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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 25228/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7557-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleriadella Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanzadella CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata negata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato.

La Corte di Appello di Roma accoglieva l’opposizione, compensando le spese del giudizio di opposizione, e la decisione veniva cassata in relazione a tale ultima statuizione.

In sede di rinvio, la Corte di Appello liquidava il compenso operando la dimidiazione prevista dall’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 e la decisione veniva impugnata per revocazione, in relazione all’errore di percezione consistente nell’aver presupposto che al giudizio di rinvio si applicasse la riduzione prevista in materia di liquidazione del compenso spettante alla parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello accoglieva l’istanza di revocazione, eliminando la dimidiazione erroneamente applicata, ma compensava le spese del giudizio di revocazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di revocazione, senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione.

La censura è fondata.La Corte di Appello ha compensato le spese del giudizio di revocazione senza alcuna motivazione, pur avendo accolto integralmente le domande della parte istante.

La deroga al principio generale di soccombenza impone al giudice di merito di motivare la propria scelta, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “In materia di spese processuali lacompensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nellamotivazione della sentenza ” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 , Rv. 663746; conf.

Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 , Rv. 670803).

Poiché nella specie non vi è alcuna traccia, nella motivazione della sentenza della Corte distrettuale, dei motivi per cui la stessa ha optato per la compensazione delle spese, la statuizione va cassata.

Il giudice del rinvio dovrà dunque riesaminare la questione, in punto spese, accertando se si possano configurare, o meno, i presupposti per operare la compensazione, totale o parziale, delle stesse, e ciò sia con riferimento al giudizio di revocazione, che al presente giudizio di legittimità, che,ovviamente, al giudizio di rinvio.

Il ricorso va quindi accolt o, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata erinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corteaccoglie il ricorso , c assa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7557-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleriadella Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanzadella CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata negata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato. La Corte di Appello di Roma accoglieva l’opposizione, compensando le spese del giudizio di opposizione, e la decisione veniva cassata in relazione a tale ultima statuizione. In sede di rinvio, la Corte di Appello liquidava il compenso operando la dimidiazione prevista dall’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 e la decisione veniva impugnata per revocazione, in relazione all’errore di percezione consistente nell’aver presupposto che al giudizio di rinvio si applicasse la riduzione prevista in materia di liquidazione del compenso spettante alla parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello accoglieva l’istanza di revocazione, eliminando la dimidiazione erroneamente applicata, ma compensava le spese del giudizio di revocazione. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo , il ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di revocazione, senza fornire alcuna motivazione a sostegno di tale decisione. La censura è fondata.La Corte di Appello ha compensato le spese del giudizio di revocazione senza alcuna motivazione, pur avendo accolto integralmente le domande della parte istante. La deroga al principio generale di soccombenza impone al giudice di merito di motivare la propria scelta, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “In materia di spese processuali lacompensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nellamotivazione della sentenza ” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 , Rv. 663746; conf. Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 , Rv. 670803). Poiché nella specie non vi è alcuna traccia, nella motivazione della sentenza della Corte distrettuale, dei motivi per cui la stessa ha optato per la compensazione delle spese, la statuizione va cassata. Il giudice del rinvio dovrà dunque riesaminare la questione, in punto spese, accertando se si possano configurare, o meno, i presupposti per operare la compensazione, totale o parziale, delle stesse, e ciò sia con riferimento al giudizio di revocazione, che al presente giudizio di legittimità, che,ovviamente, al giudizio di rinvio. Il ricorso va quindi accolt o, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata erinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso , c assa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 25228/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris