Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35186/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 gennaio 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - che censura la mancata riqualificazione del reato ascritto all'imputata nella fattispecie di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. - risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato come dagli elementi acquisiti nell'istruttoria, la cui valutazione è estranea al sindacato di legittimità, fosse emersa la responsabilità della prevenuta per il delitto di ricettazione, avendo questa, come si evince anche dalle sue dichiarazioni, ricevuto il titolo di credito da altri falsificato (non avendo realizzato lei stessa la falsificazione); Considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta per vizio di motivazione il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è anch'essa manifestamente infondata, avendone il secondo giudice a pagina 4 congruamente motivato l'esclusione sulla base della valutazione in termini di non speciale tenuità dell'importo dell'assegno ricettato e, dunque, del danno cagionato, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 gennaio 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso - che censura la mancata riqualificazione del reato ascritto all'imputata nella fattispecie di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. - risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato come dagli elementi acquisiti nell'istruttoria, la cui valutazione è estranea al sindacato di legittimità, fosse emersa la responsabilità della prevenuta per il delitto di ricettazione, avendo questa, come si evince anche dalle sue dichiarazioni, ricevuto il titolo di credito da altri falsificato (non avendo realizzato lei stessa la falsificazione); Considerato che la seconda doglianza, con cui si contesta per vizio di motivazione il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è anch'essa manifestamente infondata, avendone il secondo giudice a pagina 4 congruamente motivato l'esclusione sulla base della valutazione in termini di non speciale tenuità dell'importo dell'assegno ricettato e, dunque, del danno cagionato, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris