CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29482-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 1279/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S . un avviso di accertamentocon cui l'Ufficio ha provveduto a riprese I.V.A. ed I.R.A.P. per relativamente all’anno di imposta 2010, conseguenti ad un maggior reddito da impresa imputato alla stessa rispetto a quello dichiarato; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Foggia che, con sentenza n. 1687/6/15, accolse il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S . proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1279/2021, depositata il 21/04/2021 accolse il primo e rigettò il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come nella specie non sussistesse (a) l'obbligo di redazione di un p.v.c., con conseguente insussistenza (a valle) della dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non dovendo l'Ufficio rispettare alcun terminedilatorio per emanare l'avviso di accertamento, (b) né alcun obbligo di contraddittorio preventivo rispetto alle riprese concernenti i tributi non armonizzati (relativamente ai quali tale incombente non è previsto), mentre, (b.1) per quanto concerne l'I.V.A., lo stesso risultasse svolto (come emergente dai verbali del 18 luglio e 13 settembre 2013), senza che, per altro verso, la società contribuente avesse indicato "quali ragioni avrebbe eventualmente potuto dedurre". I giudici di appello osservarono, inoltre, come alcun difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo potesse essere fondatamente sostenuta, avendo "l'Ufficio...fornito in atti dimostrazione della correttezza della delega, in quanto contenente gli elementi essenziali di conferimento, con copia del relativo Ordine di servizio n. 3/2009"; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, la validità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE presso l’Ufficio periferico della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia (arg. da Cass., Sez. U, 11.7.2022, n. 21884, Rv. 665192-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 42 commi 1 e 3 DPR 600 del 1973 e dell'art. 56 del DPR 633 del 1972" (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento correttamente sottoscritto da un funzionario all'uopo delegato, nonostante l'Ordine di servizio versato nel fascicolo di primo grado dall'Ufficio risulti redatto in maniera generica e standardizzata "in sostanziale violazione dei citt. artt. 32 e 56" (cfr. ivi); il motivo è manifestamente inammissibile; che esso, infatti, non solo pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, cod. proc. civ., giacché parte ricorrente solo genericamente richiama il contenuto dell'ordine di servizio in questione, omettendo di trascriverne il contenuto, quantomeno nelle sue parti essenziali (sì da precludere al Collegio qualsivoglia riscontro in merito alle doglianze in questione), ma esso veicola, altresì, innanzi alla Corte censure di cui non v'è traccia nella decisione impugnata e che parte ricorrente non ha trascritto se, come e quando furono proposte nei precedenti gradi di merito, con conseguente loro inammissibilità per novità (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251- 02); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 7 e 4 dello Statuto del Contribuente, degli artt. 6 e 41 CEDU nonché dell'art. 39 del DPR 600/73 e 55 DPR 633/72" (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, nella specie, la necessità del p.v.c. e del contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai tributi non armonizzati; che il motivo è manifestamente infondato; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01). Tale principio è stato ulteriormente precisato, nel senso che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 701, Rv. 652456-01); che la C.T.R. si è attenuta ai principi che precedono, evidenziando l’insussistenza, nella specie, di obbligo del contraddittorio endoprocedimentale rispetto alle riprese concernenti i tributi non armonizzati, trattandosi di verifica a tavolino (“…vicenda fondata su verifica sulla base di accertamenti documentali e indagini finanziarie”) (cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 29.7.2022, n. 23729); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l’ AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S ., in persona del l