CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 46726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il primo motivo è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato sul presupposto che il provvedimento del Questore di Caserta contenesse l'obbligo di fare rientro nel luogo di residenza abituale. Risulta al contrario dal provvedimento, allegato per l'autosufficienza dell'atto di impugnazione, che tale obbligo non era inserito tra le prescrizioni sicché trova applicazione il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni, quindi anche quella relativa all'ordine di rientro, determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del contestato reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851 - 01; Sez. 1, n. 30950 del 16/04/2019, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276608 - 01) 4. Tanto posto, a prescindere dai rimanenti motivi, è sufficiente per pervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato (commesso il 14 gennaio 2017) per intervenuta prescrizione. Infatti, anche considerando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 il termine massimo di cinque anni dal fatto la prescrizione è maturato il 17 marzo 2022. Va, in conclusione, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma 27 ot