CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 1073/2024depositata il 07/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/20261 La Corte d’Appello di Messina, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena avverso la sentenza“non definitiva” n. 423/2012 e avverso la sentenza definitiva n. 646/2021emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rispettivamente il23/10/2012 ed il 7 /6/2021,: la prima, in accoglimento della domandaproposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarava l’ inefficacia nei confrontidella procedura degli atti solutori con i quali la Banca, in epoca successivaall’estinzione dei due rapporti di conto corrente intercorsi con essa dallasocietà allora in bonis, aveva trattenuto, a deconto del proprio credito, ipagamenti in bonifico effettuati a favore di [OSCURATO:SOCIETA], per complessivi €18.903,37, dalle ditte [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] spa e Ansaldospa e, conseguentemente, condannava la Banca convenuta allarestituzione, in favore del Fallimento, della predetta somma, oltrerivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo e interessi legalisulla somma rivalutata; la seconda, in accoglimento della domandaproposta al punto n. 1) delle conclusioni dell’atto di citazione, dichiaravainefficaci, ai sensi dell’art.67, comma 2, l.fall., i pagamenti effettuati dallaBanca sui conti correnti n.7280.26 e n.7887.87 per sconfinamenti oltre ilimiti dei rispettivi affidamenti nell’anno anteriore alla dichiarazione difallimento della [OSCURATO:SOCIETA], per la complessiva somma di € 222.680,81 (paria vecchie £ 431.170.164) e condannava la Banca convenuta a restituire alrivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.1.1.La Corte messinese premetteva che sulla scorta del consolidatoinsegnamento della Suprema Corte, la prova del requisito della scientiadecoctionis può essere fornita anche mediante presunzioni ex artt. 2727 e2729 c.c., purché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uniper mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre ilgiudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza eNumero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/2026avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore.Argomentava che la consapevolezza dello stato di insolvenza della bancasi traeva da plurimi elementi costituiti, oltre che dalla elevazione deiprotesti ( invero pubblicati dopo la dichiarazione di fallimento) :dall’andamento costantemente passivo del conto corrente ordinario, dallariduzione degli scoperti grazie ad accrediti provenienti dal suddetto conto-anticipi, dal rifiuto della Banca stessa di continuare ad accordare allacliente anticipi su fatture, dalla revoca, nel settembre 1995, degliaffidamenti e dalla chiusura di entrambi i conti, avendo la Banca avviato laprocedura contenziosa per il recupero delle somme dovutele dallaDatacom srl, ammontanti complessivamente a vecchie £ 213.196.948, daltrattenimento da parte dell’istituto di credito, dopo la chiusura dientrambi i conti, in un periodo “sospetto”, pochi mesi prima del fallimento.Affermava che le somme provenienti dai pagamenti effettuati da tresocietà , incamerate dalla Banca per iniziativa unilaterale, annotate nellacontabilità con la voce “recuperi capitale”, quando il rapporto era statochiuso, ledevano le aspettative degli altri creditori, in quanto costituivanouna modalità “anomala” di estinzione dell’obbligazione integrante unacausa di revoca a norma dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall..Da ultimo evidenziava che i pagamenti revocabili per la complessivasomma di € 222.680,81 erano stati correttamente individuati dal CTUdetraendo gli accrediti bilanciati e le rimesse da anticipo fatture.2 [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese concontroricorso.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione ed è stata disposta laNumero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/2026trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67l.fall. e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. :la ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha ritenuto provata la scientiadecoctionis della Banca sulla base di elementi presuntivi che, oltre a nonessere idonei a dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenzadella [OSCURATO:SOCIETA] (poiché non precisi né concordanti), risultano in partetemporalmente incoerenti rispetto al periodo da considerare per larevocatoria.1.1.Il secondo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt.67 l.fall. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1 n 3 c.p.c; assumela ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello di Messina risulta viziatanella parte in cui ha ritenuto che gli accrediti incamerati dalla Banca –derivanti da pagamenti effettuati da società terze a favore della Datacomsrl – costituissero atti solutori revocabili, ai sensi dell’art. 67 l.fall, e chenon fosse applicabile la disciplina delle anticipazioni su fatture “salvo buonfine”. Tale impostazione risulterebbe errata sotto diversi profili in quantol’operazione di anticipazione su fatture salvo buon fine avrebbe natura dierogazione creditizia e non di mero incasso per conto del cliente.Il terzo motivo deduce l’errata statuizione sulle speseIl ricorso è inammissibile.2 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: «[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, con il primo motivo di ricorso, censura ilprovvedimento impugnato ex art. 360, c.1, n.3 c.p.c. per violazione efalsa applicazione degli art. 67 l.f. e 2729 c.c per aver la Corte d’Appelloritenuto “provata la scientia decoctionis della Banca sulla base di elementiNumero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/2026presuntivi che, oltre a non essere idonei a dimostrare la conoscenzaeffettiva dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] (poiché non precisi néconcordanti), risultano in parte temporalmente incoerenti rispetto alperiodo da considerare per la revocatoria” (pag. 18 - ricorso) in quanto laCorte avrebbe “esteso retroattivamente la presunzione di conoscenzadell’insolvenza anche alle rimesse anteriori al 14 settembre 1995, senzache vi fosse alcuna prova a supporto di tale conclusione” (pag. 25 -ricorso). Il motivo (che ripropone lunghi brani della sentenza impugnatagià pedissequamene trascritti nella parte introduttiva) appareinammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo in quanto laCorte d’Appello ha svolto un'approfondita disamina delle ragioni per lequali ha ritenuto provata la sussistenza dell’elemento soggettivo dellarevocatoria fallimentare (cd. scientia decoctionis) sulla base di presunzioniex artt. 2727 e 2729 c.c., rivelando un corretto uso degli elementiindiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, in uno alleragioni per le quali – come richiesto dalla giurisprudenza consolidata diquesta Corte – tali elementi si sono rivelati idonei nel loro complesso acondurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normaleprudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali eprofessionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamentead operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023;Sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022; Sez. 1 - , Ordinanza n.25635 del 27/10/2017). In secondo luogo perché con lo stesso motivo,per come formulato, la ricorrente chiede a ben vedere una rivalutazionedel materiale probatorio e della stessa vicenda fattuale che, notoriamente,non può trovare ingresso in sede di legittimità, stante il graniticoorientamento di questa Corte (formatosi su censure di tal fatta) per cui èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad unaNumero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/2026rivalutazione dei fatti storici rispetto a quella operata dal giudice di merito(Cass., Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1 - ,Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021), che è preclusa in sede di legittimità,essendo riservati al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delmateriale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee asorreggere il proprio convincimento (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del23/05/2014; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017). Conil secondo motivo di ricorso viene denunciata,sempre ex art. 360, c.1, n. 3c.p.c, violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.f. per aver la Corted’Appello “confermato la decisione del Tribunale ritenendo che gli accreditiincamerati dalla Banca – derivanti da pagamenti effettuati da società terzea favore della [OSCURATO:SOCIETA]. – costituissero atti solutori revocabili ai sensidell’art. 67 l.f., e che non fosse applicabile la disciplina delle anticipazionisu fatture “salvo buon fine” (pag. 29 - ricorso); secondo la prospettazionedi parte ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe omesso diconsiderare che l’operazione di anticipazione su fatture ha natura dierogazione creditizia e genererebbe un “sistema autoliquidante” nel qualele somme anticipate e quelle incassate si compensano reciprocamente,escludendo la possibilità di revoca delle rimesse; inoltre, la sentenzaimpugnata avrebbe "ignorato questo principio, trascurando di considerareche la Banca ha concesso credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. mediantel’anticipazione di crediti commerciali e che i successivi incassi non avevanofunzione solutoria, bensì compensavano il credito della Banca nei confrontidella società poi fallita” (pag. 29 - ricorso). Anche il secondo motivo diricorso appare destinato a declaratoria di inammissibilità, in quanto laCorte d’Appello ha fatto corretto uso dei principi ripetutamente affermatida questa Corte in virtù dei quali, nell’ambito di un’operazione di anticiposu fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito daparte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della sommaNumero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/2026incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo perestinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità“anomala” di estinzione dell’obbligazione integrante una causa di revoca anorma dell’art. 67 c.1 n. 2 l.f. (Sez. 1, Ordinanza n. 30130 del 2024;Sez.1 - , Ordinanza n. 19187 del 06/07/2021). Peraltro, come detto, nel casoin esame il conto era stato già chiuso. L'inammissibilità degli anzidettimotivi risulta assorbente rispetto al terzo, che contesta il capo sulle spesesul presupposto del loro accoglimento».2.3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MNumero registro generale 3563/2025Numero sezionale 1969/2026Numero di raccolta generale 18172/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 8.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali nella misura massima forfetaria ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 8.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 aprile 2026.Il Presidente