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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08306/2023

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a seguente .

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA(dato avviso allepaà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/2/2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del Tribunale di Modena a data 26/6/2019.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione, senza indicare motivi.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione segue anche alla radicale assenza di un qualunque contenuto.

4. Rilevato, infine, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il iere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente . ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA(dato avviso allepaà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/2/2022 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del Tribunale di Modena a data 26/6/2019. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione, senza indicare motivi. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 4. Rilevato che l'inammissibilità dell'impugnazione segue anche alla radicale assenza di un qualunque contenuto. 4. Rilevato, infine, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 Il iere estensore I
Sentenza Cassazione n. 08306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris