CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1978
Cassazione n. 34676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1978 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /Uk-9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di favoreggiamento personale è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le ragioni che facevano ritenere esistente sia la materialità del reato, avendo ospitato per tre giorni un soggetto latitante, sia la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo ammesso di sapere che lo stesso fosse attinto da misura custodiale in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in considerazione del clamore della notizia; rilevato che corretta risulta la quantificazione della pena avendo la decisione dato conto, dopo aver ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche, delle ragioni che consentivano di ritenere adeguata la loro equivalenza rispetto alla recidiva contestata, per la cui sussistenza ha ritenuto di apprezzare gli specifici reati in materia di armi e stupefacenti che sono risultati, con motivazione completa afferente il merito insindacabile in sede di legittimità, significativi - come il delitto in esame - di una contiguità con ambienti criminali tale da escludere che la ricaduta fosse meramente occasionale; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso