ex artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, al Liquidatore della procedura che aveva svolto anche le funzioni di OCC, confermando la tesidell’unicità del compenso; 2.–l’OCC ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in tre mezzi; la procedura di Liquidazione nonsi è costituita ; 3.–con atto del 2 .12. 2024 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale,l’OCC ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, per essere stato frattantosottoscritto apposito Protocollo tra il tribunale di Milanoe gli OCC del relativo circondario;

4. – il PM ha depositat o conclusioni motivate scritte chiedendo il rigetto del ricorso ma in sede di requisitoria ha conclusoper l’estinzione del giudizio.

Considerato che

5. – sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudiziosenza pronuncia sulle spese;

7. –in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del CU(Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11543/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ilDECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 99/2019 depositat o i l 12/03/2024; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’ Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Milano (OCC) contro il provvedimento con cui il giudice delegato alla [OSCURATO:SOCIETA]. avev a liquidato un compenso unitario, ex artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, al Liquidatore della procedura che aveva svolto anche le funzioni di OCC, confermando la tesidell’unicità del compenso; 2.–l’OCC ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in tre mezzi; la procedura di Liquidazione nonsi è costituita ; 3.–con atto del 2 .12. 2024 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale,l’OCC ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, per essere stato frattantosottoscritto apposito Protocollo tra il tribunale di Milanoe gli OCC del relativo circondario; 4. – il PM ha depositat o conclusioni motivate scritte chiedendo il rigetto del ricorso ma in sede di requisitoria ha conclusoper l’estinzione del giudizio. Considerato che 5. – sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudiziosenza pronuncia sulle spese; 7. –in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del CU(Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Cos
Decreto Cassazione n. 09810/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris