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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36645/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6593/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, Via I V Novembre n. 107 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1818/2020depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 6593/21R.G. con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Calabria rigettò l’ appell o propostodal contribuente avverso l a sentenz a n. 3512 /201 9 , con cui la C.T.P. di Cosenza aveva a sua volta rigettato il ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo, a dire del medesimo mai validamente notificato , avendo egli appreso della sua esistenza solo a seguito di estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione; [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustratida memoria; l’Agenzia delle Entrate ha depositato mero “atto di costituzione”, mentre AdER non ha resistito; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, difettandol’interesse a ricorrere ; [OSCURATO:PERSONA], ritenuto non sussistano i presupposti per la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetterne l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso –se del caso -in pubblica udienza; P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6593/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, Via I V Novembre n. 107 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1818/2020depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 6593/21R.G. con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Calabria rigettò l’ appell o propostodal contribuente avverso l a sentenz a n. 3512 /201 9 , con cui la C.T.P. di Cosenza aveva a sua volta rigettato il ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo, a dire del medesimo mai validamente notificato , avendo egli appreso della sua esistenza solo a seguito di estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione; [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustratida memoria; l’Agenzia delle Entrate ha depositato mero “atto di costituzione”, mentre AdER non ha resistito; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettandol’interesse a ricorrere ; [OSCURATO:PERSONA], ritenuto non sussistano i presupposti per la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetterne l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso –se del caso -in pubblica udienza; P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella cam
Sentenza Cassazione n. 36645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris