CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29234/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 04/04/1983 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni due, mesi due di reclusione ed euro 16.666.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 291 bis, 291 ter comma 1, D.P.R. 43/73. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con la prima doglianza deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato lui ascritto. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio irrogato. È pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. Il ricorso è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589 c. 3 stesso codice. La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). Segue la sola condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente I T AT RIAu\1 ‹..;ANCE.LLEPenale qe.?-ione VI' 3 - AGO 2026