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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 49828/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

107. R.G. 23441 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 474 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, affermando che l'imputata non si è limitata a detenere i beni contraffatti ma si è determinata a metterli in vendita mediante il social network Facebook, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62 bis, 63, 69 e 648 comma secondo (oggi quarto) cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] r2, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 107. R.G. 23441 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 474 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, affermando che l'imputata non si è limitata a detenere i beni contraffatti ma si è determinata a metterli in vendita mediante il social network Facebook, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62 bis, 63, 69 e 648 comma secondo (oggi quarto) cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] r2, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris