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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 36415/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 18 dicembre 2024 dalla Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per due fatti di tentata violenza privata continuata.

2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato si compone di un unico motivo, che pone esclusivamente una questione processuale, lamentando violazione di legge processuale e sostanziale.

Il ricorrente sostiene che il nuovo difensore di fiducia officiato con nomina depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Lecce il 3 aprile 2023 (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con revoca del precedente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, benché quest'ultimo fosse stato emesso dopo il deposito della nomina stessa.

Si tratterebbe - sostiene il ricorrente - di una nullità assoluta e insanabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato perché, effettivamente, in atti risulta la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni altro difensore, nomina depositata agli atti il 3 aprile 2023, quindi prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, che risale al 27 settembre 2024 e che è stato, quindi, erroneamente notificato al precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il vizio processuale si risolve in una nullità assoluta, come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

2. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE DEPOS!TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 18 dicembre 2024 dalla Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per due fatti di tentata violenza privata continuata. 2. Il ricorso presentato dal difensore dell'imputato si compone di un unico motivo, che pone esclusivamente una questione processuale, lamentando violazione di legge processuale e sostanziale. Il ricorrente sostiene che il nuovo difensore di fiducia officiato con nomina depositata presso la cancelleria della Corte di appello di Lecce il 3 aprile 2023 (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), con revoca del precedente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, benché quest'ultimo fosse stato emesso dopo il deposito della nomina stessa. Si tratterebbe - sostiene il ricorrente - di una nullità assoluta e insanabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato perché, effettivamente, in atti risulta la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni altro difensore, nomina depositata agli atti il 3 aprile 2023, quindi prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, che risale al 27 settembre 2024 e che è stato, quindi, erroneamente notificato al precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il vizio processuale si risolve in una nullità assoluta, come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 2. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE DEPOS!TATA
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