CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41612/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi - con i quali Carrieri eccepisce la mancata valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato e [OSCURATO:PERSONA] la omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena applicata e - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, da un lato, ha dato atto dell'assenza di elementi idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (descrivendo il contenuto degli elementi di indagine a carico degli imputati) e, dall'altro lato, ha evidenziato che le pene concordate dalle parti erano congrue "considerati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (natura, specie e mezzi dell'azione e personalità di entrambi gli imputati)", risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2