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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 38082/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 febbraio 2020 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Brindisi il 4 luglio 2018 per i reati ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato ed all'omessa revoca dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi, per come formulati, non sono inammissibili per cui deve prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 8 agosto 2020, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione, e dell'estinzione del reato.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati dal Tribunale di Brindisi il 4 luglio 2018 per i reati ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001: la condotta descritta nell'imputazione concerne la costruzione di un fabbricato di due piani, al rustico, rispettivamente di mq. 94,54, e

54. Il fabbricato per cui è intervenuta la condanna è descritto nella pagina 2 della sentenza di primo grado, punto a); il fabbricato, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, è posto nelle particelle 768,769,770 e 771, foglio 34.

1.2. Con l'appello gli imputati dedussero, producendo la prova, che in base alla perizia dell'ing.

Masi, eseguita in un procedimento di misure di prevenzione, il rustico era stato realizzato tra il 1997 ed il 2004 e che da tale data al più avrebbe dovuto decorrere il termine di prescrizione.

1.3. La Corte di appello ha ritenuto invece che l'opera oggetto dell'imputazione sia sulla particella 587 ma ha dato atto che le opere di cui alle particelle 768,769,770 e 771, a cui fa riferimento il perito, fossero al grezzo, come indicato nel capo di imputazione, ed eseguite fino al 2004; né nella sentenza impugnata vi è alcun elemento per ritenere che tra lo stato dei luoghi del 2004 e quello accertato il 23 marzo 2015 vi sia una differenza.

1.4. Tale divergenza consente dunque di ritenere il ricorso per cassazione non manifestamente infondato, atteso che con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato proprio l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello quanto alla collocazione temporale della condotta di realizzazione al rustico del manufatto.

2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 07/09/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 febbraio 2020 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Brindisi il 4 luglio 2018 per i reati ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato ed all'omessa revoca dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi, per come formulati, non sono inammissibili per cui deve prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 8 agosto 2020, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione, e dell'estinzione del reato. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati dal Tribunale di Brindisi il 4 luglio 2018 per i reati ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001: la condotta descritta nell'imputazione concerne la costruzione di un fabbricato di due piani, al rustico, rispettivamente di mq. 94,54, e 54. Il fabbricato per cui è intervenuta la condanna è descritto nella pagina 2 della sentenza di primo grado, punto a); il fabbricato, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, è posto nelle particelle 768,769,770 e 771, foglio 34. 1.2. Con l'appello gli imputati dedussero, producendo la prova, che in base alla perizia dell'ing. Masi, eseguita in un procedimento di misure di prevenzione, il rustico era stato realizzato tra il 1997 ed il 2004 e che da tale data al più avrebbe dovuto decorrere il termine di prescrizione. 1.3. La Corte di appello ha ritenuto invece che l'opera oggetto dell'imputazione sia sulla particella 587 ma ha dato atto che le opere di cui alle particelle 768,769,770 e 771, a cui fa riferimento il perito, fossero al grezzo, come indicato nel capo di imputazione, ed eseguite fino al 2004; né nella sentenza impugnata vi è alcun elemento per ritenere che tra lo stato dei luoghi del 2004 e quello accertato il 23 marzo 2015 vi sia una differenza. 1.4. Tale divergenza consente dunque di ritenere il ricorso per cassazione non manifestamente infondato, atteso che con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato proprio l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello quanto alla collocazione temporale della condotta di realizzazione al rustico del manufatto. 2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 07/09/2021. Il
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