CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cicerone 44-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n. 468/2019 depositata il 25/02/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 468/2019, depositata il 25/02/2019, laCommissione Tributaria Regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appelloproposto dalla Agenzia delle Entrate ed accoglieva quello incidentaleproposto dalla contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese,avverso la sentenza n. 94/2018, con cui la Commissione TributariaProvinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. RA0020997 con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento catastale di unfabbricato destinato a stoccaggio, situato in ambito portuale, attribuendoallo stesso la categoria D/7, a fronte della categoria E/1 attribuita alcespite dalla contribuente con dichiarazione Docfa. Con detta sentenza laCTP aveva ritenuto corretto il classamento in categoria E1 proposto dallacontribuente, in quanto l’unità immobiliare in questione, essendofunzionale alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito emovimento in genere di merci svolti in ambito portuale), era destinata adun servizio di pubblico interesse, deponendo in tal senso anche l’art. 1,comma 578, della l. 205/2017. Quanto al difetto di motivazione dell’attoimpugnato, il giudice di primo grado reputava che l’Amministrazionecomplessiva dell’unità immobiliare.”.La CTR riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, attesoche la contribuente, svolgendo attività di impresa marittima edoccupandosi, di conseguenza, anche delle attività di carico/scarico,trasbordo e stoccaggio nonché dei servizi accessori, si avvalevanecessariamente del cespite oggetto dell’avviso di accertamento, privo diautonomia funzionale e reddituale, essendo strumentale all’esercizio dellasuddetta attività, effettuata a sostegno del commercio marittimo, allaquale, pertanto, doveva ritenersi sotteso un interesse pubblico, anche sesvolta da un soggetto privato. Il giudice d’appello richiamava a supportodel proprio assunto il disposto dell’art. 1, comma 578, della leggeNumero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026205/2017 (che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fa rientrare nellacategoria E/1 i depositi ubicati sulle banchine e nelle aree scoperte deiporti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenzadelle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A alla l. 84/1994,anche se affidati in concessione a privati, se strettamente funzionali alleoperazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578), ritenendo che,sebbene applicabile solo per il futuro, non potesse “non essere d’aiutoall’interprete per le situazioni” antecedenti alla sua entrata in vigore,considerato che anche il previgente art. 2, comma 40, d.l. 262/06 nonescludeva la classificazione in E1 degli immobili funzionali allo svolgimentodi attività in ambito portuale. Quanto alla motivazione dell’atto, la CTRribadiva che non era “in alcun modo chiaro il criterio adottato perdeterminare il valore dei beni in questione”.2. Avverso la sentenza n. 468/2019 proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di derogareall’ordine di prospettazione dei motivi di ricorso, esaminando in viaprioritaria il quarto, in quanto attinente al vizio di motivazione dell’atto,suscettibile, ove confermato, di assorbire gli altri motivi.Con tale motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 139/1998 e dell’art. 7 della l.212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTRerroneamente ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione,assumendo che non fosse “in alcun modo chiaro quale sia il criterioadottato per determinare il valore dei beni in questione”, così non tenendoconto che, nel caso di specie, il riclassamento era stato effettuato aseguito di una procedura Docfa, sicché, per consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, “l’obbligo della motivazione dell’avviso diNumero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante lasemplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classeconseguentemente attribuita all’immobile, trattando di elementi che, inragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sonoconosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale,quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione,può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediantericorso alle commissioni tributarie”. Evidenzia, inoltre, la ricorrente chel’atto di classamento in questione riporta tutte le informazioni necessarie,ai sensi degli art. 6 e 7 della legge 212/2000, ossia le norme diriferimento disciplinanti le operazioni di estimo catastale; gli intestatari; laproposta di variazione che ha reso necessaria la revisione delclassamento; i dati di classamento e di rendita proposti dalla parte; inuovi dati di classamento con l’indicazione della rendita e di tutti glielementi necessari al calcolo della stessa con la precisazione dellacategoria, della classe e della consistenza, calcolate in base alle rilevazionidegli elaborati di parte; le disposizioni in ordine alle modalità e ai terminidi eventuale presentazione del ricorso; la nomina del responsabile delprocedimento. Inoltre, l’Ufficio aveva addirittura applicato un saggio difruttuosità più favorevole alla contribuente rispetto a quello proposto dallastessa nel modello Docfa.Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàrichiamato dalla ricorrente, a cui si ritiene di dare seguito, in tema diclassamento di immobili, ove l’attribuzione della rendita catastale avvengamediante procedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classedisattesi dall'Ufficio e l'eventuale difformità tra la rendita proposta e quellaNumero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026inquadramento dei medesimi elementi di fatto, mentre, nel caso in cui visia contestazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel’oggetto dell’eventuale contenzioso (v., tra le tante, Cass., n.24608/2025; Cass., n. 29754/2024; Cass., n. 20797/2024; Cass., n.14029/2023).Nel caso di specie, è incontestato che il nuovo classamento siaavvenuto sulla scorta dei dati forniti dalla stessa contribuente nel modelloDocfa, non disattesi dall’Ufficio, che li ha utilizzati per procedere al nuovoclassamento. Inoltre, all’atto di accertamento è stata allegata unarelazione di stima, di cui uno stralcio risulta riprodotto nel controricorso,nella quale si legge che “i dati di consistenza e le caratteristichecostruttive sono stati desunti dai Mod. 2 N parte I e II allegati alladenuncia di DOCFA di variazione riportanti le caratteristiche strutturali eimpiantistiche dell’unità nonché previo sopralluogo” (i quadri successividella relazione, riprodotti, riportano i parametri del classamento propostoe la descrizione dell’unità immobiliare oggetto di stima destinata adeposito di stoccaggio di materiali inerti, costituita da fabbricati uso uffici,spogliatoi e locali tecnici). A tal proposito, questa Corte ha rimarcato che,laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo la stima direttadell’unità immobiliare (ex art. 10, r.d.l. n. 652/1939; artt. 8 e 30 deld.P.R. n. 1142/1949), quale presupposto e fondamento motivazionaledell’avviso di classamento, essa esplicita un giudizio sul valore economicodei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale lapresenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini non giàdella legittimità dell’atto ma della attendibilità concreta del giudiziocennato e della verifica, in sede contenziosa, della bontà delle ragionioggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., n. 17971/2018; Cass., n.2268/2014). In tal caso, in sostanza, si pone una questione di meraNumero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026concludenza dimostrativa dell’avviso, contestabile in sede giudiziaria, manon di carenza motivazionale dell’atto.2.Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 40 D.L. n.262 del 31/10/2006 e dell’art. 2082 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", per avere la CTR ritenutolegittimo, in ragione del rilevante interesse pubblico riconosciutoall’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il classamento degliimmobili in questione nella categoria E, nonostante il comma 40 delsopracitato art. 2 escluda la possibilità di censire nella suddetta categoriagli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ufficio connotati dauna autonomia funzionale e reddituale (richiamando a sostegnogiurisprudenza di questa Corte) e sebbene nel caso di specie le attivitàfunzionali e complementari rispetto alle attività portuali vengano svoltedalla contribuente con l’utilizzo di un complesso di fabbricati ad usoindustriale e commerciale, ubicati su terreno di proprietà e comunquegestite in regime privatistico con finalità di lucro da una società a totalecapitale privato.Il motivo è fondato.Ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito conmodificazioni nella legge 286/2006, “Nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale.”.Sia pure in tema di ICI, questa Corte ha affermato (v, tra le altre,Cass., n. 10674/2019; Cass., n. 23067/2019) che, ai fini del classamentodi un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, deld.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006, è necessario che lo stessopresenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo adogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le areeNumero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate atali finalità, privilegiandosi, pertanto, il criterio della funzione (attivitàlibero-imprenditoriale) e non il criterio di ubicazione; il censimentocatastale di tali aree impone, quindi, l'accertamento non già della lorolocalizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suosvolgimento (v. in tema, Cass. n. 33604/2025; Cass. n. 33741/2024). Nelricostruire i passaggi logici sottesi a tali conclusioni, la Corte haevidenziato: “”..2 La qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc. …) con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazioneè data dall’art. 2 comma 40 della l. 262/2006 a tenore del quale «Nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5,E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobilidestinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usidiversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilitàtra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobilead uso commerciale o industriale. 3.3 Ne consegue che per un correttocensimento catastale dell'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione … è irrilevante che le attività«portuali» siano di pubblico interesse. L'interesse generale allosvolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitatasecondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale…. (Cass. cit., n.10674/2019).In conclusione, in tema di classamento di immobili nell’ambito di areeportuali, ciò che rileva è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametriNumero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse, attesoche quest’ultimo non escluderebbe che l’attività sia esercitata secondocriteri economici tipici dell'impresa commerciale (Cass. n. 25238/2025;Cass., n. 27544/2024).Come affermato dal giudice d’appello, nel caso di specie, “la societàricorrente svolge attività di impresa marittima; in particolare, si occupa dicarico, scarico, trasbordo e stoccaggio nonché servizi accessori in ambitoportuale”, attività perciò esercitata in forma imprenditoriale, quindi ascopo di lucro, che esclude il classamento degli immobili in cui vienesvolta nella categoria E, tanto più che, peraltro, non si tratta di attivitàfunzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività e che gliimmobili ricompresi nella categoria E sono indicati in maniera analitica,con un metodo casistico che non ne legittima comunque l’estensione atutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoriaresiduale E9 non menziona il requisito della pubblicità (v. in tal sensoCass. n. 33604/2025).3. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’art. 2, comma 40, deld.l. n.262/006 e dell’art. 2082 c.c., per avere la CTR omesso “qualsiasivalutazione sulla situazione di fatto con riguardo alla concreta collocazionedel compendio oggetto dell’accertamento rispetto alla banchina portuale”,non essendo contestato che lo stesso sia ubicato in adiacenza allabanchina di altra proprietà. Si tratterebbe di un cespite “a destinazionespeciale”, strumentale all’esercizio di un’attività produttiva, riconducibilealla categoria D/7, con conseguente esclusione del classamento incategoria E, concernente immobili “a destinazione particolare”, individuatiper esclusione, ossia in quanto non riconducibili ad altre classi.Tale motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.Numero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/20264. Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazionedell’art.1, comma 578 e seguenti della l. 205/2017, dell’art. 1, comma 2 edell’art. 3, comma 1, della l. 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle Preleggi,in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per avere la CTR consideratol’art.1, comma 578, della l. 205/2017 - che disciplina il classamento incategoria E1, tra l’altro, dei depositi strettamente funzionali alle operazionie ai servizi portuali - quale norma di interpretazione autentica,applicandola pertanto retroattivamente (in contrasto con la giurisprudenzadi legittimità) e non quale “norma innovativa finalizzata ad introdurrenell’ordinamento una nuova e ampia agevolazione tributaria”, con effettidecorrenti solo dall’1 gennaio 2020, pur consentendo agli intestataricatastali di presentare atti di aggiornamento dal gennaio 2019 (comma579).Il motivo è inammissibile.La CTR non ha, invero, applicato retroattivamente la suddetta normaalla fattispecie concreta, ma l’ha solo richiamata a mero sostegno – e nonquale criterio ermeneutico vincolante - delle conclusioni cui è addivenutaapplicando esclusivamente la disciplina vigente ratione temporis.Il ricorso va pertanto accolto, in ragione della fondatezza del primo edel quarto motivo, con la conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va,per l’effetto, rigettato l’originario ricorso della contribuente, concompensazione delle spese dei due gradi di merito, essendosil’orientamento giurisprudenziale cui si è inteso dare seguitodefinitivamente consolidato successivamente al suddetto iniziale ricorso.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza della controricorrente. P.Q.Maccoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, inammissibile il terzo,assorbito il secondo;Numero registro generale 15361/2019Numero sezionale 947/2026Numero di raccolta generale 14869/2026Data pubblicazione 18/05/2026cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso della contribuente e compensa le spese dei due gradi dimerito;condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in 4.305,00 euro per compensi professionali, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]