CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Salerno il 10.12.2021, in relazione ai reati di concorso in furto in luogo di privata dimora aggravato e utilizzo indebito della carta "Postepay evolution" intestata ad [OSCURATO:PERSONA]. L'indagata è accusata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di essersi impossessata del portafogli della vittima sottraendolo dalla borsa di costei, custodita in un locale privato del negozio di abbigliamento "OVSKids" da lei gestito, ove le complici si erano introdotte fingendosi interessate ad acquisti. 2. Propone ricorso l'indagata, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per i reati a lei contestati ed in particolare al suo riconoscimento come autrice del reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto prova di per sé certa l'individuazione della ricorrente da parte della polizia giudiziaria delegata alle indagini mediante fotogrammi tratti dalle immagini videoregistrate, posizionate all'interno dell'esercizio commerciale ove è avvenuto il furto, con una valutazione quasi fideistica di credibilità dell'agente di polizia giudiziaria, il quale ha dichiarato di conoscere personalmente l'indagata, poichè già gravata da "trascorsi giudiziari". Si è così dimenticato che l'individuazione fotografica mutua il suo valore indiziante dalla dichiarazione di colui il quale si dica certo dell'identificazione, sicchè è necessario un vaglio di attendibilità del testimone che non può essere bypassato fidandosi della sua "qualità", in quanto appartenente alle forze di polizia, come ha fatto invece il Riesame di Salerno, omettendo qualsiasi verifica al riguardo. Si segnala, inoltre, che i precedenti penali della ricorrente - così come quelli della sua complice - sono risalenti e tale circostanza sminuirebbe il valore del ricordo del testimone, poco vivido a distanza di anni. Infine, si rileva come non si sia proceduto a validare l'identificazione attraverso la sottoposizione di album fotosegnaletici alla persona derubata, ovvero ai gestori degli esercizi commerciali nei quali è stata indebitamente utilizzata la carta di credito. 3. Il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Le censure formulate dalla ricorrente sono formulate secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e riservate al giudice del merito, anche cautelare, oltre che manifestamente infondate. Costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione, infatti, ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976, che si richiama espressamente a Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, pronuncia fondamentale sul tema. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In particolare, le Sezioni Unite Audino hanno evidenziato come la richiesta di riesame abbia la specifica funzione, quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, segnalando, altresì, che la motivazione della decisione del Tribunale del Riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui al seguente art. 274 è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o in manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in conclusione, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 2.1. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata si sottrae a censure di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, poiché ha adeguatamente argomentato della propria valutazione degli elementi indiziari a carico della ricorrente per i reati a lei contestati. Sono stati precisamente analizzati i video dei sistemi di sorveglianza ed il riconoscimento da parte della vittima del reato, la quale ha descritto con confortante accuratezza le autrici del furto, che ha, quindi, successivamente individuato nei filmati registrati e nelle foto segnaletiche, come si evince dalle dichiarazioni riportate nel provvedimento impugnato, che si riferiscono alla "foto 1" ed alla "foto 29", con smentita evidente, dunque, della relativa eccezione proposta dalla ricorrente. Valga sottolineare, ancora, come i particolari descritti per l'individuazione delle autrici dei reati (la corporatura e l'abbigliamento delle due indagate) corrispondono perfettamente - sottolinea il Riesame - ai fotogrammi delle immagini, e ciò rafforza la nettezza del riconoscimento effettuato. In aggiunta a tale già idonea cornice gravemente indiziaria, la ricorrente è stata, poi, identificata per la diretta conoscenza della polizia giudiziaria, alla quale entrambe le indagate erano note per essersi rese già protagoniste di reati analoghi. Infine, il Riesame ha dato atto che la polizia giudiziaria ha abbinato l'individuazione delle due indagate come gravemente indiziate dei reati ipotizzati all'esito di ciascuna annotazione relativa ad ogni esercizio commerciale in cui le due donne hanno utilizzato la carta di credito sottratta. Il quadro ricostruttivo degli accadimenti offre un'univoca interpretazione, né valgono le eccezioni difensive a scalfirlo. In proposito, se è vero che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., ex multis, da ultimo, Sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437 e Sez. 5, n. 5701 del 5/11/2021, dep. 2022, Chimenti, Rv. 282779), in fase cautelare l'attendibilità e la credibilità del futuro testimone viene valutata secondo le indicazioni presenti negli atti di indagine, dai quali emerge - nella fattispecie all'esame del Collegio - la precisione e la dovizia investigativa degli operanti di polizia giudiziaria, i quali hanno esteso i loro accertamenti capillarmente agli esercizi commerciali "toccati" dalle due indagate e hanno puntualmente dato atto delle modalità del loro riconoscimento (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato). Dunque, è manifestamente infondata la censura relativa alla limitata valenza indiziante del riconoscimento fotografico effettuato dagli operanti, oltre che generica, poiché il ricorso trascura di confrontarsi con l'individuazione pacifica della ricorrente effettuata dalla stessa vittima del reato, del tutto rassicurante per le modalità del riconoscimento. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .de e [OSCURATO:PERSONA] osa a Mic