CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20413/2013 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Camigliano (CE), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in Caserta, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali del Comune di Caserta; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 10 febbraio 2012 n. 35/51/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art.. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 10 febbraio 2012 n. 35/51/2012, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di ingiunzione di pagamento per la TARSU relativa agli anni 1999 e 2000 e per l'ICI relativa agli anni 2000 e 2001, sulla base di quattro avvisi di accertamento, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal medesimo nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (ora, "[OSCURATO:SOCIETA]."), nella qualità di concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali del Comune di Caserta, e del Comune di Caserta avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta il 19 luglio 2010 n. 552/08/2010. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell'appello mediante il deposito di copia presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Caserta fosse irregolare. Il Comune di Caserta e la "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), nella qualità predetta, sono rimasti intimati. Stante il decesso di [OSCURATO:PERSONA], la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la notifica dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale ai suoi eredi legittimi, nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia "disapplicazione" dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello per "irregolare" notifica al Comune di Caserta mediante deposito di copia presso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo - da ricondursi più propriamente al vizio di "falsa applicazione" (secondo l'accezione consolidata nella giurisprudenza di legittimità - tra le ultime: Cass., Sez. 6A-5, 18 gennaio 2022, nn. 1430 e 1437; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2349; Cass., Sez. Lav., 31 gennaio 2022, n. 2865) della disposizione richiamata in ricorso„ lamentandosi la sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice - è fondato. 1.1 Invero, l'art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (compreso nel "Titolo I - Disposizioni generali") detta una specifica disciplina in materia di notificazione degli atti processuali (ivi compreso, quindi, l'atto di appello) in sede di contenzioso tributario, prevedendo che: «Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia». 1.2 A tale proposito, questa Corte ha precisato che, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, può essere effettuata «all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia», va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate te modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio 2018, n. 10851; Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10317; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17838). 1.3 Peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazione degli atti processuali sia applicabile anche nei confronti del concessionario della riscossione. Difatti, questa Corte ha affermato che, nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 20 al precedente art. 16, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, è senz'altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente al concessionario, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede di quest'ultimo ad impiegato addetto «che ne rilascia ricevuta sulla copia» (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2017, n. 2905; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818; Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268). 1.4 Nella specie, la sentenza impugnata ha palesemente contravvenuto a tali principi, ritenendo che «tale notifica non è regolare in quanto non è prevista da alcuna norma del codice di procedura di civile per cui l'appello deve essere dichiarato inammissibile», senza tener conto che tale modalità di notifica degli atti processuali è espressamente consentita, per il processo tributario, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 3, e 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. 2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adun