Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28304/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 09/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28688 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28688 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83L69 H501S) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S19 B519M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8769/2021, pubblicatain data 20 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti dell’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’ente creditoreRoma Capitale, impugnando alcune cartelle di pagamento, delle quali ha contestato la avvenuta regolare notificazione.

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice la sola Agenzia delle Entrate.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La trattazione è stata rinviata per consentirealla parte ricor- rente di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ri- corso all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] , rinno vazione re- golarmente effettuata nei termini assegnati.

Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e fal- sa applicazione degli art. 4, D.M. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc. c iv . ».

La ricorrente sostiene che , nella liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio in suo favore e a carico dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], il tribunale non avrebbe rispettato Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 i parametri medi della tariffa forense e, in subordine, che avrebbe violato anche i minimidi tali parametri.

Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile. 1.1 La ricorrente indica il valore della controversia in € 4.200,78, che assume pari all’importo complessivo delle car- telle di pagamento contestate. 1.2Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ri- corso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di liquidazio- ne delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determina- zione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle ta- riffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione,la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ul- teriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26608del 09/11/2017, Rv. 646828 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 12537del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03).

Va, dunque, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell’assunto della ricorrente secondo cui la liquidazione delle spese del processo avrebbe dovuto necessariamente essere parametra- ta ai valori medi della tariffa. 1.3Per quanto riguarda il rispetto dei valori minimi della tarif- fa, gli stessi certamente non risultano violati con riguardo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, in quanto la cifra liquidata per compensi a tale titolo ammonta esattamente all’importo corrispondente ai minimi tariffari (pari a € 671,00), tenendo conto di tutte le attività previste dalla Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 tariffa stessa, per ogni fase processuale (art. 4, comma 5, let- tere a), b), c) e d), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

La liquidazione dei compensi per il giudizio di secondo grado è stata poi effettuata in € 1.000,00, importo che risulta superio- re ai valori minimi (pari a € 811,00) corrispondenti alle attività previste dalla tariffa per la fase di studio della controversia, nonché per la fase introduttiva e la fase decisionale del giudi- zio (art. 4, comma 5, lettere a), b) e d), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55).

Il ricorso non è, d’altronde, sufficientemente specifico nell’illustrare, con adeguato richiamo agli atti processuali rile- vanti, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se ed in quali esatti termini anche in secondo grado abbiano avuto luogo alcune delle attività riconducibili alla fase di istruzione e/o trattazione previste dalla tariffa, all’art. 4, comma 5, lette- ra c), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e ciò è a dirsi nonostan- te le contrarie asserzioni contenute nelle memorie depositate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., da ritenersi tardive e, comunque, anch’esse prive della necessaria specifi- cità per quanto riguarda il puntuale richiamo agli atti di causa posti a fondamento della censura).

Di conseguenza, sotto questo aspetto, la contestazione della pretesa violazione dei minimi tariffari non può ritenersi am- missibile. 2.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti costituite , sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione del fatto che l’impugnazione non era rivolta contro l’unica parte intimata che ha svolto attività difensiva (la quale ha, del resto, essa stessa chiesto la compensazione delle suddette spese, per tale ragione).

Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28688 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28688 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83L69 H501S) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P18 H501K) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M08 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61S19 B519M) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8769/2021, pubblicatain data 20 maggio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti dell’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’ente creditoreRoma Capitale, impugnando alcune cartelle di pagamento, delle quali ha contestato la avvenuta regolare notificazione. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice la sola Agenzia delle Entrate. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La trattazione è stata rinviata per consentirealla parte ricor- rente di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ri- corso all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] , rinno vazione re- golarmente effettuata nei termini assegnati. Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e fal- sa applicazione degli art. 4, D.M. 55/2014, art. 2233, co. 2, cod. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc. c iv . ». La ricorrente sostiene che , nella liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio in suo favore e a carico dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], il tribunale non avrebbe rispettato Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 i parametri medi della tariffa forense e, in subordine, che avrebbe violato anche i minimidi tali parametri. Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile. 1.1 La ricorrente indica il valore della controversia in € 4.200,78, che assume pari all’importo complessivo delle car- telle di pagamento contestate. 1.2Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ri- corso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di liquidazio- ne delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determina- zione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle ta- riffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione,la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ul- teriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; nel medesimo senso, cfr.: Cass., Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26608del 09/11/2017, Rv. 646828 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 12537del 10/05/2019, Rv. 653760 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19989del 13/07/2021, Rv. 661839 – 03). Va, dunque, in primo luogo, esclusa la fondatezza dell’assunto della ricorrente secondo cui la liquidazione delle spese del processo avrebbe dovuto necessariamente essere parametra- ta ai valori medi della tariffa. 1.3Per quanto riguarda il rispetto dei valori minimi della tarif- fa, gli stessi certamente non risultano violati con riguardo alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, in quanto la cifra liquidata per compensi a tale titolo ammonta esattamente all’importo corrispondente ai minimi tariffari (pari a € 671,00), tenendo conto di tutte le attività previste dalla Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 tariffa stessa, per ogni fase processuale (art. 4, comma 5, let- tere a), b), c) e d), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55). La liquidazione dei compensi per il giudizio di secondo grado è stata poi effettuata in € 1.000,00, importo che risulta superio- re ai valori minimi (pari a € 811,00) corrispondenti alle attività previste dalla tariffa per la fase di studio della controversia, nonché per la fase introduttiva e la fase decisionale del giudi- zio (art. 4, comma 5, lettere a), b) e d), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55). Il ricorso non è, d’altronde, sufficientemente specifico nell’illustrare, con adeguato richiamo agli atti processuali rile- vanti, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se ed in quali esatti termini anche in secondo grado abbiano avuto luogo alcune delle attività riconducibili alla fase di istruzione e/o trattazione previste dalla tariffa, all’art. 4, comma 5, lette- ra c), del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e ciò è a dirsi nonostan- te le contrarie asserzioni contenute nelle memorie depositate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., da ritenersi tardive e, comunque, anch’esse prive della necessaria specifi- cità per quanto riguarda il puntuale richiamo agli atti di causa posti a fondamento della censura). Di conseguenza, sotto questo aspetto, la contestazione della pretesa violazione dei minimi tariffari non può ritenersi am- missibile. 2.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti costituite , sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione del fatto che l’impugnazione non era rivolta contro l’unica parte intimata che ha svolto attività difensiva (la quale ha, del resto, essa stessa chiesto la compensazione delle suddette spese, per tale ragione). Ric. n. 28688/2021 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei
Sentenza Cassazione n. 28304/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris