CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, che si riporta ai motivi del ricorso ed insiste nel suo accoglimento. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Potenza, nel confermare la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Pancrazio, in relazione ai delitti di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, e art. 217, comma secondo, I. fall., ha, in riforma della sentenza del Tribunale, ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi di ricorso. 2.1 Col primo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 2214 cod. civ. in relazione all'art. 217 I. fall. La Corte territoriale, ritenendo non sufficiente la documentazione depositata dal ricorrente in sede fallimentare, avrebbe arbitrariamente ampliato il catalogo della documentazione prevista dall'art. 2214, la cui tenuta risulta obbligatoria ex art. 217 I. fall. Inserendo in quel catalogo documenti quali «schede contabili, partitari, fatture di acquisto e vendita, nonché estratti conto bancari», i Giudici d'appello avrebbero violato il principio di tassatività, affermando la penale responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un'inammissibile analogia in malam partem. 2.2 Col secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione in relazione alla presunta condotta distrattiva ex art. 216, primo comma, nn. 1-2, I. fall. A tal proposito, la difesa sostiene che il credito da lavoro vantato dal ricorrente, in quanto socio-lavoratore della ditta «[OSCURATO:PERSONA] Cooperativa a.r.I.», fosse da considerare privilegiato rispetto ai crediti vantati da altri creditori della ditta. La Corte territoriale avrebbe disconosciuto, in modo del tutto assertivo, l'ipotesi della legittima compensazione derivante dal credito da lavoro, nonostante dagli atti fosse possibile ricavare tanto il regolare contratto di lavoro dell'[OSCURATO:PERSONA] quanto l'esistenza del credito, riportato nella contabilità societaria. La mancata prospettazione di argomenti utili a smentire la prova liberatoria, che la difesa ritiene di aver fornito sul punto mediante la consulenza di parte, renderebbe carente l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza. 3. Si dà atto che il difensore dell'imputato ha richiesto la trattazione orale del presente ricorso, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 e successive modifiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità di entrambi i motivi. 2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, incensurabile appare l'ordito motivazionale dell'impugnata sentenza relativamente all'interpretazione e applicazione al caso di specie dell'art. 2214 cod. civ., sulla cui base i Giudici di merito hanno fondato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato riguardo al delitto di bancarotta documentale semplice. Gioverà ricordare che l'omesso deposito di «partitari, fatture di acquisto e vendita» da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] è stato considerato decisivo, in entrambi i gradi di giudizio, ai fini della conferma dell'editto accusatorio. Nell'affermare che il riferimento operato dall'art. 217 I. fall. ai «libri contabili e le altre scritture obbligatorie (art. 2214 s. cod. civ.)» concerne «quelle disposizioni di legge» utili a «consentire una pacifica ricostruzione delle vicende dell'impresa», i Giudici di merito hanno inteso far riferimento all'art. 2214 cod. civ. nella sua interezza, dunque anche al secondo comma di tale disposizione, il cui disposto prevede l'obbligo, per l'imprenditore, di «tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e di conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite». Sulla falsariga di tali norme, questa Corte ha ritenuto che «l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ. (Sez. 5, n. 23621 del 11/04/2016, Poli, Rv. 267122 - 01, dove si è affermata la sussistenza del reato in relazione alla mancanza delle fatture relative ad un'annualità compresa nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento; v. anche Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269094 - 01: «l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa»: in tal occasione, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ai "mastrini" delle spese di cassa - che rappresentano l'andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione - irritualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento»). Questa Corte ha elaborato, nel corso del tempo, un'interpretazione rigorosa delle norme qui discusse, che ha tenuto in conto la natura di pura condotta del reato di bancarotta documentale semplice. Si è, non a caso, ritenuto che il mero inadempimento al precetto formale previsto dall'art. 2214 cod. civ. - integrante la norma penale prevista dall'art. 217 I. fall. - sia sufficiente a integrare gli estremi del reato in parola, anche quando non vi sia un danno per i creditori (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147-01, in cui si rinvia a Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro, Rv. 250407).Va inoltre considerato che l'incensurabilità dell'impugnata sentenza deriva anche dal rispetto del criterio, indicato da questa Corte (v. Sez. 5, n. 17426 del 13/03/2007, Ingegneri, Rv. 236640 - 01), secondo cui, «ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice documentale con riferimento anche alle «scritture di cui all'art. 2214, comma secondo, cod. civ. è necessario che siano specificamente individuate le scritture cui si riferiscono gli addebiti». Ciò che i Giudici di merito hanno appunto avuto cura di specificare (v. p. 2-3 dell'impugnata sentenza), riferendosi a «partitari, fatture di acquisto e vendita, ecc.». [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che i giudici d'Appello non abbiano affatto violato il principio di tassatività, come affermato dal ricorrente, fornendo, al contrario, una corretta interpretazione della legge - segnatamente, dell'art. 2214 cod. civ. e dell'art. 217, comma secondo, cod. civ. - suffragata da una consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1 Il secondo motivo è, del pari, aspecifico. Il ricorrente ha sostenuto del tutto assertivamente l'esistenza di un credito da lavoro, senza curarsi di provare il fondamento di tale presunto credito attraverso il rinvio a risultanze documentali. Condivisibile, pertanto, è il rilievo della Corte territoriale quanto alla natura congetturale della tesi difensiva, posta la mancanza di «qualsivoglia atto o documentazione utile (,(contratto di lavoro, busta paga, annotazione nel registro personale della Cooperativa, posizione assicurativVecc.) in grado di comprovare l'an e, in particolare, il quantum di tali crediti da lavoro dell'[OSCURATO:PERSONA], e/o di pretesi compensi, che dir si voglia, verso l'ente». Che le somme prelevate dal patrimonio della Cooperativa costituissero una compensazione di crediti da lavoro è argomento che i Giudici di merito hanno correttamente valutato quale tesi indimostrata, ravvisando, anzi, nel ricorso a quel meccanismo di drenaggio di somme dal patrimonio della Cooperativa, la causa dell'avvenuto svuotamento delle casse dell'azienda e del danno per i suoi creditori. Nel ritenere così provata la condotta distrattiva dell'imputato, sia dal punto di vista materiale che psicologico, la Corte territoriale ha fornito una decisione coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (cfr. Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, inammissibile il ricorso; alla pronuncia di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000).n's P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila