CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 23159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 27/11/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente censura, con il primo motivo, la decisionesull’applicazione della recidiva poiché sarebbe stata assunta solo avendo riguardoai dati risultati dal casellario giudiziario, senza vagliare una serie di elementipositivi pure valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuatigeneriche;Ritenuta tale censura inammissibile a fronte della congrua motivazione conla quale la Corte territoriale ha disatteso le analoghe doglianze formulate nelgiudizio di appello evidenziando che, al momento del fatto, il ricorrente avevacommesso una serie di delitti contro il patrimonio, scontando in parte le pene, eche, correlando i fatti del passato con quello commesso nell’agosto 2021,emergeva chiaramente non solo un legame tra tutti i reati commessi ma questierano stati progressivamente connotati da maggiore gravità e pericolositàsociale, mostrando sia un aumento della sua capacità criminale che l’inefficaciadella sua risposta alla comminatoria penale;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]