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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 23633/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 13/11/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata [OSCURATO:PERSONA].

Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01).

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estens re Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 13/11/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01). La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estens re Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris