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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01208/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21985/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiAngelo Chiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente– controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente –ricorrente incidentale nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma, rappresentato dagli avv.tiAntonino Sgroi, Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. resistente con procura avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 213/2024 pubblicata in data 15/04/2024, n.r.g. 16/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: settore bancario - quadro direttivo - accertamento - elevata responsabilità funzionale [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente della Cassa dei Risparmi di Forlì (poi confluita in [OSCURATO:PERSONA] spa), inquadrata come impiegata di grado I “capo ufficio”, poi dal 1999 come impiegata 3^ area professionale – 4^ livello.

Deduceva che da giugno 1998 a novembre 2006 aveva svolto mansioni proprie di funzionario ai sensi del CCNL casse di Risparmio del 1995 e, successivamente, mansioni proprie di quadro direttivo ai sensi del CCNL aziende di credito del 1999, 2005, 2007, 2012 e2012.

Pertanto adìva il Tribunale di Ravenna per ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da giugno 1998, la condanna della datrice di lavoro ad inquadrarla nella categoria di quadro direttivo di 4^ livello (o in subordine di 3^, 2^ o 1^ livello) da giugno 1998 e a pagarle le conseguenti differenze retributive non prescritte, pari alla data del 31/01/2019 alla somma di euro 1.148.805,60, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.

Il ricorso veniva notificato anche all’INPS. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali, espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale riconosceva che l’attività svolta dalla ricorrente (gestione degli strumenti derivati in tutti i relativi aspetti, ad eccezione della firma finale) rientrava nella declaratoria di quadro direttivo contenuta sin dal 1999 nel CCNL aziende di credito, ma dichiarava prescritto il diritto all’attribuzione della qualifica di funzionario in relazione al CCNL per i dipendenti delle Casse di Risparmio sino al 2000 (qualifica che sarebbe stata utile all’acquisizione automatica della categoria di quadro direttivo ai sensi del successivo CCNL), dichiarava irrilevante la successiva privazione delle mansioni o il demansionamento, condannava la banca al pagamento di euro 74.040,20 a titolo di differenze retributive, euro 3.987,50 a titolo di differenza sul t.f.r. da pagare al momento della estinzione del rapporto di lavoro, euro 3.147,11 a titolo di differenze di accantonamento al fondo Previp, euro 814,56 a titolo di differenze di accantonamento al fondo pensione a contribuzione definitiva del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; condannava altresì la banca a pagare all’INPS le differenze contributive pari alla somma di euro 22.088,28. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame principale interposto dalla banca e quello separatamente proposto dalla lavoratrice, poi riunito e convertito in gravame incidentale, e compensava le spese di quel grado.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la tesi della lavoratrice, secondo cui la banca aveva adottato il nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL aziende di credito del 1999 soltanto a novembre 2001, sicché la sua lettera raccomandata di aprile 2011 era idonea ad interrompere la prescrizione decennale del diritto alla qualifica superiore, non può essere condivisa; b) va infatti rilevato che ai sensi dell’art. 66, co. 10, CCNL aziende di credito (ABI) del 1999, prevedeva che l’applicazione della nuova disciplina dovesse avvenire entro il 31/12/2000, sicché la possibilità delle aziende di differire l’adozione dei nuovi parametri di inquadramento –accordata dall’art. 66, co. 11, “fino alla data prevista aziendalmente per la applicazione del nuovo sistema” –comunque non poteva consentire loro di adottare il nuovo modello di classificazione successivamente al 31/12/2000, modello che necessariamente doveva essere introdotto entro quella data; c) dunque quella data del 31/12/2000 e il relativo modello di inquadramento rappresentavano il punto di riferimento delle eventuali rivendicazioni del dipendente, nonché del ragionamento trifasico demandato al giudice in tema di riconoscimento del diritto all’inquadramento in livello o qualifica superiori, operazione che non può essere ostacolata dalla tardiva adesione datoriale al nuovo modello di classificazione del personale, illegittima se protratta oltre quel termine chiaramente individuato dalle parti sociali; d) ne consegue che al momento della prima rivendicazione della lavoratrice, risalente al 18/04/2011, era decorso il decennio e, quindi, era precluso al Tribunale l’accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria funzionariale, perché ormai estinto per intervenuta prescrizione; e) come ulteriore conseguenza è venuta meno la possibilità di fare questione di acquisizione automatica poi della qualifica di quadro direttivo ai sensi del successivo CCNL (ai sensi dell’art. 66 CCNL del 1999 a coloro che erano inquadrato quali funzionari di2^ e 3^ grado ai sensi del CCNL Casse di Risparmio veniva riconosciuto il passaggio diretto a quadro direttivo di 3^ o 4^ livello, mentre i funzionari di 1^ grado divenivano dirigenti); f) in ogni caso non sono univoci i dati che la Zanoni pretende di ricavare dai prospetti paga dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2001, che recavano ancora l’inquadramento ACRI come capo ufficio (C.U.), e da quella di novembre 2001, che invece recava l’indicazione del nuovo inquadramento ex [OSCURATO:PERSONA] “3AP4L”; g) al riguardo [OSCURATO:PERSONA] spa ha fornito una serie di dati contabili dai quali emerge inequivocabilmente che il muovo CCNL, con il connesso sistema di inquadramento, era applicato ben prima di novembre 2001 ed esattamente almeno da dicembre 1999; h) quindi l’arco temporale di riferimento è soltanto il decennio anteriore al 18/04/2011; i) il primo motivo di gravame della banca è infondato, dal momento che essa nega la riferibilità delle mansioni svolte dall’interessata in quel periodo alla figura del quadro direttivo in base ad una considerazione atomistica ed isolata degli elementi descrittivi, che costituiscono la declaratoria contrattuale, laddove è necessaria invece una lettura complessiva, come suggerito da Cass. n. 1181/2017 (citata dalla stessa banca appellante principale), che individua il fulcro della professionalità del quadro direttivo nell’autonomia decisionale riconosciutagli nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, da esercitarsi nell’ambito delle direttive di massima ricevute, con correlata responsabilità; j) riprendendo le valutazioni del Tribunale, i testi escussi (Portolani e Bianchi) hanno fornito riscontri utili a dimostrare che la Zannoni possedeva autonomia decisionale nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, nell’ambito delle direttive di massima ricevute, con correlata responsabilità; k) non rileva che alla Zannoni non spettasse di apporre la sottoscrizione finale sull’operazione, poiché la presenza di poteri negoziali nei confronti di terzi non è un elemento necessario fra le attribuzioni del quadro direttivo; l) anche il secondo motivo di appello della banca – relativo alla mancata considerazione della diversità dei quattro livelli in cui è articolata la figura del quadro direttivo –è infondato; m)se è vero che l’inquadramento nella categoria dei quadri direttivi segue un criterio mansionistico, è altresì vero che la stessa disciplina collettiva (art. 66) distingue i quattro livelli retributivi e ne regola l’assegnazione attribuendo rilevanza non solo ai compiti assegnati, ma anche alle dimensioni dell’organizzazione e della struttura in cui gli stessi sono svolti; n) pertanto, contrariamente all’assunto della banca, il criterio distintivo fra i vari livelli retributivi non è fondato solo sulla complessità o sulla difficoltà dei compiti svolti e sui risultati conseguiti, quanto anche in senso significativo sulla caratteristiche e sulla fisionomia dell’organizzazione in cui l’attività è svolta; o) l’ulteriore doglianza della banca è inammissibile, perché il Tribunale si è limitato ad affermare che il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria superiore non potrebbe essere messo in discussione dall’assegnazione di mansioni di livello inferiore, restando intatto il credito retributivo, nell’assenza di doglianze fondate su un demansionamento; p) è infondato anche il motivo di appello incidentale, con cui la lavoratrice lamenta l’omessa statuizione sul danno pensionistico, nonostante il Tribunale avesse affidato al consulente tecnico d’ufficio anche il compito di calcolarlo; q) va infatti rilevato che dal ricorso di primo grado si evince che l’interessata ha formulato la domanda sulla base dell’art. 2116 c.c.; r) al riguardo Cass. n. 15947/2021 ha affermato che il presupposto dell’azione risarcitoria è costituito dall’intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l’intervenuta prescrizione del credito contributivo, ed il c.t.u. ha accertato che il pensionamento per anzianità si avrà al 1^ ottobre 2026, sicché il rigetto di tale domanda va condiviso; s) la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a duemotivi.

6. l’INPS ha depositato procura. 6.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 7.-Le parti – eccetto l’INPS – hanno depositato memoria. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la banca ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 66 CCNL del credito del 1999, 2103 c.c., nonché 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale, nell’individuare la figura del quadro direttivo, disatteso il prioritario canone dell’interpretazione letterale ed omesso il c.d. procedimento trifasico, non prendendo in alcuna considerazione le mansioni proprie della qualifica impiegatizia di appartenenzadella Zannoni.

Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.

In primo luogoil procedimento trifasico, per quanto evidenziato dai Giudici d’appello, erastato già compiuto dal Tribunale, sicché ai giudici del gravame di merito era richiesto di verificare se l’esito di quel procedimento fosse corretto oppure no alla luce della categoria rivendicata.

Tale operazione è stata compiuta.

E’ condivisibile la interpretazione della norma collettiva operata dalla Corte di appello la quale risulta conforme, quanto alla individuazione del l “fulcro” delle mansioni proprie del quadro direttivonell’ambito del contratto collettivo in scrutinio, a precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 1181/2017) , espressamente citato e ampiamente riportato nella sentenza impugnata, nonché invocato a suo tempo dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] spa nel suo appello principale.

L’esame dei vari elementi descritti dalla clausola contrattual-collettiva, secondo una lettura unitaria e complessiva consente di identificare in via di sintesi un “fulcro” fondamentale, rispetto al quale verificare gli esiti dell’istruttoria testimoniale.

E della necessità di una “lettura complessiva” dà espressamente atto anche il precedente di questa Corte di legittimità (Cass.n. 1181cit.), riportata anche dalla banca ricorrente (v. ricorso per cassazione , p. 18).

Infine, la censura di aver ridotto tutto il ragionamento alla ricerca della “autonomia decisionale”, trascurando la “elevata responsabilità funzionale”, è infondata in re lazione all’art. 66 CCNL perché – come si evince dalla sua formulazione letterale –nella descrizione della declaratoria le parti sociali, in relazione all’esercizio di poteri negoziali nei confronti dei terzi, hanno adoperato il predicato verbale “possono” (“… Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’azienda …”).

Quindi i poterinegoziali possono arricchire la categoria del quadro, ma non ne costituiscono elemento essenziale ed imprescindibile, come infondatamente assume la banca ricorrente.

Ne consegue che il convincimento dei Giudici d’appello, secondo cui la mancanza di poteri negoziali verso terzi non inficiava l’accertamento degli altri elementi costitutivi della categoria rivendicata e quindi la sua spettanza, è conforme a diritto.

Al riguardo, proprio in relazione all’art. 66 CCNL del 1999 questa Corte ha già affermato che «l'espressione è chiara e coerente con le altre disposizioni, né tale chiarezza e coerenza appaiono scalfite dalle tesi della ricorrente, giacche anche a voler sostenere che con l'uso di tale verbo le parti abbiano voluto far riferimento alla "idoneità", ovvero alla "capacità" del quadro di esercitare poteri negoziali nei confronti dei terzi, ciò non significa che tali poteri — che pur possono essere attribuiti, come si desume dall'espressione "possono prevedere" — siano imprescindibili per l'inquadramento d el lavoratore nella qualifica in esame»(Cass. 21/10/2015, n. 21431, p. 5 della motivazione).

Quanto agli altri elementi, la Corte territoriale ha dato atto dell’esito positivo dell’accertamento compiuto in concreto, con un apprezzamento di fatto e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 66 CCNL del credito del 1999, 2103 c.c., nonché 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale fatto discendere dalla ritenuta autonomia decisionale della Zannoni la correlata responsabilità, omettendo di accertare la sussistenza anche di “elevate responsabilità funzionali”, in realtà escluse dal fatto che la responsabilità finale delle operazioni seguite dalla Zannoni gravava sui suoi superiori.

Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile.

E’ infondato l’addebito principale alla Corte territorialein quanto vi è stato espresso accertamento di elevate responsabilità funzionali.

Nella sentenza impugnata infatti si legge: “… La gestione completa dello strumento derivato, con esercizio evidente di autonomia decisionale nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, nell’ambito delle direttive di massima ricevute, con la correlata responsabilità, risulta poi dal contenuto del capitolo di prova q) …, confermato dalla teste Bianchi, restando al Portolani il compito della sola ratifica finale” (v. sentenza impugnata, p. 15, secondo cpv.); “… I due testi, infine hanno confermato … il ruolo della lavoratrice nell’elaborare il contenuto dell’operazione” (v. sentenza impugnata, p. 16, primo cpv.).

Il motivo è poi inammissibile, perché non si confronta con quella parte della motivazione, in cui i Giudici d’appello hanno affermato che nessuna rilevanza poteva avere la circostanza secondo cui alla Zannoni non spettasse di apporre la sottoscrizione finale sull’operazione, poiché la presenza di poteri negoziali nei confronti di terzi non è un elemento necessario fra le attribuzioni del quadro direttivo.

Il motivo è altresì inammissibile perché affetto dal vizio intrinseco della non concludenza, posto che il fatto che la responsabilità finale, mediante l’apposizione della firma, gravasse sui superiori della Zannoni non esclude di per sé –né sul piano logico, né su quello giuridico – la sussistenza dell a sua elevata responsabilità funzionale, che attiene al rapporto di lavoro con la banca datrice di lavoro e non al rapporto giuridico costituito con il terzo a seguito di quell’operazione da lei integralmente gestita.

N é la ricorrente si premura si spiegare e dimostrare come e perché, sul piano della declaratoria del quadro direttivo, l’elevata responsabilità funzionale (quale elemento costitutivo della categoria rivendicata) comport erebbe necessariamente l’assunzione della responsabilità finale dell’operazione mediante l’apposizione della propria sottoscrizione.

Sono infine inammissibili tutte le altre censure, con cui si critica il convincimento della Corte d’appello circa la ritenuta sussistente prova dell’elevato contenuto professionale e della comprovata esperienza maturata dalla Zannoni (v. ricorsoper cassazione , p. 24).

Trattasi, invero, di attività valutative riservate al giudice di merito nell’ambito della formazione del proprio libero convincimento e, come tali, insindacabili in sede di legittimità laddove –come nella specie – congruamente motivate.

RICORSO INCIDENTALE 3.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la Zannoni lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2935 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di far decorrere il termine di prescrizione solo dal momento della sua piena ed ufficiale conoscenza dell’inadempimento datoriale circa l’inquadramento contrattuale dovuto.

Il motivo è inammissibile in primo luogo per la novità della questione introdotta, su cui la Corte territoriale tace, né la Zannoni indica in quale atto o fase processuale l’abbia sollevata.

Il motivo è altresì inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con quella parte della motivazione, con cui la Corte territoriale ha evidenziato che il termine ultimo per l’adeguamento delle Casse di Risparmio al nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del 1999 , era il 31/12/2000 per una precisa scelta delle parti sociali, sicché il diritto all’inquadramento nella categoria superiore diveniva già esercitabile dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente tardività dell’atto interruttivo di aprile 2011. 4.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1375 e 2099 c.c., nonché 36 Cost. per avere la Corte territoriale negato il suo diritto all’inquadramento nel più alto livello retributivo (il 4^) della categoria dei quadri direttivi.

Il motivo deve essere respinto.

Premessa la genericità della critica formulata alla ricostruzione operata dalla Corte di merito in punto di necessità dell’individuazione ad opera delle parti collettive della fisionomia e dello sviluppo professionale dei quadri, ed al fatto che la disciplina collettiva mostra di attribuire specifica rilevanza anche alle caratteristiche e alle dimensioni della struttura nell’ambito della quale il quadro direttivo svolge le proprie mansioni ( sentenza, pag. 18) le censure articolate non si confrontano in modo argomentato con l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale e “la prospettazione dell’appellante incidentale è inadeguata allo scopo” (v. sentenza impugnata, p. 20), anche con riguardo all’art. 36 Cost.. 5.-La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del presente giudizio di legittimità.Non si fa luogo al regolamento delle spese nei confronti dell’INPS che si è limitato a depositare procura.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale e di quella incidentale , de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21985/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiAngelo Chiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente– controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente –ricorrente incidentale nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, Roma, rappresentato dagli avv.tiAntonino Sgroi, Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. resistente con procura avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bolognan. 213/2024 pubblicata in data 15/04/2024, n.r.g. 16/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: settore bancario - quadro direttivo - accertamento - elevata responsabilità funzionale [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente della Cassa dei Risparmi di Forlì (poi confluita in [OSCURATO:PERSONA] spa), inquadrata come impiegata di grado I “capo ufficio”, poi dal 1999 come impiegata 3^ area professionale – 4^ livello. Deduceva che da giugno 1998 a novembre 2006 aveva svolto mansioni proprie di funzionario ai sensi del CCNL casse di Risparmio del 1995 e, successivamente, mansioni proprie di quadro direttivo ai sensi del CCNL aziende di credito del 1999, 2005, 2007, 2012 e2012. Pertanto adìva il Tribunale di Ravenna per ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori da giugno 1998, la condanna della datrice di lavoro ad inquadrarla nella categoria di quadro direttivo di 4^ livello (o in subordine di 3^, 2^ o 1^ livello) da giugno 1998 e a pagarle le conseguenti differenze retributive non prescritte, pari alla data del 31/01/2019 alla somma di euro 1.148.805,60, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali. Il ricorso veniva notificato anche all’INPS. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali, espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale riconosceva che l’attività svolta dalla ricorrente (gestione degli strumenti derivati in tutti i relativi aspetti, ad eccezione della firma finale) rientrava nella declaratoria di quadro direttivo contenuta sin dal 1999 nel CCNL aziende di credito, ma dichiarava prescritto il diritto all’attribuzione della qualifica di funzionario in relazione al CCNL per i dipendenti delle Casse di Risparmio sino al 2000 (qualifica che sarebbe stata utile all’acquisizione automatica della categoria di quadro direttivo ai sensi del successivo CCNL), dichiarava irrilevante la successiva privazione delle mansioni o il demansionamento, condannava la banca al pagamento di euro 74.040,20 a titolo di differenze retributive, euro 3.987,50 a titolo di differenza sul t.f.r. da pagare al momento della estinzione del rapporto di lavoro, euro 3.147,11 a titolo di differenze di accantonamento al fondo Previp, euro 814,56 a titolo di differenze di accantonamento al fondo pensione a contribuzione definitiva del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; condannava altresì la banca a pagare all’INPS le differenze contributive pari alla somma di euro 22.088,28. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame principale interposto dalla banca e quello separatamente proposto dalla lavoratrice, poi riunito e convertito in gravame incidentale, e compensava le spese di quel grado. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) la tesi della lavoratrice, secondo cui la banca aveva adottato il nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL aziende di credito del 1999 soltanto a novembre 2001, sicché la sua lettera raccomandata di aprile 2011 era idonea ad interrompere la prescrizione decennale del diritto alla qualifica superiore, non può essere condivisa; b) va infatti rilevato che ai sensi dell’art. 66, co. 10, CCNL aziende di credito (ABI) del 1999, prevedeva che l’applicazione della nuova disciplina dovesse avvenire entro il 31/12/2000, sicché la possibilità delle aziende di differire l’adozione dei nuovi parametri di inquadramento –accordata dall’art. 66, co. 11, “fino alla data prevista aziendalmente per la applicazione del nuovo sistema” –comunque non poteva consentire loro di adottare il nuovo modello di classificazione successivamente al 31/12/2000, modello che necessariamente doveva essere introdotto entro quella data; c) dunque quella data del 31/12/2000 e il relativo modello di inquadramento rappresentavano il punto di riferimento delle eventuali rivendicazioni del dipendente, nonché del ragionamento trifasico demandato al giudice in tema di riconoscimento del diritto all’inquadramento in livello o qualifica superiori, operazione che non può essere ostacolata dalla tardiva adesione datoriale al nuovo modello di classificazione del personale, illegittima se protratta oltre quel termine chiaramente individuato dalle parti sociali; d) ne consegue che al momento della prima rivendicazione della lavoratrice, risalente al 18/04/2011, era decorso il decennio e, quindi, era precluso al Tribunale l’accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria funzionariale, perché ormai estinto per intervenuta prescrizione; e) come ulteriore conseguenza è venuta meno la possibilità di fare questione di acquisizione automatica poi della qualifica di quadro direttivo ai sensi del successivo CCNL (ai sensi dell’art. 66 CCNL del 1999 a coloro che erano inquadrato quali funzionari di2^ e 3^ grado ai sensi del CCNL Casse di Risparmio veniva riconosciuto il passaggio diretto a quadro direttivo di 3^ o 4^ livello, mentre i funzionari di 1^ grado divenivano dirigenti); f) in ogni caso non sono univoci i dati che la Zanoni pretende di ricavare dai prospetti paga dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2001, che recavano ancora l’inquadramento ACRI come capo ufficio (C.U.), e da quella di novembre 2001, che invece recava l’indicazione del nuovo inquadramento ex [OSCURATO:PERSONA] “3AP4L”; g) al riguardo [OSCURATO:PERSONA] spa ha fornito una serie di dati contabili dai quali emerge inequivocabilmente che il muovo CCNL, con il connesso sistema di inquadramento, era applicato ben prima di novembre 2001 ed esattamente almeno da dicembre 1999; h) quindi l’arco temporale di riferimento è soltanto il decennio anteriore al 18/04/2011; i) il primo motivo di gravame della banca è infondato, dal momento che essa nega la riferibilità delle mansioni svolte dall’interessata in quel periodo alla figura del quadro direttivo in base ad una considerazione atomistica ed isolata degli elementi descrittivi, che costituiscono la declaratoria contrattuale, laddove è necessaria invece una lettura complessiva, come suggerito da Cass. n. 1181/2017 (citata dalla stessa banca appellante principale), che individua il fulcro della professionalità del quadro direttivo nell’autonomia decisionale riconosciutagli nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, da esercitarsi nell’ambito delle direttive di massima ricevute, con correlata responsabilità; j) riprendendo le valutazioni del Tribunale, i testi escussi (Portolani e Bianchi) hanno fornito riscontri utili a dimostrare che la Zannoni possedeva autonomia decisionale nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, nell’ambito delle direttive di massima ricevute, con correlata responsabilità; k) non rileva che alla Zannoni non spettasse di apporre la sottoscrizione finale sull’operazione, poiché la presenza di poteri negoziali nei confronti di terzi non è un elemento necessario fra le attribuzioni del quadro direttivo; l) anche il secondo motivo di appello della banca – relativo alla mancata considerazione della diversità dei quattro livelli in cui è articolata la figura del quadro direttivo –è infondato; m)se è vero che l’inquadramento nella categoria dei quadri direttivi segue un criterio mansionistico, è altresì vero che la stessa disciplina collettiva (art. 66) distingue i quattro livelli retributivi e ne regola l’assegnazione attribuendo rilevanza non solo ai compiti assegnati, ma anche alle dimensioni dell’organizzazione e della struttura in cui gli stessi sono svolti; n) pertanto, contrariamente all’assunto della banca, il criterio distintivo fra i vari livelli retributivi non è fondato solo sulla complessità o sulla difficoltà dei compiti svolti e sui risultati conseguiti, quanto anche in senso significativo sulla caratteristiche e sulla fisionomia dell’organizzazione in cui l’attività è svolta; o) l’ulteriore doglianza della banca è inammissibile, perché il Tribunale si è limitato ad affermare che il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria superiore non potrebbe essere messo in discussione dall’assegnazione di mansioni di livello inferiore, restando intatto il credito retributivo, nell’assenza di doglianze fondate su un demansionamento; p) è infondato anche il motivo di appello incidentale, con cui la lavoratrice lamenta l’omessa statuizione sul danno pensionistico, nonostante il Tribunale avesse affidato al consulente tecnico d’ufficio anche il compito di calcolarlo; q) va infatti rilevato che dal ricorso di primo grado si evince che l’interessata ha formulato la domanda sulla base dell’art. 2116 c.c.; r) al riguardo Cass. n. 15947/2021 ha affermato che il presupposto dell’azione risarcitoria è costituito dall’intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l’intervenuta prescrizione del credito contributivo, ed il c.t.u. ha accertato che il pensionamento per anzianità si avrà al 1^ ottobre 2026, sicché il rigetto di tale domanda va condiviso; s) la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a duemotivi. 6. l’INPS ha depositato procura. 6.-[OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 7.-Le parti – eccetto l’INPS – hanno depositato memoria. 8.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la banca ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 66 CCNL del credito del 1999, 2103 c.c., nonché 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale, nell’individuare la figura del quadro direttivo, disatteso il prioritario canone dell’interpretazione letterale ed omesso il c.d. procedimento trifasico, non prendendo in alcuna considerazione le mansioni proprie della qualifica impiegatizia di appartenenzadella Zannoni. Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato. In primo luogoil procedimento trifasico, per quanto evidenziato dai Giudici d’appello, erastato già compiuto dal Tribunale, sicché ai giudici del gravame di merito era richiesto di verificare se l’esito di quel procedimento fosse corretto oppure no alla luce della categoria rivendicata. Tale operazione è stata compiuta. E’ condivisibile la interpretazione della norma collettiva operata dalla Corte di appello la quale risulta conforme, quanto alla individuazione del l “fulcro” delle mansioni proprie del quadro direttivonell’ambito del contratto collettivo in scrutinio, a precedente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 1181/2017) , espressamente citato e ampiamente riportato nella sentenza impugnata, nonché invocato a suo tempo dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] spa nel suo appello principale. L’esame dei vari elementi descritti dalla clausola contrattual-collettiva, secondo una lettura unitaria e complessiva consente di identificare in via di sintesi un “fulcro” fondamentale, rispetto al quale verificare gli esiti dell’istruttoria testimoniale. E della necessità di una “lettura complessiva” dà espressamente atto anche il precedente di questa Corte di legittimità (Cass.n. 1181cit.), riportata anche dalla banca ricorrente (v. ricorso per cassazione , p. 18). Infine, la censura di aver ridotto tutto il ragionamento alla ricerca della “autonomia decisionale”, trascurando la “elevata responsabilità funzionale”, è infondata in re lazione all’art. 66 CCNL perché – come si evince dalla sua formulazione letterale –nella descrizione della declaratoria le parti sociali, in relazione all’esercizio di poteri negoziali nei confronti dei terzi, hanno adoperato il predicato verbale “possono” (“… Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’azienda …”). Quindi i poterinegoziali possono arricchire la categoria del quadro, ma non ne costituiscono elemento essenziale ed imprescindibile, come infondatamente assume la banca ricorrente. Ne consegue che il convincimento dei Giudici d’appello, secondo cui la mancanza di poteri negoziali verso terzi non inficiava l’accertamento degli altri elementi costitutivi della categoria rivendicata e quindi la sua spettanza, è conforme a diritto. Al riguardo, proprio in relazione all’art. 66 CCNL del 1999 questa Corte ha già affermato che «l'espressione è chiara e coerente con le altre disposizioni, né tale chiarezza e coerenza appaiono scalfite dalle tesi della ricorrente, giacche anche a voler sostenere che con l'uso di tale verbo le parti abbiano voluto far riferimento alla "idoneità", ovvero alla "capacità" del quadro di esercitare poteri negoziali nei confronti dei terzi, ciò non significa che tali poteri — che pur possono essere attribuiti, come si desume dall'espressione "possono prevedere" — siano imprescindibili per l'inquadramento d el lavoratore nella qualifica in esame»(Cass. 21/10/2015, n. 21431, p. 5 della motivazione). Quanto agli altri elementi, la Corte territoriale ha dato atto dell’esito positivo dell’accertamento compiuto in concreto, con un apprezzamento di fatto e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 66 CCNL del credito del 1999, 2103 c.c., nonché 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale fatto discendere dalla ritenuta autonomia decisionale della Zannoni la correlata responsabilità, omettendo di accertare la sussistenza anche di “elevate responsabilità funzionali”, in realtà escluse dal fatto che la responsabilità finale delle operazioni seguite dalla Zannoni gravava sui suoi superiori. Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile. E’ infondato l’addebito principale alla Corte territorialein quanto vi è stato espresso accertamento di elevate responsabilità funzionali. Nella sentenza impugnata infatti si legge: “… La gestione completa dello strumento derivato, con esercizio evidente di autonomia decisionale nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, nell’ambito delle direttive di massima ricevute, con la correlata responsabilità, risulta poi dal contenuto del capitolo di prova q) …, confermato dalla teste Bianchi, restando al Portolani il compito della sola ratifica finale” (v. sentenza impugnata, p. 15, secondo cpv.); “… I due testi, infine hanno confermato … il ruolo della lavoratrice nell’elaborare il contenuto dell’operazione” (v. sentenza impugnata, p. 16, primo cpv.). Il motivo è poi inammissibile, perché non si confronta con quella parte della motivazione, in cui i Giudici d’appello hanno affermato che nessuna rilevanza poteva avere la circostanza secondo cui alla Zannoni non spettasse di apporre la sottoscrizione finale sull’operazione, poiché la presenza di poteri negoziali nei confronti di terzi non è un elemento necessario fra le attribuzioni del quadro direttivo. Il motivo è altresì inammissibile perché affetto dal vizio intrinseco della non concludenza, posto che il fatto che la responsabilità finale, mediante l’apposizione della firma, gravasse sui superiori della Zannoni non esclude di per sé –né sul piano logico, né su quello giuridico – la sussistenza dell a sua elevata responsabilità funzionale, che attiene al rapporto di lavoro con la banca datrice di lavoro e non al rapporto giuridico costituito con il terzo a seguito di quell’operazione da lei integralmente gestita. N é la ricorrente si premura si spiegare e dimostrare come e perché, sul piano della declaratoria del quadro direttivo, l’elevata responsabilità funzionale (quale elemento costitutivo della categoria rivendicata) comport erebbe necessariamente l’assunzione della responsabilità finale dell’operazione mediante l’apposizione della propria sottoscrizione. Sono infine inammissibili tutte le altre censure, con cui si critica il convincimento della Corte d’appello circa la ritenuta sussistente prova dell’elevato contenuto professionale e della comprovata esperienza maturata dalla Zannoni (v. ricorsoper cassazione , p. 24). Trattasi, invero, di attività valutative riservate al giudice di merito nell’ambito della formazione del proprio libero convincimento e, come tali, insindacabili in sede di legittimità laddove –come nella specie – congruamente motivate. RICORSO INCIDENTALE 3.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la Zannoni lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2935 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di far decorrere il termine di prescrizione solo dal momento della sua piena ed ufficiale conoscenza dell’inadempimento datoriale circa l’inquadramento contrattuale dovuto. Il motivo è inammissibile in primo luogo per la novità della questione introdotta, su cui la Corte territoriale tace, né la Zannoni indica in quale atto o fase processuale l’abbia sollevata. Il motivo è altresì inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con quella parte della motivazione, con cui la Corte territoriale ha evidenziato che il termine ultimo per l’adeguamento delle Casse di Risparmio al nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del 1999 , era il 31/12/2000 per una precisa scelta delle parti sociali, sicché il diritto all’inquadramento nella categoria superiore diveniva già esercitabile dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente tardività dell’atto interruttivo di aprile 2011. 4.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1375 e 2099 c.c., nonché 36 Cost. per avere la Corte territoriale negato il suo diritto all’inquadramento nel più alto livello retributivo (il 4^) della categoria dei quadri direttivi. Il motivo deve essere respinto. Premessa la genericità della critica formulata alla ricostruzione operata dalla Corte di merito in punto di necessità dell’individuazione ad opera delle parti collettive della fisionomia e dello sviluppo professionale dei quadri, ed al fatto che la disciplina collettiva mostra di attribuire specifica rilevanza anche alle caratteristiche e alle dimensioni della struttura nell’ambito della quale il quadro direttivo svolge le proprie mansioni ( sentenza, pag. 18) le censure articolate non si confrontano in modo argomentato con l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale e “la prospettazione dell’appellante incidentale è inadeguata allo scopo” (v. sentenza impugnata, p. 20), anche con riguardo all’art. 36 Cost.. 5.-La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del presente giudizio di legittimità.Non si fa luogo al regolamento delle spese nei confronti dell’INPS che si è limitato a depositare procura. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale e di quella incidentale , de
Sentenza Cassazione n. 01208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris