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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16943/2026

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sfxh ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti deducono vizio dimotivazione evidenziandone la carenza nonché la violazione di legge in ordine alriconoscimento della circostanza aggravante della recidiva non è consentito in quantotoalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione, oltreche manifestamente infondato;che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg5 e 6 dove è stata valorizzata la gravità della condotta, la accresciuta pericolosità sociale perle modalità con le quali si sono posti, espressive di violenza spropositata rispetto al valoredei beni sottratti, realizzando un fatto decisamente indicativo di acuità capacità a delinquere)dei principi della giurisprudenza di legittimità, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sfxh ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti deducono vizio dimotivazione evidenziandone la carenza nonché la violazione di legge in ordine alriconoscimento della circostanza aggravante della recidiva non è consentito in quantotoalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione, oltreche manifestamente infondato;che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg5 e 6 dove è stata valorizzata la gravità della condotta, la accresciuta pericolosità sociale perle modalità con le quali si sono posti, espressive di violenza spropositata rispetto al valoredei beni sottratti, realizzando un fatto decisamente indicativo di acuità capacità a delinquere)dei principi della giurisprudenza di legittimità, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris