Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 24021/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102 - 01; Sez. 2, n. 4308 del 17/10/1995, dep. 1996, Fierro, Rv. 203773 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 sulla prova della responsabilità alla luce dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e sul costringinnento psichico della vittima, principalmente consistito nella volontà - coartata dalla minaccia di rivelare la relazione extraconiugale - di evitare problematiche con la moglie) così ricostruendo in modo argomentato e specifico la piena intenzionalità della condotta, la portata della stessa, così come la chiara integrazione degli elementi costitutivi del delitto ascritto; considerato che il secondo motivo di ricorso non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello (che ha escluso, in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, che ricorresse un obbligo di avviso da parte del giudice di primo grado ex art. 545-bis cod. proc. pen., proprio sulla base dello specifico motivo di appello proposto), inserendo considerazioni e riflessioni non solo eccentriche, ma anche estranee al giudizio e ai temi oggetto di impugnazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva in appello anche in considerazione della specifica indicazione dei motivi di appello proposti, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, mm.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102 - 01; Sez. 2, n. 4308 del 17/10/1995, dep. 1996, Fierro, Rv. 203773 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 sulla prova della responsabilità alla luce dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e sul costringinnento psichico della vittima, principalmente consistito nella volontà - coartata dalla minaccia di rivelare la relazione extraconiugale - di evitare problematiche con la moglie) così ricostruendo in modo argomentato e specifico la piena intenzionalità della condotta, la portata della stessa, così come la chiara integrazione degli elementi costitutivi del delitto ascritto; considerato che il secondo motivo di ricorso non si confronta effettivamente con la motivazione della Corte di appello (che ha escluso, in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, che ricorresse un obbligo di avviso da parte del giudice di primo grado ex art. 545-bis cod. proc. pen., proprio sulla base dello specifico motivo di appello proposto), inserendo considerazioni e riflessioni non solo eccentriche, ma anche estranee al giudizio e ai temi oggetto di impugnazione, con conseguente interruzione della catena devolutiva in appello anche in considerazione della specifica indicazione dei motivi di appello proposti, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, mm.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 24021/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris