CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 36412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4094/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 414, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MARINO,[OSCURATO:PERSONA]'ANTONIO, N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7735/2016 depositata il23/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione del 03.04.2004, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Velletri – Sez. distaccata di [OSCURATO:PERSONA] , per sentirlo condannare al rifacimento integrale e a regola d’arte dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni subíti. A sostegno di quanto richiesto, gli attori -proprietari di un appartamento di cui fa parte una terrazza a livello di loro proprietà esclusiva, che funge da copertura per una parte dello stabile condominiale – affermavano che il Condominio aveva stipulato con la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori straordinari di ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio, e di rifacimento sia del terrazzo condominiale, sia del terrazzo di proprietà esclusiva di essi attori, affidando la direzione dei lavori a [OSCURATO:PERSONA]. Avevano precisato che, nell’esecuzione dei lavori sulla terrazza di loro proprietà erano state predisposte pendenze eccessive che provocavano infiltrazioni nell’appartamento. 2. Il Tribunale di Velletri, espletata C.T.U. e sentiti alcuni testimoni, accoglieva la domanda attorea, condannando il convenuto al rifacimento dei lavori sulla terrazza di cui è causa, nonché al risarcimento dei danni per la complessiva somma di € 514,93. Avverso detta pronuncia interponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 7735/2017, la C orte d’Appello di Roma accoglieva integralmente il gravame, non ravvisando alcun profilo di responsabilità in capo all’appaltatore, condannava parte appellata alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo giudizio. A sostegno della decisione,affermava la Corte che: - le risultanze delle prove orali avrebbero confermato la tesi difensiva in virtù della quale le eccessive pendenze applicate alla nuova pavimentazione erano state imposte dagli odierni appellati; così come era statada questi impedita l’apposizione di soglie alla base delle porte finestre per arginare le acque meteoritiche. Pertanto, l’infiltrazione provocata dall’eccessiva pendenza, non adeguatamente contrastata dall’incremento dell’altezza delle soglie, non avrebbe potuto essere addebitata all’impresa; - la testimonianza del D.L. [OSCURATO:PERSONA] chiar iva che il vecchio massetto era stato rimosso in ossequio alle previsioni contrattuali, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.U., che avrebbe perciò confuso il vecchio massetto con i cretoni esistenti al di sopra del solaio in cemento armato: ove, in realtà, l’appaltatore aveva realizzato un nuovo doppio strato impermeabilizzante sopra il vecchio doppio strato di guaina bituminosa. 4. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. Si difendevacon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'adunanza perveniva al [OSCURATO:PERSONA] di Costituzione del nuovo difensoredi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agliartt. 1176, 1667 e 1668 cod. civ. I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello erroneamente manda esente da responsabilità la ditta appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che gli inconvenienti riscontrati dal C.T.U. non possano essere addebitabili all’impresa, sia perché le pendenze esasperate del pavimento furono volute dai proprietari del terrazzo, sia perché il massetto fu effettivamente rimosso. Più precisamente, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver fatto buon governo della normativa sulla diligenza e responsabilità dell’appaltatore. Al riguardo i ricorrenti osservano che l’appaltatore non può invocare il fatto di aver manifestato il proprio dissenso, poiché al contrario egli risulta firmatario di un documento dal quale emergerebbe che la ditta appaltatrice, quantificando i relativi costi, ha ritenuto tecnicamente possibile realizzare un massetto di conglomerato con argilla espansa, richiesto da altri condómini per poter usufruire di miglior isolamento negli appartamenti sottostanti. Detto conglomerato, effettuato all’insaputa dei ricorrenti e quindi non da essi imposto, avrebbe avuto un ruolo rilevante nella determinazione dell’eccessiva pendenza del terrazzo e toglierebbe ogni rilievo al fatto che il massetto originario fosse stato realmente rimosso. N é, proseguono i ricorrenti , il Cerasoli ha mai contestato tutte le ulteriori determinazioni ed accertamenti effettuati dal C.T.U. che hanno evidenziato lavori non effettuati a regola d'arte , tentando semmai di giustificare il proprio operato con la volontà imposta dagli attori. 1.1. Il motivo è inammissibile. Inammissibile è il dedotto vizio di violazione di legge, perché la parte ricorrente si limita a menzionare le norme di diritto sostanziale che sarebbero state violate senza,tuttavia, indicarequali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse. Questa Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. deveessere dedotto, a pena d'inammissibilità per difetto di specificità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che, motivatamente , si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione (Cass. Sez. U. , n. 23745 del 28.10.2020; in precedenza: Cass. Sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; Cass. Sez. 2, n. 1317 del 26/01/2004; Cass. Sez. 6 - 5, n. 635 del 15/01/2015). 1.2. La generica censura della violazione della normativa sulla diligenza e responsabilità dell’appaltatoresi traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, laddovesi mette in discussione la rilettura della C . T . U . da parte della Corte distrettualecon riferimento alle decisioni prese dal C erasoli in merito alle pendenze e alle modalità di realizzazione del massetto. Inammissibile è la richiesta di revisione dell'interpretazione e valutazione del materiale probatorio a cura del giudice del merito , il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(v. soprattutto secondo motivo di ri corso, ove si contesta alla Corte territoriale di aver dato prevalente, se non esclusivo , rilievo alle dichiarazioni testimoniali del Direttore dei Lavori), nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento: così nel caso della lamentata sottovalutazione di un documento proveniente dall’ odiern o resistent e , dal quale la Corte territoriale avrebbe dovuto incontestabilmente dedurre l'assunzione di responsabilità da parte del Cerasoli riguardo le modalità di realizzazione dell’opera (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Quanto all'asserita non contestazione , da parte del Cerasoli,delle determinazioni e accertamenti effettuati dal C.T.U. - che avevano evidenziato lavori nonrealizzati a regola d'arte (v. anche terzo motivo di ricorso) - è opportuno ricordare che, q uando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo per cui la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione,è onere del ricorrente — nella specie, non soddisfatto — predisporre l'atto di impugnazione in modo tale sia da «indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese», sia di «contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi» mercé « la riproduzione degli atti del giudizio nella misura necessaria» a tale scopo (Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), occorrendo « in dicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto»(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022; Cass. Sez. 3- 3, ord inanza 22.05.2017, n. 12840, Rv. 644383-01). 1.3. In definitiva, il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, risolvendosi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. 2. Con il secondo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha ritenuto di dare prevalente se non esclusivo rilievo alle dichiarazioni testimoniali del direttore dei lavori, indirettamente responsabile degli stessi, senza tenere conto del fatto, oggetto di discussione tra le parti, che l’appaltatore, in un documento del 20.06.2003 (allegato n. 2 della comparsa di costituzione della [OSCURATO:PERSONA]) comunicava che era tecnicamente possibile porre in opera un «massetto di conglomerato con argilla espansa», opera non prevista nel contratto di appalto ed effettuata su richiesta dei condómini degli appartamenti sottostanti per maggior isolamento degli stessi. L’esame di detto fatto avrebbe indotto la corte territoriale ad una valutazione differente circa la responsabilità dell’appaltatore che avrebbe effettuato opere non a regola d’arte ed all’insaputa dei ricorrenti. 3. Con il terzo motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli art. 132 co IV cod. proc. civ., e 115 e 116 cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione delle prescrizioni codicistiche relative alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, violate laddove la Corte d’Appello non avrebbe posto a fondamento della decisione tutte le prove proposte dalle parti tendo conto anche dei fatti non contestati. Al riguardo i ricorrenti evidenziano che l’appellante non aveva contestato che vi fossero effettivamente delle lavorazioni effettuate non a regola d’arte, peraltro emergenti dalla C.T.U., nonché i fatti emergenti dalla documentazione di cui al motivo precedente, per cui denunciano che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione e le allegazioni delle parti per decidere sulla sussistenza o meno della responsabilità dell’appaltatore. La Corte d’Appello, invece, ha contravvenuto a tale disposizione processuale dando esclusivo rilievo alla testimonianza del Direttore dei Lavori che, in contrasto con la documentazione scritta in atti e con la perizia del Consulente, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione più attenta e messa in correlazione con il resto delle prove. 4. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1218, 1176, 1667 e 1668 c.c., i ricorrenti evidenziano che alla responsabilità dell’appaltatore avrebbe dovuto conseguire il rigetto dell’appello e la condanna dello stesso al rifacimento dei lavori a regola d’arte nonché al risarcimento del danno accertato. 5. Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 cod. proc. civ., relativamente alla condanna di parte appellante alle spese processuali. Con il motivo in esame i ricorrenti censurano la pronuncia impugnata per la condanna alle spese di lite sulla base dell’erronea declaratoria di esenzione daresponsabilità dell’appaltatore evidenziando che, all’accoglimento del ricorso , dovrà seguire la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite dei tre gradidi giudizio. 6. Avendo il Collegio d ichiarat o inammissibile il primo mezzo di gravame, i restanti motivi restano tutti assorbiti. 7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, le spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso,condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di