CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione consumata e tentata. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, TOMESCU Ana, che ha successivamente depositato motivi nuovi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi - con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità - sono manifestamente infondati in conseguenza della presenza di motivazione logica, adeguata e congrua con cui si valutano dichiarazioni della persona offesa nella loro completa estensione e le registrazioni versate in atti in maniera unitaria posto che le prime offrono ampia e corretta integrazione delle seconde. Peraltro, il richiamo - operato dal ricorrente - a specifici passaggi delle dichiarazioni medesime corrisponde a inammissibile lettura parcellizzata e atomistica degli atti processuali che non tiene conto della presenza di minacce precedenti alla luce della quali andavano lette le allusioni successive. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 3.2. Il terzo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, risulta parimenti manifestamente infondato risultando corretta la valorizzazione - nella dinamica della vicenda - di una complessiva richiesta di 50.000 C, 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensor