CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 548/2021depositata il 29/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data 6/6/2009 il sig. SottileAntonello proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 438/09RG, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della dittaMedisystem di [OSCURATO:PERSONA] A., della somma complessiva di €. 7.119,04,relativa a due crediti (uno, di €. 3.421, per cui era stata prodotta lafattura n. 0120/2007 ed estratti contabili; l’altro di €. 3.697,84, relativoNumero registro generale 2962/2022Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 20275/2026Data pubblicazione 17/06/2026alla fornitura di apparecchiature elettromedicali, acquisite attraversolocazione finanziaria), eccependo la carenza documentale per il primo e ildifetto di legittimazione attiva del fornitore per il secondo.La ditta Medisystem ha contestato integralmente l’opposizione e ilTribunale di Messina, con sentenza n. 796/2017, pronunciata ex art. 281sexies c.p.c. all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata in pari data, haaccolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’oppostaal pagamento delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] A. ha proposto appello con atto notificatoil 5/7/2017 e l’appellato, [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito, in via preliminare,la tardività dell’appello, chiedendo, in via subordinata, il rigetto delgravame.La Corte d’Appello di Messina, con sentenza pubblicata il 29/11/2021,ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, poiché tardivamente proposto.La Corte ha osservato che la sentenza impugnata, pubblicata in data21/3/2017, risulta essere stata notificata, a mezzo pec, dal difensore delSottile al procuratore costituito della ditta Medisystem in data 27/3/2017 eche, a seguito dell’avvenuta notifica a mezzo pec della sentenza, l’atto diappello doveva essere notificato nel termine breve di cui all’art. 325 cpc,che scadeva il 26/4/2017.La Corte, osservato che la notifica del provvedimento di prime curetramite posta elettronica certificata, per costante e pacifica interpretazionedella Suprema Corte, è idonea a far decorrere il summenzionato terminebreve (ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 18317/2019), ha rilevato cherisulta invece, che l’atto di gravame è stato presentato all’UNEP in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato al destinatario il successivo 5/7/2017, quindi oltre iltermine per proporre impugnazione, con conseguente tardivitàdell’appello.Numero registro generale 2962/2022Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 20275/2026Data pubblicazione 17/06/20262) Con ricorso notificato il 25/1/2022, la ditta Medisystem di DepuCarlo A. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Messina,proponendo un unico motivo di ricorso.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione dell’art.3 bis, commi 4 e 5 della L. 21/01/1994, n. 53, inserito dall’art.16-quater,comma 1, lettera d) del D.L. 18/10/2012, n.179, convertito, conmodificazioni, dalla L.24/12/2012, n.228, in relazione all’art. 360 c.p.c., n.3)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver violato ladisposizione dell’art. 3 bis, co. 4 e 5, legge n. 53/1994 e ss. mod., che hadisciplinato la materia delle notificazioni di atti civili, amministrativi estragiudiziali per gli avvocati.La ricorrente, in particolare, sostiene che, contrariamente a quantoaffermato dalla Corte d’Appello, la ditta Medisystem aveva interpostoappello nel regolare rispetto del termine semestrale decorrente dallapubblicazione (21/3/2017) della sentenza di primo grado, mentre nonpoteva ritenersi decorso il c.d. termine breve ex art. 325 c.p.c. poiché maialcuna notifica, inviata a mezzo pec nel rispetto dei requisiti impostidall’art. 3 bis della legge b. 53/1994, era stata effettuata dal procuratoredel sig. [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ritenere tale la mera comunicazionetrasmessa via pec in data 27/3/2017, finalizzata a sollecitare il pagamentodelle spese legali liquidate dal giudice di prime cure, con minaccia direcupero coattivo.Il motivo è fondato.1.1) In primo luogo va respinta l’eccezione, sollevata dalla partecontroricorrente, di inammissibilità del ricorso per violazione del principiodi autosufficienza, considerato che la ricorrente ha descritto nel ricorso laNumero registro generale 2962/2022Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 20275/2026Data pubblicazione 17/06/2026contestata pec del 27/3/2017 ed esposto chiaramente le ragioni delricorso.1.2) Venendo all’esame della pec inviata, in data 27/3/2017, dalprocuratore del sig. [OSCURATO:PERSONA] a quello della ditta Medisystem, essa viene cosìdescritta dalla ricorrente (senza contestazione sul punto dellacontroricorrente): «la pec ha ad oggetto: “E-mail- 2915385s-2.pdf”,contenente “invito a mettersi in contatto con la scrivente per il pagamentodelle spese legali di cui in sentenza…”. Alla pec veniva allegata copiasemplice e priva di conformità della sentenza di primo grado».L’art. 3 bis legge n. 53/94 e succ. modif., indica, ai commi 4 e 5, irequisiti fondamentali di validità della notifica telematica:.“4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazioneai sensi della legge n. 53 del 1994».5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato almessaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;b) lettera soppressa dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codicefiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale deldestinatario;e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2”.La ricorrente osserva che la pec in questione non contiene né larichiamata dizione, “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, néla relazione di notificazione da effettuarsi con documento informatico confirma digitale, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, eNumero registro generale 2962/2022Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 20275/2026Data pubblicazione 17/06/2026sostiene che la stessa era stata inviata per sollecitare il pagamento dellespese processuali liquidate dal Tribunale, come si evince dal testo, e nonconteneva alcuna notifica di sentenza, per cui non era idonea a fardecorrere il termine breve decadenziale per la proposizione dell’appello.1.3) Le affermazioni della parte ricorrente vanno ritenute fondate.É vero, come sostenuto dalla parte controricorrente, che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, “la notificazione di un atto in viatelematica, anche nel caso in cui sia affetta da vizi formali, quali lamancanza della firma digitale sull'atto depositato in forma cartacea, deveconsiderarsi sanata qualora lo scopo della notifica venga comunqueraggiunto” (Cass. civ., sez. II, 1/07/2024, n. 18020); “l'irritualità dellanotificazione di un atto…a mezzo di posta elettronica certificata non necomporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in"estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultatodella conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopolegale” (Cass. civ., sez. un., 18/04/2016, n. 7665); “la notificazione amezzo pec sarebbe nulla perché - in violazione della L. n. 53 del 1994, art.3-bis, comma 4, - nell'oggetto non era riportata la dicitura "notifica aisensi della L. n. 53 del 1994". la censura è infondata. Infatti, l'irritualitàdella notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata nonne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto ilrisultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento delloscopo legale” (Cass. civ., sez. III, 12/05/2020, n. 8815).Tuttavia, nel presente caso, la comunicazione via pec del 27/3/2017,oltre a non possedere la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53del 1994», non possiede proprio i requisiti fondamentali per poter esserecompresa e interpretata quale notificazione di una sentenza, perchéconsiste in un invito a mettersi in contatto con il procuratore scrivente peril pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale, al quale invito èstata allegata una copia semplice e priva di conformità della sentenza diNumero registro generale 2962/2022Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 20275/2026Data pubblicazione 17/06/2026primo grado, senza l’allegazione della relazione di notificazione daeffettuarsi con documento informatico con firma digitale (co. 5 art. 3 biscitato: “5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato almessaggio di posta elettronica certificata”).Si ritiene, quindi, che la notifica non avesse raggiunto il suo scopo,perché la comunicazione del 27/3/2017 non ha un contenuto univoco, noncontiene quel minimo di requisiti che consenta di identificarla senza dubbiquale notifica della sentenza, idonea a far decorrere il termine perl’impugnazione, e non quale mera richiesta di pagamento delle speseprocessuali (con allegata copia semplice della sentenza allo scopo diindicare la somma dovuta).In tal senso la più recente giurisprudenza di questa Corte: “In caso dinotifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini delladecorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur nonessendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia uncontenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatariospecifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche,in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazionetecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando taleprincipio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che avevaritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la suaproposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore,chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, avevaallegato il testo della sentenza di primo grado)” (Cass. civ., sez. II,1/08/2023, n. 23396).2) Il ricorso va accolto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.Numero registro generale 2962/2022Numero sezionale 2606/2026Numero di raccolta generale 20275/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]