CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23609/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 22423 / 20 1 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso , in virtù di procura speciale in calceal ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n. 154 è elettivamente domiciliato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22423/2018a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso lasentenza della COMM.TRIB.REG. L OMBARDIA - MILANO , n. 2532/8/2018, depositatain data 4 / 6 /20 1 8 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 e nella camera di consiglio svoltasi mediante collegamento da remoto, previa riconvocazione, in data 15 luglio 2024; Rilevato che: In seguito ad una indagine effettuata tra il 2012 e il 2013 su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, la GdF denunciò [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, avendo emesso un certo numero di fatture relative ad operazioni inesistentinei confronti di tre operatori commerciali. In particolare, il Mangano emise 31 fatture tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31/12/2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”o “il ricorrente”). Dalle indagini della GdF scaturì un processo verbale di constatazione che diede origine, a carico di varie persone tra cui l’odierno contribuente,ad un procedimento penale presso il Tribunale di Como. Sulla base del citato pvc, l’Agenzia delle Entrate procedette ad una ripresa Irpef e Iva nei confronti del Faccioli, deducendo sostanzialmente nell’avviso di accertamento che egli aveva simulato con il Mangano delle forniture di servizi e mano d’opera per abbattere r.g. n. 22423/2018a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la base imponibile dei redditi dichiarati e per detrarre indebitamente l’iva dovuta all’erario. Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto contro un quinto avviso di accertamento, avente n. T9D012C04115/2015, relativo all’annualità 2010, notificato il 28/9/2015 (i primi quattro furono separatamente impugnati e diedero luogo ad un diverso giudizio). La C.T.P. di Milano rigettò il ricorso. La C.T.R. della Lombardia, su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato“Violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa pronuncia della motivazione, o per motivazione solo apparente)”, il contribuente censura la sentenza impugnata per avere confermato senza adeguata motivazione la sentenza di primo grado, che a sua volta si sarebbe appiattita sulla sentenza d’appello resa nell’ambito del diverso, connesso processo. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. nonché 2697, 2729, 2728 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)”, il contribuente impugna la sentenza d’appello perché avrebbe violato una serie di princìpi e di norme applicabili al processo r.g. n. 22423/2018a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributario e mutuatidal processo civile, attraverso l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto provare l’inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture emesse dalla ditta Mangano a carico della ditta Faccioli. Senonché, secondo il contribuente, l’Agenzia delle Entrate si sarebbe appiattita sulle conclusioni del pvc della Guardia di Finanza, fondando gli avvisi di accertamento su delle presunzioni semplici rispetto alle quali il Faccioli non avrebbe fornito la prova contraria. La C.T.R. avrebbe attribuito valore di prova presuntiva a fatti privi di valenza inferenziale (il pagamento quasi sempre in contanti delle fatture emesse dal Mangano; l’importo delle fatture emesse negli anni dal 2006 al 2010 esorbitante rispetto alle capacità operative del Mangano; l’inesistenza di contratti scritti tra il Mangano e il Faccioli; la estrema genericità delle indicazioni contenute in fattura; l’essere stato personalmente il Mangano, per un lasso di tempo nel periodo in esame, nell’impossibilità di svolgere la sua attività economica; l’avere il Mangano occultato le scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione del suo volume d’affari; l’avere il Mangano omesso, tranne che per il 2009, di presentare le dichiarazioni fiscali e gli elenchi clienti-fornitori; l’emersione, durante le attività di verifica, di fatture emesse dal Mangano anche nei confronti di altri operatori economici). 3. Con il terzomotivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza per omessa pronuncia della motivazione e/o per motivazione solo apparente)”, il contribuente contesta la sentenza impugnata per non avere tenuto in debita considerazione la sentenza penale di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Comoin relazione agli stessi fatti materiali costituenti r.g. n. 22423/2018a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il presupposto dell’avviso di accertamento impugnato nell’ambito del presente processo. Prospetta, inoltre, questione di legittimità dell’art. 654 c.p.p. nella parte in cui non prevede la “obbligatoria prevalenza del giudicato penale, almeno quando il giudicato penale in questione sia stato pronunciato con la formula perché il fatto non sussiste , indipendentemente dalla circostanza che tale pronuncia sia stata fatta ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 530 c.p.p.”. 4. Ilterzo motiv o di ricorso è fondato. 4.1. In seguito all’adunanza camerale originariamente fissata per la decisione della causa è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al Governo dall’art. 20 della legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n.150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.” Tale ius superveniens si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza r.g. n. 22423/2018a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule “di merito” previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso). Orbene, nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Como munita di attestato di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamente allegata al ricorso per cassazione. Non vi è dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base dell’avviso di accertamento impugnatosiano gli stessi fatti oggetto dell’imputazione penale dalla quale il contribuente è stato definitivamente assolto. Ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del presente giudizio con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono. 4.2.In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione del citato ius superveniens, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado. 4.3. I primi due motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del terzomotivo. 5. La portata dirimente, ai fini della decisione della causa, dello ius superveniensconsiglia la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio. P.Q.M. Accoglie il terzomotivo di ricorso, assorbiti i primi due. r.g. n. 22423/2018a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal contribuente e