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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18976/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 2/RG 35288 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe- che lo ha condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali- lamentando l'omessa motivazione nonostante l'eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

I Giudici del merito, con motivazione succinta ma congrua, hanno non illogicamente esposto le ragioni poste a fondamento delle valutazioni inerenti al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, i.e. alla individuazione della pena base, agli aumenti disposti a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sono stati, infatti, valutati la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti, anche specifici, nonché la oggettiva gravità dei fatti, considerato che si trattò di una resistenza "particolarmente allarmante" in conseguenza della quale i due agenti di Pg riportarono lesioni come certificate in atti (pagg. 2 e 3 della sentenza).

Peraltro, è il caso di rilevare che gli aumenti a titolo di continuazione, fissati in mesi uno e 15 giorni di reclusione per il reato sub 2) e in 15 giorni di reclusione per il reato sub 4), - di cui il ricorrente si duole - sono contenuti, di guisa che l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante il richiamo alla congruità della pena ex art. 133 cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 2/RG 35288 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe- che lo ha condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali- lamentando l'omessa motivazione nonostante l'eccessività degli aumenti disposti a titolo di continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. I Giudici del merito, con motivazione succinta ma congrua, hanno non illogicamente esposto le ragioni poste a fondamento delle valutazioni inerenti al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, i.e. alla individuazione della pena base, agli aumenti disposti a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sono stati, infatti, valutati la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti, anche specifici, nonché la oggettiva gravità dei fatti, considerato che si trattò di una resistenza "particolarmente allarmante" in conseguenza della quale i due agenti di Pg riportarono lesioni come certificate in atti (pagg. 2 e 3 della sentenza). Peraltro, è il caso di rilevare che gli aumenti a titolo di continuazione, fissati in mesi uno e 15 giorni di reclusione per il reato sub 2) e in 15 giorni di reclusione per il reato sub 4), - di cui il ricorrente si duole - sono contenuti, di guisa che l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante il richiamo alla congruità della pena ex art. 133 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18976/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris